DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80
Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce modalità straordinarie di assunzione e conferimento di incarichi per attuare il PNRR, con contratti collegati ai progetti e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, oltre a misure specifiche per Cultura e Agenzia industrie difesa. Riforma progressioni e accesso alla dirigenza, mobilità e concorsi, disciplina esperienze formative e lavoro per giovani e proroga alcune misure temporanee, tra cui incarichi dirigenziali PNRR fino al 31 dicembre 2029.
Reclutamento e gestione del personale pubblico per il PNRR e riforma di procedure, progressioni e mobilità
Reclutamento e incarichi per l’attuazione del PNRR
Il decreto introduce procedure speciali per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti attuatori di acquisire personale e professionalità necessari ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le spese sono imputabili al PNRR nei limiti del quadro economico di ciascun progetto e secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le spese per personale ulteriori rispetto a quelle ammesse secondo tali criteri, così come quelle per servizi esterni di supporto e consulenza, sono sottoposte a verifica preventiva dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento, di concerto con il Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato. Se la verifica è negativa, assunzioni e incarichi possono essere disposti soltanto entro le facoltà assunzionali disponibili. I reclutamenti previsti sono effettuabili in deroga ai limiti di spesa per lavoro flessibile e alla dotazione organica.
I contratti a termine, di somministrazione e di collaborazione possono avere durata complessiva superiore a 36 mesi, ma non oltre la durata del progetto e, in ogni caso, il 31 dicembre 2026. Devono indicare, a pena di nullità, il progetto PNRR cui è riferita la prestazione. Possono essere rinnovati o prorogati una sola volta; fanno eccezione gli incarichi di collaborazione con professionisti ed esperti destinati all’assistenza dei procedimenti amministrativi del sub-investimento 2.2.1, rinnovabili o prorogabili ulteriormente entro la durata del progetto e le risorse assegnate. Il mancato conseguimento di traguardi o obiettivi intermedi o finali del progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione. I contratti a termine e di somministrazione sono esclusi dai limiti percentuali previsti dagli articoli 23 e 31 del decreto legislativo n. 81/2015. La disciplina si estende ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici per l’assistenza tecnica a programmi pluriennali cofinanziati dall’Unione europea, entro la durata dei programmi.
Modalità di selezione e pubblicità delle procedure
Per il personale a tempo determinato destinato ai progetti, le amministrazioni possono utilizzare procedure concorsuali digitali, decentrate e semplificate ai sensi dell’articolo 35-quater del decreto legislativo n. 165/2001. È possibile prevedere la valutazione dei titoli e la sola prova scritta; a parità di punteggio prevale il candidato più giovane. Queste modalità sono utilizzabili anche dalle amministrazioni non coinvolte nel PNRR.
I bandi per il reclutamento non dirigenziale, compresi quelli relativi alle procedure semplificate, devono essere pubblicati in formato aperto e organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento. In generale, il portale pubblica bandi di reclutamento e mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e rende la documentazione accessibile, in formato aperto e ricercabile. Le procedure concorsuali possono essere organizzate dal Dipartimento, anche con il supporto di Formez PA; il bando indica il cronoprogramma delle fasi. Le commissioni esaminatrici rispettano il principio della parità di genere.
Le amministrazioni possono inoltre utilizzare graduatorie concorsuali vigenti, anche formate per assunzioni a tempo determinato. Alle assunzioni previste dall’articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Elenchi di professionisti, esperti e personale altamente specializzato
Il Dipartimento della funzione pubblica istituisce sul portale del reclutamento elenchi per il conferimento di incarichi autonomi a professionisti ed esperti e per l’assunzione a tempo determinato di personale con alta specializzazione. Gli elenchi sono articolati per professione, specializzazione ed eventuale ambito territoriale; gli iscritti indicano la propria disponibilità territoriale. Un decreto ministeriale, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge e previa intesa in Conferenza unificata, disciplina istituzione e gestione degli elenchi, profili, specializzazioni, eventuali limiti al cumulo degli incarichi, aggiornamento e selezioni comparative pubbliche semplificate. Le fasi della procedura sono pubblicate sui siti delle amministrazioni e collegate al portale.
