Cassazione Civile, Ordinanza n. 10503/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
L'ente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Dal testo non emergono i fatti sostanziali originari della lite né il contenuto dei motivi di censura, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per un vizio genetico dell'atto: la Corte rileva che il ricorso non contiene una sintetica esposizione dei fatti di causa, ma si limita a riprodurre integralmente la sentenza di appello senza una illustrazione della vicenda e dei passaggi salienti, rimettendo alla Corte il compito di selezionare ciò che rileva. La resistente ha depositato controricorso ed è risultata vittoriosa.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per violazione del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., ravvisando l'assenza di una sintetica esposizione dei fatti di causa e l'inidoneità della mera integrale trascrizione della sentenza impugnata a soddisfare l'onere di autosufficienza/completezza del ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Esclude invece la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., perché l'inammissibilità è dichiarata per ragioni preliminari e non per un vaglio nel merito della censura.
Norme richiamate
È richiamato come base per la proposta del consigliere delegato di definizione del ricorso in camera di consiglio, con possibile declaratoria di inammissibilità o rigetto per manifesta infondatezza.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica esposizione dei fatti di causa; la pedissequa riproduzione integrale degli atti o della sentenza impugnata non soddisfa tale requisito e equivale, sostanzialmente, a mancare l'esposizione dei fatti rilevanti.
La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata perché l'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata per ragioni preliminari, senza scrutinio dei motivi e senza i presupposti per applicare la norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la sintesi dei fatti di causa è un requisito autonomo e necessario: non è sufficiente riportare integralmente gli atti o la sentenza impugnata, se manca una ricostruzione chiara e selettiva della vicenda processuale.
- La riproduzione pedissequa e indiscriminata del contenuto degli atti processuali non assolve l'onere di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., perché sposta impropriamente sulla Corte la funzione di selezionare i fatti rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare dell'atto, senza esame dei motivi, viene meno la base per una condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale sulle spese di giustizia.
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