Sentenza n. 321/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento -del diniego di autorizzazione paesaggistica, assunto al prot. n. 10137/2023 del 15.02.2023, adottato dal Comune di Termoli nei confronti della ricorrente in relazione ad un intervento di demolizione e ricostruzione, con ampliamento di volumetria, di strutture di sua proprietà ubicate in Termoli, alla C.da Porticone, sul fg. n. 28, p.lle nn. 46, 47, 48, 78 e 70; -degli atti allo stesso presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il parere negativo, assunto al prot. MIC/MIC/_SABAP-MOL/26/01/2023/ 0000947-P, reso dalla Soprintendenza del Molise in relazione all'intervento in questione; -del parere non favorevole espresso nella seduta del 24.11.2022, con verbale n. 121 di pari data, dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso il Comune di Termoli, parere comunicato alla ricorrente con atto prot. n. 72207/2022 del 25.11.2022; -del preavviso di rigetto assunto dalla Soprintendenza del Molise con provvedimento prot. n. 19/2023 del 2.01.2023; -del piano paesistico regionale di area vasta n. 1 – fascia costiera, limitatamente alla parte in cui ha inserito l'area di proprietà della ricorrente in zona A2N2 anziché nella zona MP1 del piano stesso, assoggettandola, per l’effetto, a un vincolo di intrasformabilità nonostante l’assenza dei presupposti necessari e sufficienti a ritenere la zona come caratterizzata dalla presenza di “vegetazione naturale di eccezionale valore visivo e naturalistico".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo alla demolizione e ricostruzione, con ampliamento di superficie e volume, di manufatti siti in Termoli, nonché gli atti presupposti e la classificazione dell’area in zona A2N2 del piano paesistico regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica, il parere negativo vincolante della Soprintendenza, il parere non favorevole della Commissione locale per il paesaggio, il preavviso di rigetto e, in parte qua, il piano paesistico regionale di area vasta n. 1 – fascia costiera. Ha sostenuto che l’area non presentasse vegetazione naturale di eccezionale valore visivo e naturalistico, ma fosse degradata e caratterizzata da manufatti in disuso, e che fosse stata irrazionalmente classificata in zona A2N2, sottoposta a divieto di modificazione dello stato dei suoli, anziché in zona MP1, soggetta a trasformazione condizionata. La ricorrente ha inoltre contestato la legittimità e la vincolatività del parere della Soprintendenza, deducendo il suo asserito tardivo intervento rispetto al termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’incompatibilità del diniego con la disciplina regionale del Piano Casa. Le amministrazioni hanno difeso la legittimità degli atti, evidenziando che la zona A2N2 è assoggettata alla modalità di tutela A1, che consente soltanto la conservazione, il miglioramento e il ripristino degli elementi esistenti con mantenimento degli usi attuali compatibili, e che il progetto prevedeva invece la demolizione dei manufatti senza dimostrare un organico intervento di recupero. È stato inoltre rilevato che la diversa classificazione rispetto all’area della ex fornace dipendeva dalle differenti caratteristiche plano-altimetriche e vegetazionali dei luoghi e che la normativa regionale sul Piano Casa non può derogare alla disciplina paesaggistica statale. La ricorrente aveva proposto anche domanda cautelare, respinta per carenza di fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Dopo la richiesta di verifica dell’interesse alla decisione, la società ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 12 giugno 2026 e ribadito in udienza, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, in ragione della sopravvenuta impossibilità di accedere ai benefici premiali della legge regionale sul Piano Casa, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 2023. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche perché le amministrazioni non si sono opposte alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza, la cui tempestività e vincolatività erano state contestate dalla ricorrente, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004
Prevede il termine di 45 giorni per il parere della Soprintendenza; la ricorrente ne aveva dedotto il superamento e la conseguente perdita della vincolatività, senza che il TAR si pronunciasse sulla censura.
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto comunicato dalla Soprintendenza; il relativo profilo non è stato deciso per l’improcedibilità del ricorso.
art. 23 delle N.T.A. del P.T.P.A.A.V. n. 1 – Fascia Costiera
Individua per le aree A2N2 la modalità di tutela A1, richiamata dalle amministrazioni a fondamento del divieto di modificazione dello stato dei suoli.
art. 17 delle N.T.A. del P.T.P.A.A.V. n. 1 – Fascia Costiera
Descrive la modalità di tutela A1 come conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi, con mantenimento dei soli usi attuali compatibili.
art. 31 delle N.T.A. del P.T.P.A.A.V. n. 1 – Fascia Costiera
Richiamato dal Comune per sostenere che il progetto non prevedesse il recupero organico delle preesistenze, ma la loro demolizione.
art. 135, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Richiamato per affermare la prevalenza della disciplina paesaggistica e l’impossibilità per la normativa regionale sul Piano Casa di derogare ai piani paesaggistici.
Disciplina la trattazione dell’udienza secondo le forme applicate nel giudizio.
art. 17, comma 7, lett. a), n. 6), d.l. n. 80/2021
Richiamato quale disposizione modificativa delle forme di trattazione dell’udienza ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 6, comma 2, lett. a), e comma 6, lett. b) e d), nn. 1) e 2), l.r. Molise n. 7/2022
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali disposizioni è stata indicata dalla ricorrente come causa della sopravvenuta impossibilità di accedere ai benefici premiali regionali e, quindi, della perdita dell’interesse al ricorso.
legge regionale Molise n. 30/2009
Disciplina regionale sul Piano Casa, invocata dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’intervento, ma ritenuta dalle amministrazioni non derogatoria della disciplina paesaggistica statale; il TAR non ha deciso il merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione, espressa e inequivoca, del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, senza necessità di esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- Quando il ricorrente dichiara in corso di giudizio la perdita dell’interesse alla decisione e la controparte non si oppone alla compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
- La disciplina regionale di incentivo o di deroga urbanistica non può, secondo la prospettazione richiamata nella decisione, derogare ai vincoli e alle prescrizioni della pianificazione paesaggistica adottata nell’ambito della disciplina statale di tutela del paesaggio.
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