Per gli incarichi professionali occorre l’iscrizione al relativo albo, collegio o ordine, ove previsto, e non essere in quiescenza. Il decreto attuativo stabilisce gli ulteriori requisiti e le modalità e i termini d’iscrizione, anche per i professionisti disciplinati dalla legge n. 4/2013. Sono valorizzate le esperienze professionali documentate e le specializzazioni ulteriori, se pertinenti. In base alle professionalità necessarie, l’amministrazione invita almeno quattro iscritti, in numero tale da assicurare la parità di genere, e svolge un colloquio selettivo.
Per «alta specializzazione» è richiesto il possesso di una laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti, in ambiti strettamente correlati ai progetti:
- dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;
- esperienza professionale qualificata e continuativa di almeno tre anni presso enti pubblici nazionali o organismi internazionali o dell’Unione europea.
L’iscrizione all’elenco per gli specialisti avviene dopo procedure idoneative con la sola prova scritta. L’inserimento in graduatoria dà diritto esclusivamente all’iscrizione nell’elenco; le amministrazioni attingono agli iscritti secondo l’ordine di graduatoria. Il trattamento economico fondamentale e accessorio e gli altri istituti contrattuali sono equiparati al profilo dell’Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali, con applicazione, ove necessario, delle tabelle di corrispondenza tra comparti.
I professionisti assunti a tempo determinato non devono cancellarsi dall’albo e l’assunzione non produce cancellazione d’ufficio. Per gli incarichi conferiti tramite gli elenchi non si applica il divieto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Se l’amministrazione ravvisa potenziali conflitti di interessi, il contratto prevede la sospensione dall’albo e dall’esercizio professionale per tutta la durata del rapporto; il contratto dichiara espressamente l’assenza di conflitto tra mansioni pubbliche e attività professionale. È possibile mantenere l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori delle casse professionali di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Se il professionista non mantiene l’iscrizione alla propria cassa, è escluso qualsiasi onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi lavorativi; le modalità applicative sono demandate a un decreto ministeriale.
Riserva nei concorsi e ulteriori disposizioni sul reclutamento
Nei concorsi a tempo indeterminato le amministrazioni prevedono una riserva non superiore al 40 per cento dei posti per il personale a tempo determinato assunto secondo le procedure indicate dal decreto, purché abbia prestato almeno 36 mesi di servizio alla data di pubblicazione del bando. La riserva valorizza l’esperienza acquisita, senza sostituire le procedure concorsuali.
È inoltre prorogato al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, relativo alle misure di superamento del precariato. Le modalità di reclutamento e le altre disposizioni dell’articolo si applicano, con la procedura di verifica della spesa prevista, anche alle amministrazioni titolari di investimenti finanziati esclusivamente dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica.
Incarichi dirigenziali connessi al PNRR
Le amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR possono raddoppiare le percentuali previste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 per coprire posizioni dirigenziali vacanti direttamente e strettamente funzionali agli interventi del Piano. Per i posti delle articolazioni che operano come soggetti attuatori, fino al 31 dicembre 2029 le quote riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali si applicano nella misura del 12 per cento. Gli incarichi sono conferiti entro le risorse disponibili e le facoltà assunzionali; la durata non può superare il 31 dicembre 2029. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore della disposizione, per meno di tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 sono rideterminati in tre anni dalla rispettiva data di efficacia. Può essere riservata una quota a laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
In alternativa, le amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali ordinari, gli incarichi dirigenziali previsti per le strutture di coordinamento e attuazione del PNRR dal decreto-legge n. 77/2021. Per l’Agenzia per la coesione territoriale, fino al 2027 gli incarichi dirigenziali generali previsti in dotazione organica possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia, in deroga al limite percentuale ordinario.
Misure specifiche per il Ministero della cultura
Per il triennio 2021-2023 il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 270 unità non dirigenziali ad alta specializzazione tecnica, nell’Area III, posizione economica F1, per il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche. Le assunzioni avvengono tramite concorsi pubblici semplificati, entro la dotazione organica e in deroga alle ordinarie procedure di mobilità. Sono richiesti titoli di laurea e specializzazione, dottorato o master pertinenti in archivistica, biblioteconomia o beni culturali, oppure i titoli delle scuole di alta formazione e delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica indicate dalla norma. I bandi valorizzano l’esperienza lavorativa archivistica e biblioteconomica nella pubblica amministrazione.
