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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34293/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l'ente locale gli contestava una maggiore ICI per gli anni 2005 e 2006, in relazione a due immobili di sua proprietà. Il ricorrente aveva presentato domanda di condono edilizio per alcune opere ultimate nel marzo 2003 e, successivamente, aveva avviato una distinta procedura tecnica di accorpamento con presentazione di due denunce DOCFA per attribuire una rendita effettiva in sostituzione di quella presunta. Aveva quindi versato l'imposta secondo quanto riteneva dovuto. I motivi del ricorso per cassazione erano tre: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, perché gli avvisi sarebbero stati privi di adeguata motivazione e la motivazione non avrebbe potuto essere integrata in giudizio; 2) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992 e dell'art. 74 L. 342/2000, perché la CTR avrebbe erroneamente attribuito efficacia retroattiva alla rendita proposta tramite DOCFA, senza considerare che la sua presentazione era collegata all'accorpamento e non al condono; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'assenza di collegamento tra condono edilizio e procedura di accorpamento/rendita catastale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo gli avvisi di accertamento carenti di motivazione, perché si limitavano a indicare importi e rendita catastale con formule generiche e senza spiegare la concreta ragione della maggiore pretesa, né il collegamento con il condono edilizio e la relativa disciplina speciale. Ha ribadito che l'eventuale integrazione motivazionale svolta dall'Amministrazione nel corso del giudizio è inammissibile nel processo tributario, data la natura impugnatoria del giudizio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro gli avvisi di accertamento. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    obbligo di motivazione dell'atto impositivo

    L'atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere con chiarezza petendum e causa petendi, indicando gli elementi di fatto e istruttori posti a base della pretesa; la motivazione non può essere generica né integrata successivamente in giudizio.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione dell'accertamento.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, fino alla variazione della rendita catastale, l'ICI dovesse essere calcolata sulla base della rendita presunta.

  • art. 74 L. 342/2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia della rendita catastale proposta.

  • art. 2, comma 41, L. 350/2003

    Disposizione citata come base della pretesa dell'Amministrazione per attribuire efficacia retroattiva alla rendita in caso di fabbricati oggetto di regolarizzazione edilizia.

  • art. 32 d.l. 269/2003

    Richiamato quale disciplina della regolarizzazione degli illeciti edilizi cui l'Amministrazione aveva collegato la propria pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato solo se consente al contribuente di individuare con precisione la pretesa fiscale e le ragioni concrete dello scostamento rispetto a quanto dichiarato o versato.
  • La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione quando l'atto originario sia carente, poiché nel processo tributario il giudizio è impugnatorio e ha ad oggetto la legittimità dell'atto così come emesso.
  • In materia ICI, la pretesa fondata su una variazione di rendita o su una disciplina speciale collegata a sanatoria edilizia deve essere esplicitata nell'atto, con chiaro riferimento ai presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione retroattiva della rendita.
  • Se l'atto impositivo non chiarisce la concreta ragione della maggiore imposta, il vizio di motivazione comporta l'illegittimità dell'accertamento e l'accoglimento del ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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