Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Prefetto di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il successivo 27 marzo, recante la revoca della qualifica di -OMISSIS- di pubblica sicurezza; - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agente di polizia municipale, ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 27 marzo che gli ha revocato la qualifica di agente di pubblica sicurezza. La revoca richiamava un ordine comunale di trasferimento presso altra struttura per inderogabili esigenze di servizio e presunti comportamenti non compatibili con le funzioni di polizia locale, desunti da controlli, tra il 2004 e il 2024, in compagnia di persone segnalate per reati contro la persona e il patrimonio, nonché dalla relazione della commissione d’indagine nominata ai sensi dell’art. 143, comma 2, TUEL. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 5 l. 65/1986, sostenendo che la revoca può essere dichiarata soltanto al venir meno dei requisiti tassativamente previsti dalla legge, circostanza non verificatasi, e che né il mutamento di mansioni né la perdita di funzioni operative giustificavano la misura. Ha inoltre contestato l’insufficiente specificazione degli addebiti e la mancata interlocuzione procedimentale. In subordine ha impugnato l’ordine di servizio comunale di trasferimento, già contestato davanti al giudice ordinario. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’ordine di trasferimento e hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso. Nelle more il ricorrente è stato riammesso al servizio presso il Comando di Polizia Locale e ha rinunciato alla domanda di accesso alla relazione della commissione d’indagine.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio. Ha respinto l’eccezione d’inammissibilità relativa all’omessa impugnazione dell’ordine di trasferimento, poiché tale controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria ed era già stata proposta davanti a quel giudice. Nel merito, ha rilevato che il decreto non descriveva gli elementi dai quali desumere rapporti con la criminalità, un pregiudizio all’imparzialità o al regolare funzionamento dell’amministrazione, né condotte tali da rendere necessaria la misura per ragioni di ordine e sicurezza pubblica; ha quindi ravvisato difetto di motivazione e d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il temporaneo mutamento di mansioni non aveva comportato modifica dell’inquadramento: il ricorrente aveva conservato il profilo di istruttore di polizia locale ed era stato restituito alle funzioni originarie con un semplice ordine di servizio. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’art. 5, comma 3, l. 65/1986 consenta la dichiarazione di perdita della qualifica soltanto quando venga meno uno dei requisiti tassativamente indicati dal comma 2, nessuno dei quali risultava venuto meno. I presunti legami con persone segnalate e le asserite violazioni dei doveri di comportamento non integrano ulteriori cause di revoca: la legge non prevede un autonomo requisito di buona condotta e l’amministrazione non può introdurlo in via interpretativa, né trasformare in discrezionale un potere che la disciplina configura come vincolato. La facoltà di portare armi senza licenza, conseguente ex lege alla qualifica nei limiti previsti, non consente di aggiungere requisiti non stabiliti per il conferimento o la perdita dello status. Spese compensate per la peculiarità e delicatezza del caso.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 3, l. 65/1986
In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di -OMISSIS- di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 e, cioè: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Nella fattispecie concreta in esame, non si è verificata la perdita di alcuno dei suddetti requisiti.
La perdita della qualifica può essere dichiarata dal Prefetto soltanto quando venga meno uno dei requisiti tassativamente indicati dal comma 2; non è consentito fondarla su presupposti ulteriori non previsti dalla legge.
art. 5, comma 5, l. 65/1986
Quanto alla facoltà di porto delle armi “senza licenza”, ex art. 5, comma 5 della legge n. 65/1986 (cui pure fa riferimento la gravata revoca, pag. 2), è stato condivisibilmente ritenuto che l’estensione applicativa di una disposizione, che indica i presupposti per il rilascio del titolo da parte dell’Amministrazione, alla diversa fattispecie in cui la relativa facoltà costituisce la conseguenza ex lege dell’attribuzione di un determinato status (come, nella specie, quello di -OMISSIS- di pubblica sicurezza) e quale condizione, non espressamente prevista, per il conferimento di quest’ultimo costituisce un’operazione interpretativa di dubbia percorribilità, già per il fatto che essa, a seconda del punto di vista ma con esiti ugualmente inammissibili (quantomeno in sede interpretativa), modifica la causa genetica di un effetto, che il legislatore ha configurato in termini di automaticità, permeandola in chiave discrezionale ovvero subordina il riconoscimento della qualifica-presupposto, in considerazione di una conseguenza meramente eventuale (essendo subordinata la possibilità di dotazione di armi per gli agenti della polizia municipale, dal citato art. 5, comma 5, l. n. 65/1986, all’adozione di una “previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale”), al ricorrere di presupposti (ed al compimento da parte dell’Amministrazione delle relative verifiche e valutazioni) che, con riferimento a quella qualifica, il legislatore non ha previsto (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8350, cit.).
