Cassazione Civile, Ordinanza n. 09683/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario stipulato nel 2004 tra una società e la banca originaria. La correntista aveva proposto azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, contestando l’addebito di interessi, commissioni e altre poste del conto. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte le domande della società e aveva rigettato la riconvenzionale della banca. In appello, la società mandataria della cessionaria del credito aveva ottenuto una condanna della correntista al pagamento di una somma residua, con riconoscimento della validità della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto, salvo un limitato ricalcolo per alcuni trimestri in cui il tasso aveva superato la soglia usuraria. Con il ricorso per cassazione la correntista ha dedotto due motivi: primo, violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e della l. n. 108/1996, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere integralmente gli interessi corrispettivi anatocistici, le spese di chiusura trimestrale e la commissione di massimo scoperto, dichiarando nulla la clausola sugli interessi; secondo, violazione dell’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, contestando la validità e applicazione della commissione di massimo scoperto. La resistente ha difeso la decisione d’appello e ha eccepito l’inammissibilità delle censure, perché dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e perché, quanto al secondo motivo, introduttive di una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che l’art. 1815, comma 2, c.c. colpisce solo gli interessi usurari e che, quindi, l’elisione degli interessi opera soltanto per i periodi in cui il tasso superi la soglia, mentre gli interessi non usurari restano dovuti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza relativa a commissioni di utilizzo extra fido disciplinate dal d.l. n. 185/2008 introduceva una questione non esaminata dalla sentenza impugnata e non dimostrata come già sollevata nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità per novità della censura. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l’effetto della non debenza degli interessi opera solo per gli interessi usurari; se l’usura si verifica solo in alcuni segmenti temporali del rapporto, l’esclusione riguarda quei soli periodi.
rileva quale disciplina del tasso soglia usurario nei rapporti bancari; la verifica dell’usura va effettuata per i singoli periodi del rapporto.
la censura sulla commissione di utilizzo extra fido è stata ritenuta non scrutinabile perché non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente dedotta nei gradi di merito.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata del ricorso.
la Corte ha applicato la condanna aggravata per abuso del processo nel caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta.
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
le nuove disposizioni sull’art. 96 c.p.c. sono state ritenute immediatamente applicabili ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
è richiamato nel fatto come base della successione processuale della cessionaria del credito quale avente causa della banca originaria.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci una violazione di legge è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e la valutazione delle prove.
- L’art. 1815, comma 2, c.c. comporta la non debenza soltanto degli interessi usurari; quando l’usura riguardi solo alcuni periodi del rapporto, l’esclusione opera limitatamente a quei segmenti temporali e non travolge gli interessi non usurari.
- In materia bancaria, la verifica dell’usura e delle conseguenze ex art. 1815, comma 2, c.c. va rapportata ai singoli periodi di maturazione degli interessi, non all’intero rapporto in modo indiscriminato.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca una questione nuova, non esaminata dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non allega specificamente di averla proposta nei precedenti gradi di merito e non indica il relativo atto processuale.
- La commissione di massimo scoperto o di utilizzo extra fido può essere scrutinata alla luce della disciplina sopravvenuta solo nei limiti e secondo i termini transitori previsti dalla legge applicabile al rapporto.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può integrare il presupposto per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto indice di abuso del processo.
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