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Legge

L.R. Molise 30/2009

Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica

Normativa regionaleL.R. Molise 30/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise disciplina fino al 31 dicembre 2024 un ampio pacchetto di misure straordinarie per ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, recupero di centri storici, aree a rischio, edilizia turistica, scolastica e sanitaria, installazione di impianti rinnovabili e bonifica amianto. Prevede procedure SCIA/DIA, premialità volumetriche e riduzioni di oneri, con vari limiti e deroghe urbanistiche.

Interventi straordinari per il rilancio del settore edilizio, bioedilizia, energie rinnovabili, edilizia sociale e scolastica in Molise

Interventi straordinari per il rilancio dell’edilizia in Molise

La legge regionale disciplina un insieme organico di misure straordinarie per favorire il recupero, l’ampliamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente nel territorio del Molise. La disciplina è orientata a qualità abitativa, efficienza energetica, sicurezza sismica, bioedilizia, fonti rinnovabili, edilizia sociale, scolastica e sanitaria.

Finalità e ambito generale

La Regione promuove interventi per preservare, mantenere, ricostruire e rinnovare il patrimonio edilizio esistente, migliorandone qualità architettonica, energetica, tecnologica e di sicurezza. Le misure si collegano anche alle politiche europee in materia di prestazione energetica e efficienza energetica. La legge opera esclusivamente in ambito regionale molisano.

Interventi su singole unità immobiliari e ampliamenti

Per gli edifici esistenti e per quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti entro il 31 dicembre 2014 è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, l’ampliamento:

  • fino al 20% del volume per gli immobili residenziali;
  • fino al 20% della superficie coperta per gli immobili a uso diverso.

Se l’intero edificio o l’unità immobiliare migliora la prestazione energetica fino alla classe C o oltre, l’ampliamento sale al 30%. Sono previste ulteriori premialità del 10% per l’uso di materiali locali tradizionali e, per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, un ulteriore 10% o 20% secondo il tipo di intervento.

Gli ampliamenti possono avvenire in sopraelevazione, in aderenza o su lotto adiacente, anche con diversa destinazione di zona, purché ricorrano le destinazioni ammesse e le condizioni di adiacenza previste. Sono ammessi per singole unità anche in edifici plurifamiliari, nel rispetto della disciplina condominiale e della coerenza architettonica nei complessi a schiera o plurifamiliari.

Deroghe urbanistiche, mutamenti di destinazione e limiti

Gli interventi possono derogare a rapporti di copertura, altezze, distanze e volumetrie entro i limiti di legge, ma restano fermi i limiti del codice civile, della normativa tecnica e delle distanze del D.M. 1444/1968. È ammesso il mutamento di destinazione d’uso, anche con opere, purché tra destinazioni compatibili o complementari e con rispetto degli standard urbanistici. Nei locali agricoli e nelle altre zone omogenee è consentito, entro condizioni specifiche, il passaggio a uso residenziale senza aumento di volume e con miglioramento della salubrità e dell’efficienza energetica.

Recupero nei centri storici

Per gli edifici esistenti nei centri storici è consentito l’ampliamento fino al 20% del volume esistente, se finalizzato a migliorarne vivibilità, efficienza energetica o accessibilità. L’intervento è ammesso anche in deroga a regolamenti e strumenti urbanistici, restando ferme le autorizzazioni sui vincoli. Per tali ampliamenti non sono dovuti contributo di costruzione né oneri di urbanizzazione.

Demolizione e ricostruzione, riqualificazione e rigenerazione urbana

È favorita la demolizione e ricostruzione, totale o parziale, di edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2014, con incrementi fino al 35%, elevabili fino al 50% o al 70% in presenza di specifici miglioramenti energetici o di classe A. Sono previsti spostamenti dell’area di sedime su lotti adiacenti e, in taluni casi, la ricostruzione su area diversa se l’edificio originario ricadeva in area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto.

La legge consente inoltre una volumetria aggiuntiva del 20% per interventi di rigenerazione urbana, nel rispetto degli standard urbanistici, e prevede per i Comuni l’obbligo di disciplinare il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi perimetrati entro 120 giorni.

Aree a rischio idraulico o di frana

Per gli edifici situati in aree PAI a rischio elevato o molto elevato è consentita la demolizione integrale e ricostruzione in zona non pericolosa, con incremento fino al 100%, mediante trasferimento di cubatura regolato con atto pubblico trascritto e permesso di costruire convenzionato. La demolizione dell’edificio originario deve avvenire entro tre mesi dal rilascio dell’agibilità del nuovo fabbricato. In questi casi non si applicano altre premialità volumetriche.

Turismo, sport e strutture ricettive

Sono previsti interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche e sportive, con possibilità di realizzare strutture sportive e locali complementari, anche non omologati in certi casi, e con specifici limiti dimensionali. Nei programmi costruttivi e nelle aree a vocazione turistica sono ammessi maggiori indici di cubatura, anche per attività commerciali/artigianali in alcune zone industriali e per strutture turistico-ricettive e turistico-residenziali.

Amianto, impianti solari e fotovoltaici

La legge prevede ulteriori premialità per la rimozione o bonifica dell’amianto presente sulle coperture o all’interno degli edifici. Sono inoltre escluse dalla cubatura pensiline, tettoie, volumi tecnici e locali destinati a ospitare impianti solari o fotovoltaici, entro specifiche condizioni dimensionali e procedurali.

Edilizia scolastica e strutture sanitarie pubbliche

La disciplina favorisce il mutamento di destinazione d’uso di immobili idonei a ospitare scuole, case dello studente o strutture sanitarie pubbliche. Per interventi di riqualificazione su immobili pubblici sono previste ulteriori premialità volumetriche, finalizzate a finanziare o compensare interventi per l’edilizia scolastica e sanitaria.

Procedimento edilizio, oneri e controlli

Gli interventi principali sono assoggettati a SCIA, con allegazione della documentazione tecnica, titoli di legittimazione, asseverazioni e, nei casi dovuti, attestazione degli oneri e fideiussione per il pagamento rateale. La commissione sismica regionale deve esprimersi, quando necessario, entro 60 giorni. Sono previste riduzioni significative degli oneri e del costo di costruzione, fino all’80% in alcune ipotesi, e regole specifiche per parcheggi e standard urbanistici, con possibilità di monetizzazione quando manchino spazi idonei.

Limite temporale di applicazione

La SCIA o DIA per tutti gli interventi previsti dalla legge deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024. L’efficacia di alcuni articoli è stata inoltre differita nel testo originario, ma la scadenza oggi rilevante per l’operatività generale è quella del 31 dicembre 2024.

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