Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14175/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente di una società di trasporto pubblico aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli nel febbraio 2020, ritenendo illegittimo il recesso sotto più profili. In particolare contestava: la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta apparente o incomprensibile nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare; l'utilizzabilità probatoria della trascrizione di una registrazione di un colloquio con un fornitore; l'omessa pronuncia sulla dedotta insussistenza dei fatti contestati; l'erronea applicazione dell'art. 2119 c.c., per avere la Corte territoriale valorizzato la qualifica dirigenziale senza un apprezzamento complessivo delle circostanze; e la nullità del licenziamento per violazione della disciplina sul whistleblowing e per motivo ritorsivo. La società, a sua volta, aveva proposto ricorso incidentale, sostenendo da un lato la decadenza del lavoratore dalla censura di ritorsività per difetto di specificità del reclamo e, dall'altro, l'omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello relativi ad altri addebiti disciplinari. I fatti contestati ruotavano attorno alla comunicazione, da parte del dirigente, di informazioni su un bando di gara a favore di un soggetto collegato a un familiare di quest'ultimo, condotta ritenuta dalla Corte territoriale idonea da sola a giustificare il licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo del ricorso principale, limitatamente ai profili relativi alla motivazione apparente della sentenza d'appello sulla tempestività della contestazione disciplinare e sulla mancata autonoma verifica della dedotta nullità del licenziamento del whistleblower ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001. Ha rigettato il secondo, il terzo e dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale della società è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva, intellegibile e controllabile; la motivazione apparente integra nullità della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di una motivazione sufficiente o la sua apparenza determina nullità della sentenza come error in procedendo.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su un punto decisivo e non quando vi sia una statuizione implicita di rigetto.

  • art. 2119 c.c.

    La nozione di giusta causa è clausola generale rimessa alla sussunzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della ragionevolezza del giudizio di sussunzione.

  • art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001

    La Corte di merito avrebbe dovuto esaminare autonomamente la dedotta nullità del licenziamento del segnalatore di illeciti, fattispecie distinta dalla ritorsività del recesso.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare l'interpretazione del motivo di appello relativo alla trascrizione della registrazione; il motivo è stato però respinto.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla società per sostenere la specificità del reclamo e la decadenza dal motivo di ritorsività; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere le ragioni della decisione né di controllarne la correttezza logica e giuridica, anche se graficamente esistente.
  • Nel giudizio di lavoro, la contestazione disciplinare deve essere valutata anche sotto il profilo della tempestività; una risposta meramente tautologica o astratta non è sufficiente a integrare una motivazione valida.
  • Il licenziamento del segnalatore di illeciti ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001 costituisce questione autonoma rispetto alla ritorsività del recesso e richiede un accertamento specifico e distinto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione di appello contiene una statuizione implicita di rigetto del motivo o della domanda, purché la volontà decisoria sia comunque desumibile dal contenuto complessivo della sentenza.
  • In tema di giusta causa di licenziamento, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta non ragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nella clausola generale dell'art. 2119 c.c.
  • Le censure di rito o di motivazione in cassazione devono essere formulate in modo coerente con il vizio dedotto e devono riguardare profili decisivi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.