Cassazione Civile, Ordinanza n. 27065/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2006, maggiori imponibili ai fini Irap, Ires e Iva nei confronti di una società di trasporto merci. L'Ufficio assumeva che taluni costi dedotti fossero relativi a operazioni commerciali elusive, nell'ambito di un gruppo societario attivo nel medesimo settore, caratterizzato da uso promiscuo di personale e mezzi, gestione unitaria e scambio di fatture non corrispondenti a effettive prestazioni, con finalità di minimizzazione del carico fiscale e di utilizzo di crediti non spettanti. La società aveva ottenuto ragione in primo grado per difetto di motivazione dell'atto, mentre erano stati respinti gli altri motivi. In appello la Corte tributaria regionale ha respinto sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, ritenendo plausibile la giustificazione dell'utilizzo infragruppo dei mezzi e confermando la compensazione delle spese per la reciproca soccombenza. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, per la contraddizione tra il ritenuto mancato indebito risparmio d'imposta e il riferimento, nella regolazione delle spese, a un ingente debito fiscale non pagato; 2) abuso del diritto e violazione dell'onere della prova e di norme fiscali, sostenendo che le fatture del gruppo non avessero reale significato economico e che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato le giustificazioni della contribuente. La società, con ricorso incidentale condizionato, ha chiesto il riesame della questione del contraddittorio endoprocedimentale se il ricorso principale fosse stato accolto, e con un secondo motivo ha censurato la compensazione delle spese, ritenuta illegittima nonostante la soccombenza totale dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate perché i motivi erano cumulativi e promiscuamente formulati, rendendo impossibile ricondurli con precisione ai singoli vizi dedotti, e perché, nella sostanza, miravano a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi rigettato il ricorso incidentale della società: il primo motivo, essendo condizionato all'accoglimento del principale, non è stato esaminato; il secondo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva compensato le spese del solo grado di appello in ragione della reciproca soccombenza, avendo respinto sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto, nei confronti della sola ricorrente incidentale, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura per nullità della sentenza deve essere specifica e riconducibile a un preciso vizio; non è ammissibile una doglianza cumulativa e promiscua che mescoli più profili eterogenei.
La sua evocazione non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un riesame del fatto o delle prove.
Richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo.
Richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale in tema di pretesa fiscale, ma il motivo viene dichiarato inammissibile.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa impositiva, senza esame nel merito per effetto dell'inammissibilità.
artt. 15, 36, 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamati dalla società nel motivo sulle spese e sulla disciplina del processo tributario; la Corte ritiene infondato il motivo perché la compensazione era giustificata dalla reciproca soccombenza.
artt. 24, 111 Cost.
Richiamati dalla società nel motivo sulle spese; non impediscono la compensazione quando sia motivata dalla reciproca soccombenza.
La compensazione delle spese è legittima quando fondata sulla reciproca soccombenza delle parti nel grado interessato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte privata soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo chiaro e specifico: è inammissibile una censura che cumuli in modo indistinto più vizi eterogenei senza consentire di capire a quale profilo si riferisca la doglianza.
- La deduzione di nullità della sentenza o di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- La compensazione delle spese è legittima quando il giudice di merito la fonda sulla reciproca soccombenza delle parti nel grado di giudizio considerato.
- Quando il ricorso incidentale è proposto in via condizionata all'accoglimento del principale, il suo esame resta assorbito se il ricorso principale viene respinto o dichiarato inammissibile.
- Nei giudizi tributari, il rigetto dell'impugnazione incidentale della parte privata comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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