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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14166/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un proprio dipendente per la contestata simulazione di un infortunio sul lavoro. In primo grado l’impugnativa del lavoratore era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo nulla la sentenza del Tribunale perché pronunciata all'esito di riserva senza nuova udienza di discussione e lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c., quindi decidendo nel merito e respingendo sia l'appello incidentale del lavoratore, che deduceva asseriti profili ritorsivi e discriminatori, sia le sue difese sull'insussistenza dell'addebito. La Corte territoriale ha invece accolto l'appello principale della società, reputando provato che l'infortunio denunciato non si era verificato e che tale condotta integrasse una grave lesione del vincolo fiduciario, idonea a giustificare il licenziamento in tronco. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 161 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado non fosse nulla perché il verbale d'udienza attestava la decisione con lettura del dispositivo e motivazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la proposta datoriale di sottoscrivere un verbale di conciliazione sindacale dopo la contestazione; (3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 421 c.p.c., art. 4 Statuto dei lavoratori e art. 24 Cost., censurando la mancata considerazione della natura ritorsiva del licenziamento e la ritenuta prova dell'addebito; (4) violazione degli artt. 7 e 18 Statuto dei lavoratori, contestando la tempestività e specificità della contestazione disciplinare e, ancora, la prova del fatto addebitato. La società ha resistito con controricorso e ha anche eccepito la nullità della procura del ricorso; la Corte di cassazione ha disatteso tale eccezione, ha ritenuto irrituale la produzione di una sentenza penale depositata con memoria, e ha infine rigettato tutti i motivi del ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატивo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto valida la procura speciale per il ricorso, poiché conferita dopo il provvedimento impugnato e comunque prima della notificazione del ricorso, secondo i requisiti chiariti dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato irrituale la produzione, con memoria, di una sentenza penale perché estranea ai documenti producibili in cassazione ex art. 372 c.p.c., salvo le eccezioni non ricorrenti. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il verbale d'udienza attestava la riserva del giudice e tale risultanza non poteva essere superata dalla diversa affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, che dava atto della lettura del dispositivo in un giorno diverso senza indicazione di un provvedimento di riapertura o nuova discussione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la proposta di conciliazione sindacale non è fatto decisivo nei rigorosi termini dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del materiale probatorio: l'eventuale violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata, mentre qui si contestava solo l'apprezzamento delle prove; analogamente, la violazione dell'art. 116 c.p.c. non ricorre quando si denuncia un cattivo uso del prudente apprezzamento, censura oggi proponibile solo nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione della tempestività e specificità della contestazione disciplinare, così come della prova dell'addebito, appartiene al giudice di merito. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    La decisione di primo grado in materia lavoristica, resa all'esito di riserva, richiede la rituale fissazione di una nuova udienza di discussione e la lettura del dispositivo; la mera attestazione contenuta nella sentenza non basta a superare il verbale d'udienza.

  • art. 161 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza viene esaminata nel quadro dei vizi processuali denunciabili in cassazione, ma la contestazione del contenuto del verbale non è ammessa se non con querela di falso.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per affermare il requisito della specialità della procura al ricorso per cassazione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione non deve essere contestuale alla redazione del ricorso, ma deve essere congiunta al ricorso e conferita dopo la decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non sono ammesse produzioni documentali relative a vicende successive al ricorso, salvo i documenti concernenti nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso o controricorso e rinuncia al ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le violazioni di legge dedotte con tale mezzo non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure processuali devono incidere su vizi effettivamente rilevanti e non su mere contestazioni del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, non per elementi istruttori o valutazioni non condivise.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a diversa regola; non quando si contesta la mera cattiva valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice lo abbia erroneamente ripartito tra le parti, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove acquisite.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte osserva che la censura in realtà mira a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

  • art. 4 Statuto dei Lavoratori

    Invocato dal ricorrente nel tentativo di contestare la valutazione della natura ritorsiva del licenziamento, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità sulla prova.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza incidere sulla conclusione di inammissibilità delle doglianze che miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 7 Statuto dei Lavoratori

    La valutazione della tempestività e specificità della contestazione disciplinare è rimessa al giudice di merito.

  • art. 18 Statuto dei Lavoratori

    La censura relativa al licenziamento disciplinare e alla prova dell'addebito non è scrutinabile in cassazione se risolta in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di norme sulla prova non consente di ottenere una rivalutazione del merito: l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, mentre l'art. 116 c.p.c. è violato solo in presenza di un vero errore sul regime legale di valutazione della prova.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta indicare elementi istruttori, circostanze marginali o fatti che non avrebbero con certezza condotto a un esito diverso.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la valutazione della tempestività e specificità della contestazione, nonché della prova dell'addebito e della sussistenza della lesione fiduciaria, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La sentenza pronunciata all'esito di riserva in primo grado, nel rito del lavoro, richiede il rispetto delle forme procedimentali previste per la riapertura della discussione e la lettura del dispositivo; il contenuto del verbale d'udienza non può essere superato dalla mera indicazione contenuta nella sentenza se non mediante querela di falso.
  • In cassazione è inammissibile la produzione di documenti relativi a vicende successive al ricorso, salvo le specifiche eccezioni previste dall'art. 372 c.p.c.; la procura speciale è valida se congiunta al ricorso e conferita dopo la decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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