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Sentenza

Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a eseguire interventi di bonifica acustica e contestuale sospensione dell'attività dell'impianto di cogenerazione, adottata per reiterate violazioni delle prescrizioni acustiche dell'AIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento provinciale del 24 novembre 2025 e gli atti presupposti, proponendo anche motivi aggiunti dopo l'accesso agli atti. In rito ha contestato la natura vincolata dell'atto, sostenendo che anche le valutazioni tecniche sui rilievi fonometrici fossero sindacabili; ha inoltre censurato la mancata rituale impugnazione dei rapporti fonometrici, la tardività dei motivi aggiunti e la genericità delle censure. Nel merito ha dedotto la violazione dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, degli Allegati A e B del D.M. 16 marzo 1998 e dell'art. 29-decies, comma 9, lett. b), del d.lgs. 152/2006, nonché travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio e difetto di motivazione. La contestazione principale riguardava la metodologia dei rilievi ARPAV: il rumore residuo era stato misurato in una giornata festiva, mentre il rumore ambientale era stato rilevato in giornate feriali; la società ha inoltre dedotto l'uso di parametri e modalità non conformi alla normativa tecnica, l'omessa applicazione del metodo del punto analogo, incongruenze nei dati, mancato presidio della strumentazione e necessità di considerare un'incertezza di misura. Con ulteriori censure ha contestato la carenza di interesse pubblico e la sproporzione della sospensione, nonché l'assenza di un nesso causale tra il rumore del cogeneratore e le patologie lamentate da una controinteressata. Ha infine chiesto una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio in materia acustica e medico-legale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha respinto l'eccezione secondo cui il provvedimento, in quanto vincolato, sarebbe insindacabile: anche le valutazioni tecniche possono essere contestate, sebbene il sindacato sia limitato alla verifica di manifesta illogicità e travisamento dei presupposti. Ha invece accolto parzialmente l'eccezione relativa alla mancata impugnazione degli atti presupposti, ritenendo non ritualmente impugnati i rapporti fonometrici del 2023 e del 2024, già conosciuti dalla società; la clausola generale riferita agli atti presupposti non è sufficiente a impugnare atti individuabili e già conoscibili. L'eccezione non è stata estesa ai rapporti del 2025, conosciuti compiutamente solo dopo l'accesso agli atti, né al parere sanitario, divenuto conoscibile con il deposito delle difese dei controinteressati. I motivi aggiunti sono stati ritenuti tempestivi, perché il termine decorre dalla piena conoscenza dell'atto e del suo contenuto lesivo, necessaria per formulare censure specifiche. È stata inoltre respinta l'eccezione di genericità, poiché la conoscenza parziale degli atti giustificava la formulazione iniziale di alcune censure e i motivi aggiunti le avevano successivamente specificate. Nel merito, il TAR ha ritenuto attendibili e metodologicamente solide le misurazioni ARPAV. La scelta di rilevare il rumore residuo di domenica non è stata ritenuta irragionevole, poiché i dati di traffico dimostravano una sostanziale omogeneità del clima acustico, il traffico leggero domenicale compensava la riduzione del traffico pesante e il cogeneratore veniva azionato anche nei giorni festivi. Le elaborazioni alternative dei consulenti della società, basate su simulazioni e ricalcoli, non potevano prevalere sulle misurazioni dirette e standardizzate dell'ente tecnico pubblico. Le ulteriori anomalie dedotte sono state qualificate come refusi o irregolarità formali inidonee a incidere sull'affidabilità sostanziale dei rilievi; non è stata provata alcuna alterazione artificiosa delle condizioni di misura. La norma tecnica UNI invocata per applicare un'incertezza estesa di ±8 dB(A) non è stata ritenuta cogente. Anche le misurazioni autonome della società sono state giudicate inaffidabili per condizioni meteorologiche e di umidità non idonee. Il quadro istruttorio, fondato su plurimi accertamenti del 2023, 2024 e 2025, ha quindi dimostrato il reiterato superamento dei limiti differenziali di immissione. Le censure sulla carenza di interesse pubblico, sulla proporzionalità e sul nesso causale medico sono state respinte: il provvedimento si fondava sulla reiterazione per più di due volte in un anno delle violazioni delle prescrizioni AIA, non sulla prova di un pericolo immediato per la salute né sul rapporto causale con le patologie della controinteressata. L'interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni ambientali era sufficiente; inoltre l'amministrazione aveva agito gradualmente, adottando prima due diffide senza sospensione e poi limitando la sospensione alla sola sorgente rumorosa. È stata negata la verificazione o la CTU, perché il quadro istruttorio era completo e la richiesta mirava sostanzialmente a sostituire l'onere probatorio della parte o a rimettere in discussione valutazioni tecniche già congruamente svolte. La società è stata condannata alle spese in favore della Provincia e dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 29-decies, comma 9, lett. b), d.lgs. 152/2006

    diffida e contestuale sospensione “nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno”

    La reiterazione per più di due volte in un anno delle violazioni delle prescrizioni AIA consente di adottare diffida e contestuale sospensione senza necessità di dimostrare uno specifico pericolo immediato per la salute umana.

  • art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997

    Stabilisce i valori limite differenziali di immissione acustica utilizzati come parametro per accertare le violazioni delle prescrizioni AIA.

  • D.M. 16 marzo 1998, Allegati A e B

    il rumore residuo deve essere misurato “con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale”

    La disposizione è stata esaminata con riferimento alla comparabilità delle condizioni di rilevazione del rumore ambientale e residuo; il TAR ha ritenuto non irragionevole la misurazione in giornata festiva, considerate le concrete condizioni di traffico e di funzionamento dell'impianto.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    La verificazione e la consulenza tecnica non possono essere disposte in funzione esplorativa o per sostituire l'onere probatorio della parte, quando il quadro istruttorio amministrativo sia completo e coerente.

  • Regolamento (UE) 1025/2012

    una norma tecnica è “una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”

    Le norme tecniche richiamate dalla parte non hanno, in quanto tali, carattere cogente, salvo diversa previsione normativa.

Massime di principio

  • La qualificazione di un provvedimento come vincolato o fondato su discrezionalità tecnica non esclude l'ammissibilità del ricorso: il giudice può verificare la correttezza metodologica dell'istruttoria e l'assenza di manifesta illogicità o travisamento dei presupposti.
  • La clausola di stile con cui si impugnano tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti non sostituisce l'individuazione e la tempestiva impugnazione degli atti presupposti specificamente conoscibili; la mancata impugnazione preclude la contestazione autonoma di tali atti, ma non necessariamente determina l'inammissibilità dell'intero ricorso.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un atto, la piena conoscenza richiede non solo la conoscenza della sua esistenza, ma anche del contenuto lesivo in misura sufficiente a formulare censure specifiche; i motivi aggiunti proposti dopo l'accesso agli atti sono tempestivi rispetto agli atti conosciuti compiutamente solo in quella sede.
  • In presenza di reiterati superamenti dei limiti e di violazioni delle prescrizioni AIA per più di due volte nell'anno, la diffida e la contestuale sospensione previste dall'art. 29-decies, comma 9, lett. b), del d.lgs. 152/2006 non richiedono la prova di un pericolo immediato per la salute né del nesso causale tra le emissioni e specifiche patologie individuali.
  • Le rilevazioni tecniche dell'ente pubblico possono essere disattese solo sulla base di elementi concreti idonei a dimostrarne l'inattendibilità; elaborazioni alternative, simulazioni o rilievi meramente formali che non incidano sull'affidabilità sostanziale non sono sufficienti a superare un quadro istruttorio plurimo, coerente e standardizzato.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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