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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31377/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012 ai fini IRPEF, IVA e IRAP, con contestazioni fondate su accertamento "a tavolino" ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva dedotto, già nei gradi di merito, che l'Ufficio non aveva attivato il contraddittorio endoprocedimentale e che, se interpellato prima dell'emissione dell'atto, avrebbe potuto rappresentare e documentare circostanze decisive: errore incolpevole nell'indicazione della superficie del magazzino, furto di merce e provenienza di beni immobili da successione ereditaria, così da superare almeno in parte la pretesa fiscale, in particolare per l'IVA, tributo armonizzato. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su tale eccezione. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione/extrapetizione, lamentando che i giudici di merito avessero valorizzato elementi non contestati nell'avviso e che fosse stata introdotta in giudizio una presunzione di cessione ex d.P.R. n. 441/1997 non contenuta nell'atto impositivo; una delle censure è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza. Con il terzo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla presunzione di cessione e dei termini di decadenza per l'attività accertativa, sostenendo l'assenza di accessi/ispezioni e di verbale tempestivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la CTR non avesse esaminato la dedotta prova di resistenza in relazione alle riprese IVA e che, in materia di tributi armonizzati e accertamenti "a tavolino", il giudice di merito debba verificare ex ante se le allegazioni del contribuente avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento. Ha rigettato il secondo motivo nella parte concernente la presunta introduzione di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, dichiarando inammissibile l'altra censura per difetto di autosufficienza. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e il rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto della prova di resistenza con esclusivo riferimento all'IVA e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia e il vizio di extrapetizione; la Corte lo richiama nel valutare il primo e il secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come base dei motivi di ricorso per cassazione: omessa pronuncia, ultrapetizione e violazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura priva di autosufficienza, perché non supportata dalla trascrizione o produzione dell'avviso di accertamento.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a fondamento dell'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette.

  • art. 6-bis L. n. 212/2000

    richiamato in relazione alla disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, come introdotta successivamente ai fatti di causa.

  • art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 219/2023

    indicato come norma introduttiva dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, ma non applicabile ratione temporis alla fattispecie previgente.

  • artt. 7 e 7-bis d.l. n. 39/2024, conv. in L. n. 67/2024

    menzionati nel richiamo sistematico alla disciplina attuale del contraddittorio, senza applicazione diretta al caso concreto.

  • art. 21-octies L. n. 241/1990

    richiamato in chiave analogica per esprimere il principio di effettività della lesione e la non annullabilità del provvedimento quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 1 d.P.R. n. 441/1997

    richiamato dalla parte ricorrente quale base della presunzione di cessione; la Corte osserva che la censura non è stata utilmente scrutinata nei gradi di merito secondo quanto dedotto.

  • artt. 2 e 4 d.P.R. n. 441/1997

    richiamati nel terzo motivo insieme all'art. 1 del medesimo regolamento, in relazione alla disciplina della presunzione di cessione.

  • art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel terzo motivo in tema di decadenza del potere accertativo.

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel terzo motivo in tema di decadenza del potere accertativo IVA.

Massime di principio

  • In caso di accertamento fiscale "a tavolino" relativo a tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in concreto elementi fattuali che avrebbe potuto utilmente far valere e tali elementi non appaiono, secondo una valutazione prognostica ex ante, meramente pretestuosi o inidonei a incidere sull'esito del procedimento.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente la dedotta "prova di resistenza" del contribuente, verificando se le allegazioni omesse nel contraddittorio avrebbero potuto condurre a un risultato anche solo parzialmente diverso in sede amministrativa; l'omesso esame di tale profilo integra vizio censurabile in cassazione.
  • La disciplina generale del contraddittorio endoprocedimentale, nella versione applicabile ai fatti anteriori alle riforme successive, opera in modo generalizzato per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste solo se una specifica previsione normativa la impone.
  • In sede di legittimità, la censura che deduce il contenuto dell'atto impositivo o il superamento dei suoi limiti deve essere sorretta dall'adeguata riproduzione dell'atto o delle sue parti rilevanti, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La deduzione di un motivo di ricorso fondato sulla violazione delle regole di riparto della prova o sulla presunzione di cessione richiede che la questione sia effettivamente scrutinabile alla luce degli atti processuali e delle allegazioni ritualmente introdotte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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