Cassazione Civile, Ordinanza n. 26553/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di servizi)
La controversia
Alcuni utenti di Parma hanno agito per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA1, ex art. 49 del d.lgs. 22/1997) e sulla tariffa integrata ambientale (TIA2, ex art. 238 del d.lgs. 152/2006), sostenendo che si trattasse di prelievi aventi natura tributaria e quindi non assoggettabili a IVA. Il giudice di pace ha accolto la domanda; il tribunale ha parzialmente riformato, dichiarando prescritto il credito per le annualità 2003-2004 e condannando al rimborso per gli anni successivi. La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) carenza di legittimazione passiva, per asserita errata ricostruzione delle vicende societarie (fusioni, conferimenti e scissione) e mancato trasferimento dei rapporti passivi; 2) violazione della disciplina sulla TIA1 e sulla TIA2, sostenendo che entrambe avrebbero natura di corrispettivo di un servizio e dunque sarebbero soggette a IVA; 3) violazione dell'art. 14, comma 33, del d.l. 78/2010 e dell'art. 113 c.p.c., per non avere il tribunale considerato l'interpretazione autentica che escluderebbe la natura tributaria della TIA2.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità e difetto di specificità, rilevando anche il mancato rispetto degli oneri di allegazione e trascrizione degli atti societari rilevanti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo limitatamente alla TIA2, affermando che la tariffa integrata ambientale ex art. 238 d.lgs. 152/2006 ha natura privatistica/corrispettiva ed è soggetta a IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per quanto di ragione, con rinvio al giudice di merito per la rivalutazione coerente con tale principio, presumibilmente anche in punto spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla successione nei rapporti nelle fusioni societarie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e aspecificità.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva e sulle vicende di fusione societaria.
Richiamato nel motivo sulla fusione, senza che la Corte entri nel merito per inammissibilità della censura.
Richiamato nel motivo concernente la scissione societaria e il trasferimento dei rapporti.
Richiamato nel motivo sulla scissione parziale e l'individuazione del soggetto passivamente legittimato.
art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La TIA2 ha natura privatistica/corrispettiva; il prelievo è ancorato alla produzione dei rifiuti e alla fruizione del servizio, ed è assoggettabile a IVA.
art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
La TIA1 è richiamata come prelievo che la giurisprudenza aveva già ricondotto a natura tributaria, a differenza della TIA2.
art. 5, comma 2-quater, del d.l. n. 208 del 2008
Richiamato nel motivo sulla disciplina della tariffa, insieme ad altre norme, per sostenere la tesi della natura di corrispettivo.
art. 6 della legge n. 133 del 1999
Citata nel secondo motivo come parte del quadro normativo invocato dalla ricorrente.
Citato nel secondo motivo quale fonte regolamentare della disciplina tariffaria invocata.
art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010
Interpretazione autentica nel senso della natura non tributaria della TIA2; la Corte la valorizza come conforme al diritto vivente e alla giurisprudenza costituzionale.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la decisione del tribunale in relazione all'interpretazione autentica legislativa.
La Corte lo usa per affermare l'inammissibilità del primo motivo per mancata allegazione e trascrizione dei fatti e degli atti rilevanti.
Citato in relazione alla proposta del relatore nel procedimento camerale.
Richiamato per la soggezione a IVA delle prestazioni imponibili.
Le prestazioni verso corrispettivo, quale ne sia la fonte, costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA.
art. 4, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base della soggezione a IVA della TIA2.
Non citato espressamente nel testo della sentenza, ma non ricavabile come ratio centrale.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, una censura che introduca per la prima volta in sede di legittimità una questione di fatto o di merito non trattata nei gradi precedenti è inammissibile; inoltre, il ricorrente deve indicare e trascrivere in modo puntuale gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, a pena di inammissibilità per difetto di specificità e di autosufficienza.
- La tariffa integrata ambientale ex art. 238 d.lgs. 152/2006 ha natura di corrispettivo privatistico del servizio di gestione dei rifiuti, essendo parametrata alla produzione di rifiuti e alla fruizione del servizio; perciò è soggetta a IVA.
- L'interpretazione autentica legislativa che qualifica come non tributaria la TIA2 è coerente con il diritto vivente, con la giurisprudenza costituzionale e con la disciplina unionale in materia di IVA.
- Ai fini dell'IVA, non è ostativo il fatto che il pagamento sia imposto dalla legge: una prestazione può restare imponibile se sussiste un rapporto sinallagmatico e un corrispettivo per il servizio reso.
- Quando una decisione di merito omette la distinzione tra TIA1 e TIA2 e tratta le due fattispecie come equivalenti, la sentenza è censurabile per erronea sussunzione della seconda sotto il regime tributario della prima.
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