Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha notificato a un contribuente, per l'anno d'imposta 2008, un avviso di accertamento Irpef e addizionali assumendo che avesse percepito redditi superiori a quelli dichiarati, in conseguenza della presunta distribuzione di utili extracontabili da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa di cui era socio al 24%. L'accertamento traeva origine da riprese fiscali operate nei confronti della società per costi ritenuti inesistenti relativi a fatture emesse da altre società riconducibili a un terzo, il quale avrebbe reso dichiarazioni confessorie. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare sia la ristretta base sociale sia l'effettiva distribuzione degli utili extracontabili con presunzioni gravi, precise e concordanti; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 295 c.p.c., per non avere il giudice d'appello sospeso il giudizio in attesa della definizione del contenzioso relativo alla società, ritenuto pregiudicante; 3) violazione delle norme sanzionatorie tributarie e del principio del favor rei, per mancata applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole sulle sanzioni. La CTR aveva confermato il recupero a tassazione e il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo fondato il rilievo relativo al trattamento sanzionatorio e allo ius superveniens; ha invece rigettato il primo motivo, confermando la legittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in presenza di società a ristretta base partecipativa, e ha rigettato anche il secondo motivo, escludendo la sussistenza di un obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c. nel caso di specie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per un nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è ammessa e il socio può superarla provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.
artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati come base normativa dell'accertamento dei redditi; la Corte li considera nel quadro dell'orientamento consolidato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.
La Corte esclude che, nel caso di rapporto tra giudizio sulla società e giudizio sul socio, la sospensione fosse obbligatoria; in assenza di specifica previsione normativa opera al più la sospensione facoltativa.
È la norma ritenuta applicabile, in luogo dell'art. 295 c.p.c., quando la causa pregiudicante pende in appello o sia comunque non definitiva; attribuisce al giudice un potere discrezionale di sospensione.
Richiamato come regola di gestione dell'eventuale conflitto tra giudicati, nel quadro della sospensione facoltativa.
art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992
Interpretato nel senso che, nel contenzioso tributario e nella formulazione ratione temporis applicabile, la sospensione per pregiudizialità segue la disciplina dell'art. 337, comma 2, c.p.c. quando la causa pregiudicante è in appello.
art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
Richiamato solo per dare conto dell'istanza di sospensione del processo per definizione agevolata, poi non perfezionata nei termini.
art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di riquantificare le sanzioni secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole.
art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato insieme al principio del favor rei per l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.
La Corte rileva che lo ius superveniens in materia sanzionatoria è applicabile ai giudizi ancora pendenti, ma la valutazione concreta sulla disciplina più favorevole spetta al giudice di merito.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, poiché la ristrettezza dell'assetto societario costituisce fatto noto idoneo a sorreggere la presunzione senza integrare una presunzione di secondo grado.
- Il socio può vincere la presunzione solo provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, oppure dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria; non basta una contestazione generica dell'accertamento societario.
- Nel contenzioso tributario, quando il giudizio pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- Per invocare l'errore del giudice sulla sospensione facoltativa, la parte deve allegare in modo puntuale di avere chiesto la sospensione e di avere fondato la richiesta su una decisione pregiudicante effettivamente favorevole o comunque rilevante secondo il regime dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- In materia sanzionatoria tributaria, lo ius superveniens più favorevole è applicabile ai giudizi ancora pendenti, ma la concreta individuazione della disciplina meno gravosa e la relativa rideterminazione delle sanzioni spettano al giudice di merito.
- La revisione normativa del sistema sanzionatorio non comporta necessariamente una riduzione generalizzata delle sanzioni: occorre verificare in concreto quale disciplina risulti più favorevole al contribuente nel caso specifico.
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