Cassazione Civile, Ordinanza n. 00815/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ricevuto incarico dal curatore fallimentare per assistere il creditore in un giudizio di insinuazione al passivo di un fallimento. Il giudice delegato, e poi il tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., avevano liquidato il compenso applicando la tabella 20 del d.m. 55/2014, relativa ai procedimenti per dichiarazione di fallimento, invece della tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 55/2014 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il procedimento di verificazione del passivo ha natura contenziosa e di cognizione e va quindi assimilato ai giudizi ordinari/sommari di cognizione, non ai procedimenti per dichiarazione di fallimento. Ha inoltre rilevato che il tribunale si era limitato a richiamare la relazione ministeriale al decreto ministeriale, senza un’autonoma motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che il giudizio di verificazione dello stato passivo, disciplinato dagli artt. 93 ss. l.fall., non è riconducibile né ai procedimenti di volontaria giurisdizione né, soprattutto, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, ma è un procedimento giurisdizionale e decisorio, strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con adattamenti e con cognizione sommaria. Da ciò ha tratto la conseguenza che, in mancanza di una specifica disciplina tariffaria ratione temporis applicabile, il compenso dell’avvocato deve essere liquidato secondo i parametri della tabella 2 del d.m. 55/2014, cioè quelli dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al tribunale di Siena, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 l.fall.
a norma dell’art. 26 l.fall.
norma che consente il reclamo avverso il decreto del giudice delegato in materia di liquidazione del compenso
art. 3 d.m. n. 55/2014
violazione dell’art. 3 del d.m. n. 55/2014
in assenza di specifica previsione tariffaria, per i compensi non regolati si applicano le disposizioni relative a fattispecie analoghe
art. 111 Cost.
in relazione all’art. 111 Cost.
richiamato come parametro della censura di motivazione e correttezza della decisione
art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione/falsa applicazione di legge
art. 360 n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
dedotto come omesso esame di fatto decisivo
art. 93 ss. l.fall.
disciplinano il giudizio di verificazione dello stato passivo
art. 94 l.fall.
richiamato per evidenziare la struttura contenziosa del procedimento di verifica del passivo
art. 95 l.fall.
artt. 95, comma 1° e comma 3°, l.fall.
richiamato per mostrare che il procedimento ha struttura contenziosa e cognizione piena nei punti indicati
art. 96 l.fall.
artt. 96, comma 1°, l.fall.
richiamato per confermare la natura di cognizione piena nel procedimento di verificazione
art. 92, comma 2°, primo periodo, l.fall.
indica che il difensore del ricorrente può essere assistito nel giudizio di verifica del passivo
art. 25, comma 1°, n. 4, l.fall.
individua il giudice delegato come organo che liquida il compenso
art. 1 del d.m. n. 55/2014
riferito alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali secondo parametri
art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014
i parametri vanno applicati in relazione alle fasi effettivamente svolte nel giudizio
art. 5, commi 2 e 3, d.m. n. 55/2014
la liquidazione tiene conto del valore della domanda e, se del caso, del valore effettivo della controversia
d.m. n. 147/2022
ha introdotto successivamente la tabella 20-bis in tema di accertamento del passivo
Massime di principio
- Il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria e va qualificato, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, come procedimento assimilabile a un giudizio di cognizione, sia pure sommario e con adattamenti speciali.
- In mancanza di una previsione tariffaria specifica applicabile ratione temporis, il compenso dell’avvocato che assista una parte nel giudizio di verifica del passivo deve essere liquidato secondo i parametri previsti per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, e non secondo quelli relativi alla dichiarazione di fallimento.
- Il giudice che liquida il compenso deve operare una motivazione autonoma e non può fondare la propria scelta tariffaria sul solo richiamo a fonti esterne o a relazioni ministeriali, se incompatibile con la natura concreta del procedimento.
- Nella liquidazione del compenso professionale devono essere considerate le fasi effettivamente svolte nel giudizio e il valore della domanda, secondo i criteri del decreto parametri applicabile.
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