La disciplina del porto d’armi non può essere estesa fino a introdurre, per il conferimento o la conservazione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, requisiti o valutazioni discrezionali che la legge non prevede; la facoltà di portare armi è una conseguenza eventuale dello status e dipende dalla deliberazione comunale prevista dalla norma.
art. 143, comma 2, d.lgs. 267/2000
Rileva questa Sezione che, pur nella diversa materia delle misure preventive ex art. 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 - richiamabile per eadem ratio vieppiù in ragione dell’evidenziato contesto dell’adozione della revoca impugnata -, è consolidato il principio secondo cui, quanto più una ‘misura ablatoria’ sia basata su meri indizi e su valutazioni induttive, tanto più occorre che il processo logico induttivo che conduce alla sua applicazione venga esternato; tanto più occorre, cioè, che vengano evidenziate (e cioè descritte), nella sua motivazione, le condotte dalle quali sia possibile trarre un convincimento razionale in merito alla pericolosità sociale del soggetto (sottoposto a controllo) al quale tali condotte sono riferibili, o alla probabilità che egli compia attività delittuose o socialmente pericolose” (C.G.A.R.S., Sez. I, 3 marzo 2025, n. 153; C.G.A.R.S., Sez. I, 24 luglio 2019, n. 693).
Nel contesto della revoca, il richiamo alla relazione conclusiva della commissione d’indagine svolta ai sensi dell’art. 143, comma 2, TUEL rende rilevante la necessità di esplicitare il percorso induttivo e descrivere le condotte poste a fondamento di valutazioni di pericolosità; il mero riferimento a indizi o a informazioni acquisite non basta.
art. 24 Cost.
Il Collegio ritiene di fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), e, quindi, degli artt. 24 e 111 della Costituzione, potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.
La ragione più liquida consente di decidere la controversia affrontando la questione di più agevole soluzione, senza seguire necessariamente l’ordine delle questioni, in funzione di economia e celerità processuale.
art. 111 Cost.
Il Collegio ritiene di fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), e, quindi, degli artt. 24 e 111 della Costituzione, potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.
La ragione più liquida consente di decidere la controversia affrontando la questione di più agevole soluzione, senza seguire necessariamente l’ordine delle questioni, in funzione di economia e celerità processuale.
art. 97 Cost.
Così delineata la qualità di -OMISSIS- di pubblica sicurezza che può essere conferita agli appartenenti alla polizia municipale, appare ragionevole che il suo conferimento sia subordinato all’accertamento di quei soli requisiti ritenuti dallo stesso legislatore indispensabili, alla stregua dei principi fissati dall’art. 97 Cost., per l’esercizio delle funzioni ausiliarie, tassativamente ed esaustivamente indicati nell’art. 5, l. n. 65 del 1986.
I principi di buon andamento e imparzialità non giustificano l’introduzione, in via interpretativa, di requisiti ulteriori rispetto a quelli tassativamente ed esaustivamente stabiliti dall’art. 5 l. 65/1986 per la qualifica.
Massime di principio
- La revoca prefettizia della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dall’art. 5 l. 65/1986 ha carattere vincolato: può essere disposta soltanto quando venga meno uno dei requisiti tassativamente indicati dal comma 2 e non può fondarsi su un autonomo requisito di buona condotta o su ulteriori presupposti non previsti dalla legge.
- Quando una misura ablativa si fonda su indizi e valutazioni induttive di pericolosità, la motivazione deve descrivere le condotte e rendere riconoscibile il percorso logico che collega gli elementi acquisiti alla valutazione amministrativa; un richiamo generico a informazioni o relazioni istruttorie non è sufficiente.
- Il mutamento temporaneo delle mansioni, in assenza di modifica dell’inquadramento e del profilo professionale, non equivale alla perdita dei requisiti legali per la qualifica di agente di pubblica sicurezza e non può, da solo, giustificarne la revoca.
- La facoltà di porto d’armi che consegue alla qualifica non consente di subordinare il mantenimento dello status a requisiti o valutazioni discrezionali non contemplati dalla disciplina che regola il conferimento e la perdita della qualifica.
- La controversia relativa all’ordine di servizio con cui un dipendente pubblico è trasferito o assegnato ad altre mansioni appartiene al giudice ordinario; la mancata impugnazione di quell’ordine davanti al giudice amministrativo non rende inammissibile l’impugnazione del distinto decreto prefettizio di revoca della qualifica.
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