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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14173/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La banca ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 12331/2024 della Corte di cassazione, che aveva accolto il ricorso principale della controparte contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e rigettato il ricorso incidentale della banca. Nel giudizio di revocazione sono stati dedotti tre motivi, ma la parte intimata non ha svolto difese. Prima della decisione, le parti hanno però depositato un verbale di conciliazione sottoscritto innanzi a una Commissione di certificazione in sede sindacale, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Il Collegio ha ritenuto tale verbale idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti anche in relazione al giudizio di revocazione. Ha escluso la necessità di provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che tale meccanismo sanzionatorio non opera quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo negoziale, e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo tra le parti, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, quando risulti documentalmente da un verbale di conciliazione sufficiente a provare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della lite.
  • Quando interviene un accordo negoziale che fa venir meno l'efficacia sostanziale della controversia, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza entrare nel merito delle censure proposte.
  • Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi di rigetto dell'impugnazione, inammissibilità o improcedibilità, non anche quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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