Cassazione Civile, Ordinanza n. 14168/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un dipendente nell'ambito di un procedimento ex L. n. 92 del 2012. Al lavoratore erano stati contestati due addebiti: l'utilizzo di un veicolo aziendale con targa contraffatta e l'abbandono del posto di lavoro. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo non provata la consapevolezza del dipendente circa la contraffazione della targa e insussistente la condotta di abbandono del posto di lavoro; per questo aveva applicato la tutela reintegratoria e indennitaria di cui all'art. 18, comma 4, St. lav. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2119 c.c. e di norme del codice della strada e dell'art. 18 St. lav., sostenendo che la circolazione con targa contraffatta fosse comunque disciplinarmente rilevante; con il secondo, in subordine, ha sostenuto che la condotta integrasse almeno un fatto antigiuridico idoneo a giustificare la tutela indennitaria forte di cui all'art. 18, comma 5; con il terzo ha dedotto che la presenza del dipendente, in una determinata fascia oraria e in una zona distante dal luogo di lavoro, integrasse oggettivamente l'abbandono del posto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile/infondato il primo e il terzo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito: la totale inconsapevolezza del lavoratore sulla targa alterata e l'insussistenza dell'abbandono del posto di lavoro. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che, una volta accertato che i fatti materiali contestati non avevano carattere di illiceità disciplinare, correttamente la Corte territoriale aveva applicato la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav., secondo l'orientamento consolidato per cui l'insussistenza del fatto contestato comprende anche il caso in cui il fatto sia materialmente avvenuto ma sia privo di rilevanza disciplinare. La società è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento, ma la censura è stata respinta perché tendeva a rivalutare il fatto accertato dai giudici di merito
art. 100, commi 12 e 14, d.lgs. 285/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione alla targa del veicolo, senza che la Corte ne affermi una diversa applicazione rispetto all'accertamento di merito
citato nel ricorso, ma non assume un ruolo decisivo nella ratio decidendi
art. 18, commi 4 e 5, l. 300/1970
l'insussistenza del fatto contestato comprende anche il fatto materialmente avvenuto ma privo di illiceità disciplinare; in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria attenuata del comma 4, non quella meramente indennitaria del comma 5
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il paradigma corretto quando la censura investe la ricostruzione del fatto storico, non la sola interpretazione della norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto la disciplina sull'ulteriore contributo unificato
indica il rito speciale applicato in appello in materia di impugnativa del licenziamento
Cass. nn. 20540 e 20545 del 2015
richiamate come base dell'orientamento secondo cui il fatto sussistente ma privo di illiceità rientra nell'insussistenza del fatto contestato ai fini dell'art. 18, comma 4
Massime di principio
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se si assume come pacifico l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la censura mira a sovvertire la ricostruzione della vicenda storica, essa esula dal paradigma del n. 3 e attiene, semmai, al vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- In materia di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto contestato ai fini dell'art. 18 St. lav. comprende anche il caso in cui il fatto materiale sia avvenuto ma sia privo di rilevanza o illiceità disciplinare; in tale ipotesi opera la tutela reintegratoria attenuata del comma 4.
- Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore ha posto in essere materialmente la condotta contestata ma senza consapevolezza dell'elemento illecito o senza integrare gli elementi costitutivi dell'addebito disciplinare, la qualificazione della tutela applicabile dipende da tale accertamento di fatto e non può essere sovvertita in cassazione tramite una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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