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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha notificato a un contribuente, per l'anno d'imposta 2008, un avviso di accertamento Irpef e addizionali assumendo che avesse percepito redditi superiori a quelli dichiarati, in conseguenza della presunta distribuzione di utili extracontabili da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa di cui era socio al 24%. L'accertamento traeva origine da riprese fiscali operate nei confronti della società per costi ritenuti inesistenti relativi a fatture emesse da altre società riconducibili a un terzo, il quale avrebbe reso dichiarazioni confessorie. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare sia la ristretta base sociale sia l'effettiva distribuzione degli utili extracontabili con presunzioni gravi, precise e concordanti; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 295 c.p.c., per non avere il giudice d'appello sospeso il giudizio in attesa della definizione del contenzioso relativo alla società, ritenuto pregiudicante; 3) violazione delle norme sanzionatorie tributarie e del principio del favor rei, per mancata applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole sulle sanzioni. La CTR aveva confermato il recupero a tassazione e il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione su tre motivi.

La decisione

La Corte ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo fondato il rilievo relativo al trattamento sanzionatorio e allo ius superveniens; ha invece rigettato il primo motivo, confermando la legittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in presenza di società a ristretta base partecipativa, e ha rigettato anche il secondo motivo, escludendo la sussistenza di un obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c. nel caso di specie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per un nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è ammessa e il socio può superarla provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.

  • artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati come base normativa dell'accertamento dei redditi; la Corte li considera nel quadro dell'orientamento consolidato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte esclude che, nel caso di rapporto tra giudizio sulla società e giudizio sul socio, la sospensione fosse obbligatoria; in assenza di specifica previsione normativa opera al più la sospensione facoltativa.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    È la norma ritenuta applicabile, in luogo dell'art. 295 c.p.c., quando la causa pregiudicante pende in appello o sia comunque non definitiva; attribuisce al giudice un potere discrezionale di sospensione.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come regola di gestione dell'eventuale conflitto tra giudicati, nel quadro della sospensione facoltativa.

  • art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Interpretato nel senso che, nel contenzioso tributario e nella formulazione ratione temporis applicabile, la sospensione per pregiudizialità segue la disciplina dell'art. 337, comma 2, c.p.c. quando la causa pregiudicante è in appello.

  • art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022

    Richiamato solo per dare conto dell'istanza di sospensione del processo per definizione agevolata, poi non perfezionata nei termini.

  • art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di riquantificare le sanzioni secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole.

  • art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato insieme al principio del favor rei per l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015

    La Corte rileva che lo ius superveniens in materia sanzionatoria è applicabile ai giudizi ancora pendenti, ma la valutazione concreta sulla disciplina più favorevole spetta al giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, poiché la ristrettezza dell'assetto societario costituisce fatto noto idoneo a sorreggere la presunzione senza integrare una presunzione di secondo grado.
  • Il socio può vincere la presunzione solo provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, oppure dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria; non basta una contestazione generica dell'accertamento societario.
  • Nel contenzioso tributario, quando il giudizio pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Per invocare l'errore del giudice sulla sospensione facoltativa, la parte deve allegare in modo puntuale di avere chiesto la sospensione e di avere fondato la richiesta su una decisione pregiudicante effettivamente favorevole o comunque rilevante secondo il regime dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • In materia sanzionatoria tributaria, lo ius superveniens più favorevole è applicabile ai giudizi ancora pendenti, ma la concreta individuazione della disciplina meno gravosa e la relativa rideterminazione delle sanzioni spettano al giudice di merito.
  • La revisione normativa del sistema sanzionatorio non comporta necessariamente una riduzione generalizzata delle sanzioni: occorre verificare in concreto quale disciplina risulti più favorevole al contribuente nel caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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