Cassazione Civile, Ordinanza n. 00816/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ricevuto da una società in concordato preventivo un incarico di consulenza, assistenza e difesa giudiziale nei confronti di un terzo, con patto scritto che prevedeva un compenso base di 60.000 euro, oltre accessori, e un ulteriore compenso in caso di esito favorevole o transazione, da determinarsi consensualmente con autorizzazione degli organi della procedura. Definita la controversia con transazione, il giudice delegato aveva liquidato 60.000 euro complessivi, ritenendo non maturato il compenso ulteriore. Il professionista ha reclamato deducendo, in sintesi, che il tribunale avrebbe dovuto applicare correttamente l’art. 4, comma 6, del d.m. 55/2014, riconoscendo, in caso di transazione, sia il compenso della fase decisionale sia la maggiorazione del 25% su tale fase, e non solo il 25% della fase decisionale. In cassazione ha dedotto due motivi entrambi ex art. 112 c.p.c.: con il primo, omessa pronuncia del tribunale sull’unica censura effettivamente proposta nel reclamo; con il secondo, extrapetizione, perché il tribunale aveva deciso su un profilo diverso, relativo al compenso ulteriore pattuito contrattualmente, profilo che non era stato oggetto di doglianza nel reclamo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha accertato, esaminando direttamente l’atto di reclamo come giudice del fatto processuale, che il tribunale aveva pronunciato su una questione non devoluta, cioè sulla mancanza delle condizioni per il compenso ulteriore pattuito, omettendo invece di esaminare la censura realmente proposta, ossia l’errata applicazione dell’art. 4, comma 6, d.m. 55/2014 nella liquidazione del compenso per transazione. La Corte ha quindi affermato che la violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre sia quando il giudice decide su un motivo non formulato, sia quando omette di pronunciare su un motivo ritualmente proposto. Richiamando inoltre il proprio precedente orientamento sull’interpretazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, ha ribadito che, in caso di conciliazione o transazione, al difensore spetta il compenso della fase decisionale non svolta, aumentato di regola fino a un quarto, con la precisazione che per il regime successivo al d.m. 147/2022 la maggiorazione è di un quarto secco. Il ricorso è stato accolto e il decreto del tribunale cassato con rinvio al Tribunale di Pordenone in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; integra nullità sia la pronuncia su una questione non devoluta sia l’omessa pronuncia su un motivo ritualmente proposto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale corretto per denunciare l’omessa pronuncia o l’extrapetizione.
art. 4, comma 6, d.m. 55/2014
in caso di conciliazione giudiziale o transazione, il compenso dell’avvocato va determinato riconoscendo il compenso per la fase decisionale non svolta e un aumento di regola fino a un quarto rispetto a tale compenso.
d.m. 147/2022
ha modificato il criterio della maggiorazione previsto dal d.m. 55/2014, che per il periodo successivo viene richiamato come aumento di un quarto secco.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste non solo quando il giudice decide oltre i limiti della domanda o del motivo di impugnazione, ma anche quando omette di esaminare un motivo ritualmente devoluto.
- In sede di legittimità, l’omessa pronuncia va censurata come error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., non come violazione di legge sostanziale né come vizio motivazionale.
- Nel compenso dell’avvocato per controversie definite con conciliazione o transazione, l’art. 4, comma 6, d.m. 55/2014 va interpretato nel senso che spetta anche il compenso della fase decisionale non svolta, oltre alla maggiorazione prevista dalla norma.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve attenersi alla reale questione devoluta dalla parte e non può sostituirla con un diverso profilo non impugnato.
- La disciplina tariffaria premia la definizione conciliativa della lite, riconoscendo al difensore un compenso aggiuntivo connesso all’esito transattivo della controversia.
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