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Sentenza

Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione provinciale di archiviazione dell’istanza di VIA relativa al progetto di ampliamento dello stabilimento, unitamente al parere negativo del Comitato tecnico provinciale VIA e alla relazione istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’archiviazione del procedimento di VIA relativo a un progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo, sostenendo che il progetto prevedeva il trattamento interno dei reflui e il loro scarico nella fossa Rosella, come già avveniva, con incremento della portata da circa 9.600 a 12.000 mc/giorno. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e trasparenza, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento. La ricorrente sosteneva inoltre che la prescrizione contenuta nel parere regionale di non assoggettabilità a VAS, relativa all’allacciamento degli scarichi alla fognatura di Verona, fosse soddisfatta dal mantenimento di un collegamento fognario già esistente, utilizzabile in situazioni emergenziali. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 24, comma 4, d.lgs. 152/2006 e vizi istruttori, lamentando che la Provincia avesse archiviato il procedimento senza richiedere le integrazioni documentali indicate nella relazione del CTP VIA. Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 23 ss. d.lgs. 152/2006, della l.r. Veneto n. 4/2016 e dell’art. 3 l. 241/1990, oltre a difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento, illogicità e violazione della leale collaborazione. La ricorrente sosteneva che la Provincia avrebbe dovuto chiarire meglio l’incompatibilità del progetto con il parere VAS e avrebbe potuto rilasciare una VIA favorevole imponendo, quale prescrizione, la realizzazione del nuovo collegamento fognario.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Provincia secondo cui la prescrizione regionale non si limitava a imporre il mantenimento del collegamento fognario emergenziale già esistente, ma richiedeva un nuovo allacciamento ordinario alla fognatura di Verona servita dal depuratore “Città di Verona”. Tale conclusione deriva anzitutto dal tenore letterale della prescrizione e, anche assumendo un’ambiguità interpretativa, dai criteri teleologico-funzionali mutuati dagli artt. 1362 ss. c.c., avuto riguardo all’oggetto dell’intervento e all’aumento previsto dei reflui. Il TAR ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che l’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006 esclude l’applicazione del preavviso di diniego ai procedimenti di VIA richiamati dalla disposizione; ha quindi ritenuto non applicabile neppure il regime del terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, relativo all’omesso preavviso. Il secondo motivo è stato respinto perché il CTP VIA aveva concluso per l’archiviazione in ragione della mancata previsione dell’allacciamento alla fognatura, mentre le ulteriori lacune documentali indicate nella relazione dovevano essere riferite all’eventualità di una futura nuova pratica, secondo il principio di conservazione dell’atto. Il terzo motivo è stato respinto poiché la motivazione dell’archiviazione risultava chiara dagli atti del procedimento e individuava nella mancata previsione del nuovo collegamento fognario l’ostacolo alla positiva conclusione della VIA. Inoltre, benché l’amministrazione disponga del potere di imporre prescrizioni ambientali, non può sostituirsi al proponente nella progettazione di elementi strutturali ed essenziali del progetto. L’imposizione del nuovo sistema di gestione degli scarichi avrebbe comportato la sostituzione di una componente essenziale del progetto e avrebbe richiesto ulteriori verifiche tecniche e autorizzative. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006

    Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La disposizione esclude l’applicazione del preavviso di diniego ai procedimenti di VIA rientranti nell’ambito richiamato dalla norma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il TAR ne ha escluso l’applicazione al procedimento di VIA in forza dell’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006.

  • art. 24, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di acquisire integrazioni e chiarimenti nel procedimento di VIA; la censura è stata respinta perché l’archiviazione trovava autonoma ragione nella mancata previsione dell’allacciamento fognario.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il TAR ha precisato che il terzo periodo, relativo all’omesso preavviso di diniego, non opera nella fattispecie perché l’art. 10-bis non era applicabile al procedimento di VIA.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’archiviazione è stata ritenuta sufficiente perché individuava chiaramente la mancata previsione del collegamento alla fognatura di Verona quale ragione ostativa.

  • art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006

    Il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

    La VIA presuppone la valutazione del progetto presentato dal proponente e non consente all’amministrazione di sostituirsi a quest’ultimo nella progettazione di elementi strutturali ed essenziali.

  • art. 1362 ss. c.c.

    I criteri di interpretazione dei contratti sono ritenuti applicabili, in quanto compatibili, anche agli atti amministrativi; la prescrizione è stata interpretata secondo il suo tenore letterale e, in via subordinata, secondo il criterio teleologico-funzionale.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio della buona fede è stato utilizzato per escludere la plausibilità dell’interpretazione della prescrizione prospettata solo dopo l’archiviazione e fondata sul collegamento emergenziale non rappresentato nel progetto.

  • art. 1367 c.c.

    Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

    Il principio di conservazione dell’atto è stato utilizzato per interpretare l’indicazione delle lacune documentali come riferita a una eventuale futura nuova pratica, anziché come obbligo di integrazione nel procedimento già archiviato.

Massime di principio

  • Una prescrizione ambientale che imponga l’allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura deve essere interpretata, in assenza di elementi contrari, come richiesta di un collegamento ordinario idoneo a gestire gli scarichi del progetto nella sua nuova configurazione, e non come mero mantenimento di un collegamento utilizzabile soltanto in via emergenziale.
  • I criteri di interpretazione degli atti negoziali, inclusi quelli letterale, teleologico-funzionale, di buona fede e di conservazione dell’atto, sono applicabili agli atti amministrativi in quanto compatibili con la loro natura.
  • Nei procedimenti di VIA cui si riferisce l’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006 non trova applicazione il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, in ragione degli strumenti partecipativi rafforzati propri della disciplina VIA.
  • Il potere dell’amministrazione di imporre prescrizioni nel provvedimento di VIA non consente di sostituire o riprogettare componenti strutturali ed essenziali dell’intervento proposto; quando la prescrizione comporterebbe la sostituzione di una componente essenziale del progetto, essa non può essere utilizzata per colmare una carenza progettuale originaria del proponente.
  • La motivazione di un provvedimento di archiviazione del procedimento di VIA è sufficiente quando, alla luce del provvedimento e degli atti istruttori richiamati, consente di individuare con chiarezza la ragione ostativa alla positiva conclusione della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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