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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00858/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata convenzionata ha chiesto la condanna della regione e della ASL al pagamento della differenza tra la remunerazione ridotta, corrisposta dal Servizio sanitario nazionale, e quella integrale prevista dal nomenclatore tariffario per prestazioni rese oltre il budget assegnato negli anni 2010-2013, sostenendo che lo sconto tariffario previsto dalla normativa finanziaria 2007 dovesse operare solo per il triennio 2007-2009. In subordine ha domandato il risarcimento del danno per responsabilità delle controparti e, in via alternativa, l’indennizzo ex art. 2041 c.c. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte la pretesa, condannando la ASL al pagamento di una somma e rigettando l’appello verso la Regione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato come eccezione di superamento del budget le difese delle controparti; violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per avere ritenuto non contestato uno schema riepilogativo prodotto dalla Regione; violazione di varie norme di settore e degli artt. 1337, 1338 e 1218 c.c. per avere qualificato il tetto di spesa come fatto impeditivo della pretesa; violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 133 c.p.a. per avere ritenuto nuova la questione del budget falsato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c., poiché non riproducevano adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati né ne indicavano con precisione la collocazione nel giudizio di merito. Ha inoltre osservato che la censura sul budget falsato introduceva una questione non debitamente dimostrata come già dedotta nei gradi di merito e che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e un diverso apprezzamento dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di ciascuna controricorrente, con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 702-ter c.p.c.

    ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

    richiamato come provvedimento definitorio del primo grado

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    principio di non contestazione

    la censura mirava a contestare l'uso del principio di non contestazione rispetto a difese e documenti di parte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che l'eccezione di superamento del budget integrasse un fatto impeditivo da provare da parte dell'eccepiente

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul sistema tariffario e di remunerazione delle prestazioni

  • art. 3, comma 6, D.M. Sanità 15 aprile 1994

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul sistema tariffario e di remunerazione delle prestazioni

  • art. 15, comma 15, D.L. n. 95/2012

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul sistema tariffario e di remunerazione delle prestazioni

  • art. 8, comma 1, lett. b) e d), L. n. 42/2009

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul sistema tariffario e di remunerazione delle prestazioni

  • art. 8, comma 3, L. n. 42/2009

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul sistema tariffario e di remunerazione delle prestazioni

  • art. 1, comma 1-bis, L. n. 241/1990

    invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sul sistema tariffario e di remunerazione delle prestazioni

  • art. 1337 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria per responsabilità nelle trattative/nel rapporto

  • art. 1338 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria per responsabilità nelle trattative/nel rapporto

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria da inadempimento

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per censurare la qualificazione come nuova della questione sul budget falsato

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    invocato in relazione alla questione della novità della domanda/questione

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come domanda subordinata di arricchimento senza causa

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il ricorso era carente di specificità e autosufficienza

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato come disposizione che consente di soddisfare l'autosufficienza indicando i documenti e gli atti rilevanti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002

  • D. Lgs. n. 231/2002

    richiesto dalla ricorrente quale fonte degli interessi sulle somme domandate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza è rispettato solo se il ricorrente riporta o riproduce il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda le censure e ne indica specificamente la collocazione nel fascicolo o nelle fasi del giudizio di merito.
  • Le censure di legittimità non possono limitarsi a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, perché tale rivalutazione è preclusa alla Corte di cassazione.
  • La deduzione di una questione come "nuova" impone al ricorrente di allegare e indicare in modo preciso di averla già proposta nei gradi di merito, con specifico richiamo agli atti in cui ciò sarebbe avvenuto.
  • Il vizio di violazione del principio di non contestazione non può essere utilmente dedotto in astratto se il ricorso non consente di verificare, con gli atti riportati e localizzati, quale allegazione o documento sia stato effettivamente contestato o ritenuto non contestato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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