Cassazione Civile, Ordinanza n. 00803/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva chiesto la liquidazione del compenso maturato per l'attività svolta quale consulente tecnico del fallimento. Dopo la revoca del fallimento, il tribunale aveva emesso un decreto di liquidazione del compenso. Il professionista aveva proposto reclamo alla corte d'appello contro il decreto, ma la corte d'appello aveva dichiarato il reclamo inammissibile ritenendo che si trattasse di un decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo e che tali decreti non fossero ulteriormente reclamabili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 26 l.fall. in relazione agli artt. 737 ss. c.p.c. e all'art. 111 Cost., sostenendo che il provvedimento del tribunale non era stato reso in sede di reclamo bensì ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, l.fall., e che dunque era reclamabile alla corte d'appello ai sensi dell'art. 26 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, dagli atti del giudizio di merito esaminabili direttamente per la natura processuale del vizio denunciato, il tribunale di Patti aveva liquidato il compenso del consulente tecnico del fallimento revocato ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, l.fall., e non in sede di reclamo. Poiché tale disposizione prevede espressamente che le spese della procedura e il compenso del curatore siano liquidati dal tribunale con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 26 l.fall., la corte d'appello ha errato nel dichiarare inammissibile il reclamo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 l.fall.
contro i decreti ... del tribunale, può essere proposto reclamo ... alla corte di appello
il decreto del tribunale che liquida spese e compensi dopo la revoca del fallimento è reclamabile alla corte d'appello.
art. 18, commi 15 e 16, l.fall.
se il fallimento è revocato ... le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26
in caso di revoca del fallimento, il tribunale liquida le spese della procedura e i compensi con decreto soggetto a reclamo ex art. 26 l.fall.
art. 18, ultimo comma, l.fall.
il provvedimento di liquidazione del compenso è stato ricondotto a questa disposizione e non a una decisione resa in sede di reclamo.
artt. 737 ss. c.p.c.
richiamati solo come disciplina procedimentale del reclamo camerale.
art. 111, comma 7, Cost.
invocato nel ricorso a sostegno della censura di violazione di legge processuale.
Massime di principio
- Quando la legge prevede espressamente la reclamabilità di un decreto del tribunale, il giudice non può dichiarare inammissibile il reclamo sulla base di una qualificazione erronea del provvedimento come decreto reso in sede di reclamo.
- Nei giudizi di legittimità, se il vizio denunciato è di natura processuale, la Corte può accedere direttamente agli atti di causa per verificare la corretta qualificazione del provvedimento impugnato.
- In caso di revoca del fallimento, la liquidazione delle spese di procedura e dei compensi previsti dalla legge segue il meccanismo speciale stabilito dalla legge fallimentare ed è soggetta al reclamo previsto dall'art. 26 l.fall.
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