Cassazione Civile, Ordinanza n. 14172/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato nel gennaio 2019 a un dipendente dell’ente ricorrente. In primo grado la decisione non è riportata nel dettaglio, ma la Corte d’appello, in riforma, ha annullato il recesso applicando la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, St. lav., ritenendo tardiva la contestazione disciplinare: tra la chiusura delle attività di audit interno e la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare sarebbe trascorso un lasso di tempo tale da violare il principio di immediatezza della reazione disciplinare. La Corte territoriale ha inoltre valorizzato la ridotta gravità oggettiva dei fatti e ha escluso che si trattasse di una mera violazione procedurale. Con il ricorso per cassazione la datrice di lavoro ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 St. lav. e dei principi di correttezza e buona fede per avere ritenuto tardiva la contestazione; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) nullità della sentenza e omesso esame di un fatto ritenuto decisivo, oltre a violazione dell’art. 2119 c.c. e della disciplina collettiva, sostenendo che le condotte integrassero giusta causa di licenziamento; 3) erronea applicazione dell’art. 18 St. lav., perché, anche ove la contestazione sia tardiva, la tutela applicabile sarebbe quella indennitaria prevista dal comma 5 e non la reintegrazione del comma 4. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la motivazione della Corte d’appello non era apparente e le censure di merito sulla tempestività della contestazione erano inammissibili, poiché tale valutazione è apprezzamento riservato al giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il ritardo notevole e ingiustificato nella contestazione disciplinare, nei casi disciplinati dal novellato art. 18, non comporta la tutela reintegratoria attenuata del comma 4, ma l’indennità prevista dal comma 5. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito si uniformi al principio sulla tutela applicabile e provveda anche alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato i primi due e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Salerno con rinvio ad altro giudice. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito si adegui al principio secondo cui, in caso di tardività notevole e ingiustificata della contestazione disciplinare, la tutela applicabile non è quella reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, St. lav., ma quella indennitaria prevista dal comma 5. È stata anche demandata al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
La tempestività della contestazione disciplinare è elemento rilevante nel procedimento sanzionatorio, ma la sua violazione non conduce automaticamente alla tutela reintegratoria attenuata; occorre qualificare correttamente la conseguenza sanzionatoria secondo il sistema dell’art. 18 novellato.
art. 1175 c.c.
Richiamato insieme all’art. 1375 c.c. come parametro di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere disciplinare.
art. 1375 c.c.
Richiamato insieme all’art. 1175 c.c. come parametro di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere disciplinare.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata nei termini prospettati.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; nel caso concreto la motivazione era percepibile e controllabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non consente di trasformare in vizio di legittimità censure che mirano in realtà a rivalutare il merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È utilizzabile per denunciare nullità della sentenza solo in presenza dei gravi vizi motivazionali tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se dedotto al di fuori dei limiti rigorosi posti dalle Sezioni Unite sull’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2119 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la giusta causa; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, perché ha risolto la causa sul diverso tema della tutela conseguente alla tardività della contestazione.
art. 38 C.C.N.L. 9 aprile 2008
Richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di fondare la giusta causa e la disciplina disciplinare applicabile.
art. 32 C.C.N.L. 9 aprile 2008
Richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di fondare la giusta causa e la disciplina disciplinare applicabile.
art. 18 L. 300/1970
Nel regime successivo alla L. 92/2012, la tardività notevole e ingiustificata della contestazione disciplinare non consente la reintegrazione attenuata del comma 4; la tutela applicabile è quella indennitaria del comma 5. La tutela minore del comma 6 resta distinta e non è quella indicata come corretta nel caso esaminato.
art. 1, comma 42, L. 92/2012
Ha modificato l’art. 18 St. lav. e la soluzione adottata si colloca entro il relativo quadro normativo riformato.
Massime di principio
- La valutazione della tempestività della contestazione disciplinare è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita da una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi in modo assoluto o sia oggettivamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- Nel regime dell’art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012, il ritardo notevole e ingiustificato della contestazione disciplinare non integra insussistenza del fatto e non giustifica la tutela reintegratoria attenuata del comma 4.
- Quando il licenziamento disciplinare sia annullato per tardività della contestazione, la sanzione corretta è l’indennità prevista dall’art. 18, comma 5, St. lav., previa verifica in fatto della notevolezza e ingiustificatezza del ritardo.
- Le valutazioni sulla gravità delle condotte contestate possono assumere rilievo solo strumentale rispetto alla verifica della tempestività e dell’impatto del ritardo sull’affidamento del lavoratore, non come criterio autonomo per scegliere un regime sanzionatorio incompatibile con il testo dell’art. 18.
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