Cassazione Civile, Ordinanza n. 14162/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso in origine un giudizio davanti al Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento di un’interposizione vietata nel rapporto di lavoro oppure di un appalto illecito, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze della società convenuta, a decorrere da un periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Dopo il rigetto in primo grado, il rigetto in appello e il rigetto del precedente ricorso per cassazione, hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l’ordinanza della Corte di cassazione, deducendo un errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente affermato che le procedure di selezione del personale fossero state condotte e gestite autonomamente dalle società appaltatrici e subappaltatrici, mentre dagli atti, secondo i ricorrenti, risultava che nel periodo rilevante la selezione era stata effettuata direttamente dalla società partecipata. Hanno sostenuto che tale errore sarebbe stato decisivo, perché il caso sarebbe stato diverso da un altro giudizio deciso nella medesima camera di consiglio, relativo a lavoratrice assunta dopo il 2013, quando il meccanismo selettivo sarebbe mutato. La società ha resistito chiedendo il rigetto o comunque la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta di trattazione in pubblica udienza e ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l’asserito errore di fatto non fosse decisivo né essenziale, perché la ratio decidendi dell’ordinanza revocanda non dipendeva dall’esatta identificazione del soggetto che avesse materialmente effettuato la selezione, ma dalla mancanza di prova, da parte dei lavoratori, che le procedure selettive fossero state svolte con modalità conformi ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza. La Corte ha quindi confermato che, trattandosi di società in house, la costituzione giudiziale del rapporto di lavoro era comunque preclusa in assenza del rispetto delle procedure selettive previste dalla disciplina applicabile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
motivo di revocazione proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.
consente la revocazione dell’ordinanza solo in presenza di un errore di fatto revocatorio con caratteri di essenzialità, decisività ed evidenza immediata dagli atti di causa.
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto dotato dei caratteri strettamente connessi di essenzialità e decisività
l’errore rilevante consiste nell’erronea percezione di un fatto processuale non discusso tra le parti, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e tale da rendere certamente diversa la decisione.
art. 375, u.c., c.p.c.
valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, u.c., c.p.c.
la decisione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio, anche quando la questione sia di diritto.
art. 1418 c.c.
nullità del contratto di lavoro a seguito di conversione ex art. 1418 cc
è richiamato per affermare che, in difetto delle procedure selettive imposte alle società partecipate pubbliche, il contratto di lavoro è nullo.
art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008
ha esteso alle società a partecipazione pubblica, per il reclutamento del personale, le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche; l’omissione comporta nullità del contratto di lavoro.
art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016
ha reso espressa la nullità dei rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive nelle società partecipate; la Corte esclude che la norma abbia portata innovativa, ritenendola mera esplicitazione di un principio già desumibile dalle nullità virtuali.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 79/99
è richiamato come base della partecipazione totalitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla società convenuta.
art. 366 c.p.c.
nell’attività di ricostruzione della natura giuridica di un ente, il giudice di legittimità è vincolato agli oneri di allegazione richiesti nel ricorso quando la natura dell’ente derivi da atti di autonomia e non da disposizioni di legge.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo se l’erronea percezione di un fatto non controverso è immediatamente verificabile dagli atti ed è al tempo stesso essenziale e decisiva, cioè tale che senza di essa la decisione sarebbe stata certamente diversa.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che investe, anche solo indirettamente, la valutazione della prova o la ricostruzione della ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice.
- Nel giudizio di revocazione contro una decisione di legittimità, l’asserito errore deve incidere sulla pronuncia della Corte e riguardare gli atti interni del giudizio di cassazione.
- La qualificazione giuridica di un ente può e deve essere compiuta d’ufficio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, quando da essa dipenda l’individuazione della disciplina applicabile al rapporto controverso.
- Per le società a partecipazione pubblica o in house, il reclutamento del personale è soggetto a procedure selettive ispirate a imparzialità, pubblicità e trasparenza; in difetto, il contratto di lavoro è nullo.
- Quando la nullità del rapporto discende dalla mancata osservanza delle procedure selettive imposte dalla legge, grava sui lavoratori che invocano la costituzione del rapporto l’onere di provare che la selezione sia comunque avvenuta nel rispetto dei canoni richiesti dalla disciplina applicabile.
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