Cassazione Civile, Ordinanza n. 00812/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un professionista che aveva svolto, su incarico del curatore di un fallimento, un'attività descritta come perizia sulla gestione della società fallita e sulla tenuta delle scritture contabili, finalizzata a valutare possibili atti di mala gestio degli amministratori e la praticabilità di un'azione di responsabilità. Il giudice delegato aveva liquidato un importo molto inferiore a quello richiesto, applicando i parametri del d.m. 30 maggio 2002. Il professionista ha reclamato sostenendo che il compenso dovesse essere determinato secondo il d.m. n. 140/2012 e, comunque, secondo la tariffa professionale, assumendo che l'incarico non fosse assimilabile a quello del coadiutore del curatore. Nel ricorso per cassazione ha censurato l'erronea applicazione del d.m. 30 maggio 2002 e l'omessa applicazione del d.m. n. 140/2012; in via subordinata ha contestato anche il criterio di quantificazione, lamentando che non fosse stato computato il compenso per ciascuna annualità e per ciascuna valutazione svolta. Anche il professionista intervenuto ha aderito alle medesime conclusioni con ricorso incidentale adesivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha confermato l'impostazione del tribunale secondo cui, quando l'attività del professionista è resa su incarico del curatore fallimentare quale coadiuvo funzionale agli adempimenti istituzionali della procedura e alla realizzazione dell'attivo, il compenso va liquidato secondo il d.m. 30 maggio 2002, cioè come compenso di ausiliario, e non secondo le tariffe professionali invocate dal ricorrente. La Corte ha tuttavia ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur richiamando principi giurisprudenziali astrattamente favorevoli alla tesi del ricorrente sulla distinzione tra consulente di parte del fallimento e coadiutore, la censura non si confrontava adeguatamente con la concreta qualificazione data dal decreto impugnato all'attività svolta. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non specifico, perché non sviluppava un effettivo confronto con la decisione censurata e non individuava con precisione le norme violate e il loro contrasto con la motivazione del tribunale. Conseguentemente il giudizio si è chiuso senza rinvio, con aggravio del contributo unificato a carico dei ricorrenti; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del fallimento.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, n. 4, l.fall.
attribuisce al giudice delegato autonomia nella liquidazione del compenso del coadiutore, mentre il curatore svolge solo una funzione di impulso.
disciplina il coadiutore del curatore, la cui attività è assimilata a quella di ausiliario della procedura e non a prestazione d'opera professionale.
art. 104-ter, comma 2, l.fall.
la programmazione della procedura include anche azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, giustificando il ricorso al coadiuvo per la loro valutazione.
richiamato per descrivere gli accertamenti in fatto e documentali che il curatore deve svolgere nella valutazione delle azioni da intraprendere.
richiamato in relazione agli accertamenti del curatore sulle possibili azioni di responsabilità.
art. 2, d.m. 30 maggio 2002
prevede per la perizia in materia amministrativa, contabile e fiscale un onorario a percentuale per scaglioni.
art. 1, d.m. 30 maggio 2002
ai fini degli onorari a percentuale conta il valore del bene o dell'utilità oggetto dell'accertamento, determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti.
art. 1, comma 4, d.m. n. 140/2012
invocato dal ricorrente come parametro di liquidazione, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto.
art. 18, comma 1, d.m. n. 140/2012
richiamato dal ricorrente a sostegno della propria pretesa di liquidazione.
richiamato dal ricorrente a sostegno della propria pretesa di liquidazione.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, pena inammissibilità.
la deduzione del vizio di violazione di legge richiede l'indicazione delle norme violate e un confronto argomentato con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo l'inammissibilità, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'attività resa dal professionista su incarico del curatore fallimentare va qualificata in base alla concreta funzione svolta: se costituisce coadiuvo nell'ambito delle attribuzioni istituzionali della procedura, il compenso segue la disciplina degli ausiliari della procedura e non quella delle tariffe professionali ordinarie.
- La distinzione decisiva non è il contenuto tecnico dell'opera in sé, ma il rapporto funzionale con la procedura: la prestazione d'opera professionale si ha quando l'incarico è conferito a vantaggio della massa in uno specifico procedimento, mentre il coadiutore opera come ausiliario inserito nell'organizzazione della procedura.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e direttamente correlato alla ratio della decisione impugnata; la censura che non confronta in modo puntuale la motivazione del provvedimento con le norme asseritamente violate è inammissibile.
- Chi deduce la violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle doglianze.
- La quantificazione del compenso del coadiutore fallimentare va effettuata secondo i criteri normativi applicabili alla categoria di ausiliario concretamente ricompresa nell'incarico, non mediante scomposizioni atomistiche non previste dal parametro normativo adottato dal giudice di merito.
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