Nelle more dei concorsi, il Ministero può conferire incarichi di collaborazione a esperti archivisti per un massimo di 24 mesi, con cessazione degli effetti giuridici ed economici comunque entro il 31 dicembre 2023. Il compenso non può superare 40.000 euro annui per incarico; il limite di spesa è di 2 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli incarichi sono affidati previa valutazione dei titoli a soggetti in possesso, alternativamente, dei requisiti di specializzazione previsti per le assunzioni. La Direzione generale Archivi assicura gli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Per il 2021 il Ministero può coprire carenze nelle Aree II e III mediante scorrimento delle graduatorie regionali di merito già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, relative a procedure selettive interne per il passaggio alle posizioni economiche F1. Lo scorrimento è effettuato entro la spesa annua massima di 1.501.455 euro, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili, e riguarda candidati utilmente collocati entro il 20 per cento per ciascun profilo professionale originariamente messo a selezione.
Il Ministero può avvalersi di ALES S.p.A. per gli interventi PNRR fino al completamento del Piano e comunque, secondo la disciplina originaria, fino al 31 dicembre 2026; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ALES è qualificata di diritto come centrale di committenza. È assegnato alla società un contributo di 5 milioni di euro per il 2021 e di 7,5 milioni annui dal 2022 al 2026. Una disposizione sopravvenuta riportata nel testo autorizza l’utilizzo di ALES anche oltre il 2026, fino al 31 dicembre 2029, per il supporto alla rendicontazione e alla chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi PNRR.
La misura massima del 15 per cento prevista dall’articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020 può essere incrementata fino a un terzo per le esigenze connesse al PNRR, e il termine ivi indicato è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. È abrogato il comma 324 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementato di 5 milioni di euro annui dal 2027. Gli oneri sono coperti, secondo le annualità indicate, con le risorse derivanti dall’abrogazione, con riduzione del Fondo previsto dalla legge n. 190/2014 e con riduzione del fondo speciale di parte corrente; gli oneri per alcune assunzioni sono sostenuti entro le facoltà assunzionali disponibili del Ministero.
Formazione e lavoro per giovani nella pubblica amministrazione
In attesa dell’attuazione della disciplina dell’apprendistato nella pubblica amministrazione, un decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, può consentire alle amministrazioni di attivare progetti di formazione e lavoro tramite contratti di apprendistato. I progetti sono rivolti a diplomati e studenti universitari per acquisire competenze di base e trasversali e favorire l’orientamento professionale; possono essere attivati anche nelle more della disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
A partire dal 2021 è istituito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con dotazione e limite di spesa di 700.000 euro per il 2021 e 1 milione di euro annui dal 2022. Gli oneri sono finanziati mediante riduzione di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa
Per rafforzare le capacità tecnico-amministrative connesse al PNRR, l’Agenzia industrie difesa è autorizzata ad attivare 48 contratti di apprendistato presso i propri stabilimenti, dal 1° marzo 2022 e per un massimo di due anni, nelle more della revisione della dotazione organica. Un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministro dell’economia, individua qualifiche, trattamento economico e distribuzione del personale.
La spesa massima è di 1.280.000 euro per il 2022, 1.536.000 euro per il 2023 e 256.000 euro per il 2024, a carico dei risparmi permanenti di spesa corrente iscritti nel fondo previsto dal codice dell’ordinamento militare.
Progressioni, valorizzazione del personale e accesso alla dirigenza
La modifica dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede almeno tre aree funzionali per il personale pubblico, esclusi dirigenti e personale docente indicato dalla norma; la contrattazione collettiva individua inoltre un’area per il personale di elevata qualificazione. Le progressioni economiche all’interno delle aree sono regolate dai contratti collettivi e considerano capacità, professionalità, esperienza, qualità dell’attività e risultati, secondo criteri selettivi.
Le progressioni tra aree e, negli enti locali, anche tra qualifiche, avvengono tramite procedura comparativa, riservando almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno. La comparazione considera la valutazione positiva degli ultimi tre anni, l’assenza di provvedimenti disciplinari, titoli o competenze ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso esterno e numero e tipologia degli incarichi svolti. Per il periodo contrattuale 2019-2021 i contratti collettivi possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, esclusa l’area di elevata qualificazione, valorizzando esperienza e professionalità maturate e utilizzate per almeno cinque anni; è possibile derogare al titolo di studio normalmente richiesto per l’accesso esterno. L’attuazione resta nei limiti delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato.
