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Sentenza

Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dal nulla osta al lavoro stagionale, motivato dal mancato ingresso del lavoratore entro sei mesi dal rilascio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la decadenza dal nulla osta al lavoro stagionale rilasciato per un cittadino straniero, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 1, comma 2-bis, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata possibilità di partecipare, produrre la prova della domanda di visto e far valere le proprie ragioni. È stata inoltre contestata la comunicazione del provvedimento al solo datore di lavoro, senza notifica al lavoratore, titolare di un interesse diretto alla conservazione del nulla osta e al rilascio del visto. I ricorrenti hanno richiamato anche l’art. 18, par. 5, della direttiva 2014/36/UE. Con il secondo motivo hanno dedotto carenza di motivazione e istruttoria, eccesso di potere, violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 31, comma 7, del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024. In particolare, hanno sostenuto che il mancato ingresso entro sei mesi non costituisse una causa tassativa di revoca del nulla osta, che il termine semestrale riguardasse la richiesta del visto e che, comunque, per i lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fosse sospesa ex lege fino alla conferma delle verifiche dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dello Sportello unico per l’immigrazione.

La decisione

Il TAR ha applicato il criterio della ragione più liquida e ha esaminato prioritariamente la censura relativa all’art. 3 del d.l. n. 145/2024, ritenendola manifestamente fondata. La Prefettura aveva applicato l’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 considerando automaticamente inefficace il nulla osta dopo sei mesi dal rilascio senza ingresso del lavoratore. Tale applicazione è stata ritenuta erronea perché non teneva conto della disciplina speciale introdotta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024. Per i lavoratori cittadini di Stati individuati come ad alto rischio, tra cui quelli indicati dalla norma, l’efficacia dei nulla osta già rilasciati, ove alla data di entrata in vigore del decreto non fosse stato ancora rilasciato il visto, è sospesa fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge. La sospensione legale paralizza anche il decorso del termine semestrale di validità del nulla osta. Poiché nel caso concreto il lavoratore proveniva da uno degli Stati ricompresi nella disciplina speciale e il visto non era stato ancora rilasciato, la Prefettura non poteva dichiarare automaticamente la decadenza per mancato ingresso. Avrebbe dovuto prendere atto della sospensione legale, svolgere le verifiche previste e comunicarne l'esito all'autorità consolare. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato. La censura procedimentale non è stata esaminata perché assorbita dalla fondatezza della censura sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio

    La Prefettura lo aveva interpretato nel senso che il decorso di sei mesi senza ingresso del lavoratore determinasse automaticamente la perdita di efficacia del nulla osta; il TAR ha escluso che tale regola potesse operare senza considerare la successiva disciplina speciale di sospensione.

  • art. 3, comma 1, d.l. 145/2024, convertito dalla legge 187/2024

    il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo testo unico

    Per le domande relative a lavoratori provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta o mancanza dei presupposti di legge, introduce un controllo rafforzato preventivo.

  • art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla legge 187/2024

    l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ... è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche

    La sospensione legale opera quando, alla data di entrata in vigore della disciplina, non sia stato ancora rilasciato il visto; durante la sospensione resta paralizzato anche il termine semestrale di validità del nulla osta.

  • art. 3, comma 3, d.l. 145/2024, convertito dalla legge 187/2024

    Fino al 31 dicembre 2025 ... i commi 1 e 2 si applicano ... ai lavoratori cittadini del -OMISSIS-, del Pakistan e dello Sri Lanka

    Estende transitoriamente il meccanismo di verifica rafforzata e sospensione ai lavoratori cittadini degli Stati espressamente indicati.

  • art. 31, commi 7 e 8, d.P.R. 394/1999

    Sono stati invocati dai ricorrenti con riferimento alla richiesta e ai tempi di rilascio del visto, ma il TAR ha deciso sulla base della disciplina speciale dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    Sono stati richiamati dai ricorrenti in relazione alla tassatività delle cause di revoca del nulla osta, ma la sentenza non ha deciso autonomamente tale profilo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato invocato per la mancata partecipazione procedimentale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 1, comma 2-bis, e 6 l. 241/1990

    Sono stati richiamati per i doveri di correttezza dell'amministrazione e per la partecipazione procedimentale; il TAR non ha esaminato nel merito tali censure.

Massime di principio

  • Quando un nulla osta al lavoro già rilasciato riguarda un lavoratore cittadino di uno Stato soggetto al regime speciale di verifica previsto dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024 e, alla data di entrata in vigore della norma, non è ancora stato rilasciato il visto d’ingresso, l’efficacia del nulla osta è sospesa ex lege fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.
  • La sospensione legale dell’efficacia del nulla osta prevista dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024 impedisce il decorso del termine semestrale di validità previsto dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999; pertanto, il mancato ingresso del lavoratore entro tale periodo non consente di dichiarare automaticamente la decadenza.
  • In presenza della disciplina speciale di sospensione, la Prefettura non può applicare meccanicamente la regola generale sulla durata del nulla osta, ma deve svolgere le verifiche rafforzate previste dalla legge, prenderne atto e comunicarne l’esito all’autorità consolare affinché possa riprendere il procedimento di rilascio del visto.
  • Il principio tempus regit actum impone all’amministrazione di applicare, nel procedimento ancora pendente, la disciplina speciale sopravvenuta che sospende l’efficacia del nulla osta e i relativi termini.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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