Cassazione Civile, Ordinanza n. 06659/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine dall’apertura della liquidazione giudiziale di una società su ricorso di una creditrice. La società debitrice e il suo legale rappresentante hanno reclamato la decisione deducendo, da un lato, un vizio della notificazione del ricorso per l’apertura della procedura, eseguita dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro imprese senza informazione personale al legale rappresentante; dall’altro, hanno invocato la sospensione dei termini e delle procedure prevista dalla legge n. 44 del 1999 per le vittime di estorsione e usura, sostenendo che la società e il rappresentante erano vittime di racket e che erano già stati sospesi alcuni procedimenti esecutivi e i crediti della creditrice istante. In cassazione hanno riproposto tre motivi: violazione di legge in tema di notifiche, errata applicazione dell’art. 20 l. n. 44/1999, e violazione di varie norme processuali e costituzionali per omesso esame delle prove e insufficiente motivazione, insistendo anche sull’asserita esistenza di una sospensione ancora efficace e sull’insussistenza o erronea valutazione di alcuni debiti, in particolare di un debito erariale ritenuto decisivo per lo stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento e lo ha dichiarato inammissibile, aderendo alla proposta di definizione accelerata. Ha ritenuto corretta la notificazione via PEC all’indirizzo risultante dal registro imprese, valorizzando l’onere dell’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo elettronico. Quanto alla sospensione ex legge n. 44/1999, ha ribadito che essa riguarda i soli crediti e procedimenti collegati ai reati denunciati e non impedisce l’accertamento dell’insolvenza né si estende alla procedura di apertura della liquidazione giudiziale, che ha natura cognitiva e non esecutiva. Ha inoltre ritenuto generica e quindi inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il reclamo riguardava il rigetto dell’opposizione alla procedura di liquidazione giudiziale; la Corte richiama il contesto del reclamo in materia concorsuale senza discostarsi dalla decisione di merito.
La notificazione del ricorso introduttivo della procedura è stata ritenuta valida se eseguita dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese.
art. 16, commi 6, 6-bis e 6-ter, d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009
L’indirizzo PEC dell’imprenditore iscritto al registro imprese costituisce indirizzo pubblico informatico da mantenere operativo e rinnovare nel tempo.
art. 5, d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012
Richiamato in relazione all’obbligo dell’imprenditore di dotarsi e mantenere attiva la PEC.
La sospensione dei termini e dei procedimenti per le vittime di estorsione/usura riguarda solo i crediti e i procedimenti connessi ai reati denunciati; non si estende indiscriminatamente alle procedure concorsuali né incide sull’accertamento dell’insolvenza per l’insieme dei debiti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge e vizio motivazionale sono state ritenute, in parte, infondate e, quanto al ricorso nel suo complesso, non idonee a superare la decisione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.
Evocato dai ricorrenti per lamentare il mancato apprezzamento delle prove; la Corte non ha ravvisato errori decisivi nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
Richiamato per asserita carenza di motivazione; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato per difetto di motivazione; non è stata ritenuta sussistente la denunciata violazione.
Evocato in relazione a pretesi vizi della sentenza; la censura non è stata accolta.
art. 20, comma 7, legge n. 44/1999
Il provvedimento del pubblico ministero che riconosce le condizioni per la sospensione non è stato ritenuto idoneo a incidere sulla legittimazione del creditore non collegato al reato denunciato.
Lo stato di insolvenza deve essere accertato considerando la situazione complessiva dell’imprenditore e tutti i debiti, salva solo l’inesigibilità di quelli concretamente afferenti al reato denunciato.
La Corte ha deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, respingendo ogni ulteriore rilievo della memoria.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata dichiarata inammissibile perché generica e non adeguatamente motivata.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in ragione della soccombenza nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
È stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per l’apertura della procedura concorsuale eseguita dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese è valida, perché l’imprenditore ha l’onere di mantenere operativo tale domicilio digitale pubblico.
- L’indirizzo PEC dell’impresa iscritta al registro delle imprese deve essere attivato, mantenuto funzionante e rinnovato; l’eventuale cessazione dell’attività non elimina, di per sé, tale onere nei rapporti processuali concorsuali.
- La sospensione prevista dalla legge n. 44/1999 per le vittime di estorsione o usura opera solo per i crediti e i procedimenti connessi ai reati denunciati e non si estende automaticamente a crediti estranei né impedisce l’accertamento dello stato di insolvenza complessivo.
- La procedura di apertura della liquidazione giudiziale ha natura cognitiva e non esecutiva; pertanto non è soggetta alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall’art. 20 l. n. 44/1999.
- Nel valutare l’insolvenza devono essere considerati tutti i debiti dell’imprenditore, salvo che per quelli concretamente collegati al reato denunciato e resi temporaneamente inesigibili dalla disciplina speciale.
- Una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è inammissibile se formulata in modo generico, non intellegibile o privo di una chiara illustrazione del contrasto tra norma interna e diritto unionale.
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