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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00813/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, incaricato dal curatore fallimentare di assistere la procedura in un giudizio davanti al Consiglio di Stato, aveva chiesto il pagamento del compenso professionale secondo un preventivo che assumeva essere stato accettato per iscritto dalla curatela. Il giudice delegato aveva però liquidato un importo inferiore, pari a euro 4.000, e il tribunale aveva respinto il reclamo del professionista. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con sette motivi, in sintesi: (1) nullità del decreto per motivazione apparente o comunque contraddittoria, perché non era chiaro se la mancata conclusione dell’accordo sul compenso dipendesse dall’assenza di accettazione del curatore o del giudice delegato; (2) violazione delle norme sulla legittimazione del curatore a stipulare l’accordo sul compenso e sulla forma scritta del patto professionale, sostenendo che il curatore aveva effettivamente accettato per iscritto il preventivo di euro 7.000, anche tramite la richiesta di autorizzazione al giudice delegato e la procura rilasciata al difensore; gli altri motivi restavano assorbiti. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che il curatore può validamente stipulare con il professionista un accordo sul compenso, purché in forma scritta, e che tale accettazione può risultare anche da atti separati, compresa la procura difensiva, se da essi emerge l’incontro delle volontà sulla proposta scritta. Nel caso concreto il tribunale non aveva considerato tale accettazione scritta e aveva quindi erroneamente escluso l’esistenza dell’accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo e gli altri motivi. Ha cassato il decreto del Tribunale di Matera e ha rinviato allo stesso tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata dunque annullata perché il giudice di merito non aveva correttamente valutato la sussistenza di un accordo scritto sul compenso professionale stipulato tra curatore e avvocato, accordo che, se validamente formato, prevale sui parametri ministeriali di liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    base del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia fallimentare

  • art. 25, comma 1, l.fall.

    attribuisce al giudice delegato il potere di liquidare il compenso delle persone la cui opera sia richiesta nell'interesse del fallimento

  • art. 31 l.fall.

    riconosce al curatore l'amministrazione del patrimonio fallimentare e il compimento delle operazioni della procedura, inclusa la stipulazione dei contratti per prestazioni di terzi

  • art. 37, comma 1, l.fall.

    richiamato come possibile base per la proposta di revoca del curatore ove abbia operato senza la dovuta diligenza

  • art. 38, comma 1, l.fall.

    richiamato in relazione alla diligenza richiesta al curatore nell'esercizio dell'incarico

  • art. 111 bis, comma 1, l.fall.

    richiamato per il potere del tribunale di provvedere sulla contestazione della liquidazione del compenso

  • art. 2233, comma 3, c.c.

    il patto sul compenso professionale tra avvocato e cliente deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti del contratto

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla formazione del consenso contrattuale

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di forma scritta

  • art. 13, comma 2, L. 247/2012

    non ha abrogato l'art. 2233 c.c.; ha disciplinato il momento della pattuizione del compenso, non la forma del patto, che resta scritta a pena di nullità

  • art. 13, comma 3, L. 247/2012

    consente la libera pattuizione del compenso, anche forfettario o per fasi, ma vieta i patti con cui l'avvocato percepisca una quota del bene o della ragione litigiosa

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato per l'ipotesi di mancata determinazione consensuale del compenso in forma scritta

  • art. 1, comma 1, d.m. n. 55/2014

    i parametri ministeriali si applicano solo quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, all'atto dell'incarico o successivamente

  • art. 1, d.m. n. 55/2014

    richiamato anche in relazione all'applicazione dei parametri in mancanza di accordo scritto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato dal ricorrente per il requisito del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per la motivazione del provvedimento

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    motivo di ricorso per nullità della sentenza/decreto per vizio di motivazione o forma

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato in relazione alla procura difensiva e al perfezionamento del contratto di patrocinio

  • art. 2041 c.p.c.

    null

Massime di principio

  • Nei rapporti tra curatore fallimentare e avvocato incaricato della difesa della procedura, il curatore è legittimato a stipulare un accordo sul compenso professionale, nei limiti delle funzioni della procedura e dell'incarico conferito.
  • Il patto di determinazione del compenso dell'avvocato deve rivestire la forma scritta a pena di nullità; tuttavia, la forma scritta può essere soddisfatta anche mediante atti separati e collegati, purché emerga in modo inequivoco l'incontro delle volontà su proposta e accettazione.
  • L'accettazione scritta della proposta di compenso può risultare anche dalla procura difensiva o da altri atti scritti della procedura, se contengono una chiara adesione al preventivo formulato dal professionista.
  • Quando esiste un accordo scritto validamente formato sul compenso, il giudice delegato deve liquidare il compenso in conformità a tale accordo; i parametri ministeriali operano solo in mancanza di determinazione consensuale scritta.
  • Il giudice di merito commette vizio censurabile in cassazione se omette di esaminare un fatto storico decisivo, come l'accettazione scritta del preventivo, che se percepito avrebbe imposto una diversa conclusione sulla validità dell'accordo e sulla misura del compenso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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