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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23928/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un atto di intimazione di pagamento emesso per 48 cartelle. Il ricorso era stato respinto sia in primo grado sia in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992 perché l'agente della riscossione si sarebbe difeso in primo e secondo grado con avvocato del libero foro anziché tramite Avvocatura dello Stato; (2) e (3) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere probatorio, sostenendo che non fosse idonea a interrompere la prescrizione la mera produzione delle relate di notifica, senza deposito degli atti interruttivi (in particolare avviso di iscrizione ipotecaria e intimazioni) e senza poter verificare quali cartelle fossero effettivamente richiamate; (4) violazione delle norme sulla prescrizione per sostenere che i crediti fossero prescritti; (5) ulteriore censura sulla prescrizione quinquennale almeno per sanzioni e interessi. La CTR aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, valorizzando le relate e il richiamo alle notifiche di atti interruttivi e applicando la prescrizione decennale per imposte dirette e IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha rigettato il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, non basti la prova della notifica degli atti: occorre la produzione degli atti stessi, così da verificare quali specifiche pretese tributarie siano state colpite dall'interruzione. Ha inoltre affermato che, in difetto di una sentenza passata in giudicato posta a base della riscossione, sanzioni e interessi seguono il termine quinquennale.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    È stato invocato per contestare la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2719 c.c.

    La CTR aveva ritenuto necessaria la tempestiva e specifica contestazione del disconoscimento della copia; la Corte non ha fondato la decisione su questa norma, ma ha valorizzato la necessità della produzione degli atti interruttivi per verificare l'oggetto dell'interruzione.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Richiamati dalla CTR per il disconoscimento delle copie; la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo del disconoscimento, concentrandosi sulla necessità di produrre gli atti interruttivi.

  • art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione alla validità delle modalità di notificazione delle cartelle/atti, alla luce della Corte costituzionale n. 175/2018.

  • artt. 76 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Invocati per sostenere che l'iscrizione ipotecaria non abbia effetto interruttivo della prescrizione; la Corte ha accolto la censura nei limiti in cui mancava la produzione dell'atto ipotecario per verificarne gli effetti sui singoli crediti.

  • art. 2945, secondo comma, c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2943 c.c. per la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione.

  • art. 2943, primo comma, c.c.

    La Corte ha ribadito che l'effetto interruttivo richiede un atto idoneo e verificabile, non essendo sufficiente la sola prova delle relate di notifica se non consente di individuare il credito cui l'atto si riferisce.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto necessario che l'agente della riscossione produca gli atti interruttivi per dimostrare l'interruzione della prescrizione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove; la Corte ha affermato che la valutazione della CTR era incompleta perché non aveva verificato gli atti interruttivi prodotti.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine ordinario decennale richiamato dalla Corte per i crediti erariali IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI, in mancanza di un termine più breve.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte ha riconosciuto che per gli interessi opera il termine quinquennale; non ha invece applicato tale termine al credito erariale principale in assenza di una diversa previsione.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    La Corte lo ha applicato per affermare la prescrizione quinquennale delle sanzioni, quando la cartella non sia fondata su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 5 d.l. n. 953 del 1982

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione breve per le tasse automobilistiche; la Corte lo menziona ma non ne fa applicazione diretta al caso concreto.

  • art. 3 d.l. n. 2 del 1986

    Richiamato in relazione alla disciplina delle tasse automobilistiche; non decisivo nella motivazione finale.

  • art. 8 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla CTR come conferma della prescrizione decennale per i carichi erariali.

  • art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999

    Richiamato dalla CTR come norma coerente con la prescrizione decennale dei carichi oggetto di riscossione.

  • Corte cost. n. 175 del 2018

    Richiamata per la legittimità delle modalità di notificazione previste dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • Cass., Sez. U, 19/11/2019, n. 30008

    Usata per affermare che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro.

  • Cass., 31/10/2024, n. 28199

    Richiamata a sostegno della medesima regola sulla difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • Cass., 29/11/2023, n. 33213

    Richiamata per il principio della prescrizione decennale dei crediti erariali IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI.

  • Cass., 08/03/2022, n. 7486

    Richiamata per il principio della prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi in assenza di titolo giudiziale definitivo.

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, la prova dell'effetto interruttivo della prescrizione richiede non soltanto la dimostrazione della notifica degli atti, ma anche la produzione degli atti interruttivi stessi, così da consentire la verifica del credito specifico cui essi si riferiscono.
  • La mera esibizione delle relate di notifica non è sufficiente, se non consente di individuare con precisione quali cartelle o quali pretese tributarie siano state oggetto dell'atto interruttivo.
  • Per i crediti erariali relativi a imposte dirette e IVA, in assenza di una diversa previsione o di un titolo giudiziale definitivo, opera il termine ordinario decennale di prescrizione.
  • Per sanzioni amministrative tributarie e interessi, quando la riscossione non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, si applica il termine quinquennale di prescrizione.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio tramite Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione o tramite avvocati del libero foro negli altri casi, senza necessità di specifica prova del presupposto processuale quando la difesa sia coerente con il quadro convenzionale e normativo richiamato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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