L.R. Molise 30/2009
Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise disciplina fino al 31 dicembre 2024 un ampio pacchetto di misure straordinarie per ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, recupero di centri storici, aree a rischio, edilizia turistica, scolastica e sanitaria, installazione di impianti rinnovabili e bonifica amianto. Prevede procedure SCIA/DIA, premialità volumetriche e riduzioni di oneri, con vari limiti e deroghe urbanistiche.
Interventi straordinari per il rilancio del settore edilizio, bioedilizia, energie rinnovabili, edilizia sociale e scolastica in Molise
Interventi straordinari per il rilancio dell’edilizia in Molise
La legge regionale disciplina un insieme organico di misure straordinarie per favorire il recupero, l’ampliamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente nel territorio del Molise. La disciplina è orientata a qualità abitativa, efficienza energetica, sicurezza sismica, bioedilizia, fonti rinnovabili, edilizia sociale, scolastica e sanitaria.
Finalità e ambito generale
La Regione promuove interventi per preservare, mantenere, ricostruire e rinnovare il patrimonio edilizio esistente, migliorandone qualità architettonica, energetica, tecnologica e di sicurezza. Le misure si collegano anche alle politiche europee in materia di prestazione energetica e efficienza energetica. La legge opera esclusivamente in ambito regionale molisano.
Interventi su singole unità immobiliari e ampliamenti
Per gli edifici esistenti e per quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti entro il 31 dicembre 2014 è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, l’ampliamento:
- fino al 20% del volume per gli immobili residenziali;
- fino al 20% della superficie coperta per gli immobili a uso diverso.
Se l’intero edificio o l’unità immobiliare migliora la prestazione energetica fino alla classe C o oltre, l’ampliamento sale al 30%. Sono previste ulteriori premialità del 10% per l’uso di materiali locali tradizionali e, per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, un ulteriore 10% o 20% secondo il tipo di intervento.
Gli ampliamenti possono avvenire in sopraelevazione, in aderenza o su lotto adiacente, anche con diversa destinazione di zona, purché ricorrano le destinazioni ammesse e le condizioni di adiacenza previste. Sono ammessi per singole unità anche in edifici plurifamiliari, nel rispetto della disciplina condominiale e della coerenza architettonica nei complessi a schiera o plurifamiliari.
Deroghe urbanistiche, mutamenti di destinazione e limiti
Gli interventi possono derogare a rapporti di copertura, altezze, distanze e volumetrie entro i limiti di legge, ma restano fermi i limiti del codice civile, della normativa tecnica e delle distanze del D.M. 1444/1968. È ammesso il mutamento di destinazione d’uso, anche con opere, purché tra destinazioni compatibili o complementari e con rispetto degli standard urbanistici. Nei locali agricoli e nelle altre zone omogenee è consentito, entro condizioni specifiche, il passaggio a uso residenziale senza aumento di volume e con miglioramento della salubrità e dell’efficienza energetica.
Recupero nei centri storici
Per gli edifici esistenti nei centri storici è consentito l’ampliamento fino al 20% del volume esistente, se finalizzato a migliorarne vivibilità, efficienza energetica o accessibilità. L’intervento è ammesso anche in deroga a regolamenti e strumenti urbanistici, restando ferme le autorizzazioni sui vincoli. Per tali ampliamenti non sono dovuti contributo di costruzione né oneri di urbanizzazione.
Demolizione e ricostruzione, riqualificazione e rigenerazione urbana
È favorita la demolizione e ricostruzione, totale o parziale, di edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2014, con incrementi fino al 35%, elevabili fino al 50% o al 70% in presenza di specifici miglioramenti energetici o di classe A. Sono previsti spostamenti dell’area di sedime su lotti adiacenti e, in taluni casi, la ricostruzione su area diversa se l’edificio originario ricadeva in area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto.
La legge consente inoltre una volumetria aggiuntiva del 20% per interventi di rigenerazione urbana, nel rispetto degli standard urbanistici, e prevede per i Comuni l’obbligo di disciplinare il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi perimetrati entro 120 giorni.
Aree a rischio idraulico o di frana
Per gli edifici situati in aree PAI a rischio elevato o molto elevato è consentita la demolizione integrale e ricostruzione in zona non pericolosa, con incremento fino al 100%, mediante trasferimento di cubatura regolato con atto pubblico trascritto e permesso di costruire convenzionato. La demolizione dell’edificio originario deve avvenire entro tre mesi dal rilascio dell’agibilità del nuovo fabbricato. In questi casi non si applicano altre premialità volumetriche.
Turismo, sport e strutture ricettive
Sono previsti interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche e sportive, con possibilità di realizzare strutture sportive e locali complementari, anche non omologati in certi casi, e con specifici limiti dimensionali. Nei programmi costruttivi e nelle aree a vocazione turistica sono ammessi maggiori indici di cubatura, anche per attività commerciali/artigianali in alcune zone industriali e per strutture turistico-ricettive e turistico-residenziali.
Amianto, impianti solari e fotovoltaici
La legge prevede ulteriori premialità per la rimozione o bonifica dell’amianto presente sulle coperture o all’interno degli edifici. Sono inoltre escluse dalla cubatura pensiline, tettoie, volumi tecnici e locali destinati a ospitare impianti solari o fotovoltaici, entro specifiche condizioni dimensionali e procedurali.
Edilizia scolastica e strutture sanitarie pubbliche
La disciplina favorisce il mutamento di destinazione d’uso di immobili idonei a ospitare scuole, case dello studente o strutture sanitarie pubbliche. Per interventi di riqualificazione su immobili pubblici sono previste ulteriori premialità volumetriche, finalizzate a finanziare o compensare interventi per l’edilizia scolastica e sanitaria.
Procedimento edilizio, oneri e controlli
Gli interventi principali sono assoggettati a SCIA, con allegazione della documentazione tecnica, titoli di legittimazione, asseverazioni e, nei casi dovuti, attestazione degli oneri e fideiussione per il pagamento rateale. La commissione sismica regionale deve esprimersi, quando necessario, entro 60 giorni. Sono previste riduzioni significative degli oneri e del costo di costruzione, fino all’80% in alcune ipotesi, e regole specifiche per parcheggi e standard urbanistici, con possibilità di monetizzazione quando manchino spazi idonei.
Limite temporale di applicazione
La SCIA o DIA per tutti gli interventi previsti dalla legge deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024. L’efficacia di alcuni articoli è stata inoltre differita nel testo originario, ma la scadenza oggi rilevante per l’operatività generale è quella del 31 dicembre 2024.
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