I limiti di spesa per il trattamento accessorio possono essere superati, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità definiti dalla contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.
Nei concorsi per la dirigenza i bandi definiscono gli ambiti di competenza e valutano capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche con prove scritte e orali basate su metodologie e standard riconosciuti. Fermo il vincolo di destinare almeno il 50 per cento dei posti al corso-concorso selettivo della Scuola nazionale dell’amministrazione, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui può essere riservata, tramite procedure comparative bandite dalla Scuola, a dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei titoli previsti e con almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale. La selezione considera valutazioni, titoli e incarichi, con particolare attenzione al dottorato e alla valutazione delle competenze individuali. Un’ulteriore quota non superiore al 15 per cento può essere riservata al personale con i medesimi requisiti che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6; per questi candidati sono previste prove scritte e orali di carattere esclusivamente esperienziale. Sono nominati esperti nelle commissioni senza nuovi o maggiori oneri. Le disposizioni sulle riserve non si applicano agli enti espressamente esclusi dalla norma.
Per l’accesso alla prima fascia dirigenziale nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici, il 50 per cento dei posti resi disponibili annualmente per cessazione è coperto secondo la procedura concorsuale prevista dalla legge; entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni indicano i posti che si renderanno vacanti nel triennio e la programmazione dei concorsi. Se il posto richiede esperienza, professionalità o attitudini manageriali specifiche e gli interpelli ordinari non hanno esito soddisfacente, l’incarico può essere attribuito con il coinvolgimento di società primarie di selezione e valutazione delle candidature da parte di una commissione indipendente anche esterna. In questo caso non si applicano i limiti percentuali dell’articolo 19, comma 6; l’incarico è a tempo determinato, non superiore a tre anni, e non deve creare posizioni sovrannumerarie. Sono inoltre introdotte prove comparative per capacità, attitudini e motivazioni nei concorsi per la prima fascia e sono abrogate le disposizioni indicate dalla novella.
Le percentuali previste dall’articolo 19, comma 5-bis, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; è soppresso anche il secondo periodo del medesimo comma. Le disposizioni sulle procedure dirigenziali costituiscono principi fondamentali e devono essere accompagnate da linee guida ministeriali, previa intesa in Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2022.
Accessibilità dei concorsi, mobilità e misure transitorie
Nei concorsi pubblici banditi da amministrazioni statali e territoriali e dai loro enti strumentali, ai candidati con disturbi specifici di apprendimento devono essere garantiti, se previsti dal bando, la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale oppure strumenti compensativi per lettura, scrittura e calcolo e tempi aggiuntivi. La mancata adozione delle misure comporta la nullità del concorso. Le modalità attuative sono demandate a un decreto ministeriale da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Per la mobilità volontaria tra amministrazioni viene eliminato, in via generale, il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. L’assenso resta necessario per posizioni motivatamente infungibili, per il personale assunto da meno di tre anni o quando il trasferimento determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica del richiedente. L’amministrazione può differire il passaggio, per motivate esigenze organizzative, fino a 60 giorni dalla ricezione dell’istanza. Per il personale del Servizio sanitario nazionale resta sempre necessario l’assenso; al personale scolastico continua ad applicarsi la disciplina vigente.
Per gli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato non si applicano le disposizioni indicate sulla mobilità; per quelli con 101-250 dipendenti la percentuale prevista è fissata al 5 per cento e, per quelli con non più di 500 dipendenti, al 10 per cento. La percentuale è calcolata all’esito della mobilità e rispetto alla dotazione organica. Negli enti locali, in caso di prima assegnazione, il personale deve permanere nella sede per almeno cinque anni. La cessione può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del sostituto e comunque per non oltre 30 giorni successivi, qualora sia necessario un periodo di affiancamento.
Le modalità telematiche di presentazione delle domande previste per determinate procedure concorsuali sono estese alle procedure di mobilità volontaria. Sono inoltre prorogati fino al 31 dicembre 2022 i contratti a tempo determinato già in essere, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, presso enti locali siciliani in dissesto o sottoposti a piano di riequilibrio con accesso al fondo di rotazione, in deroga al limite indicato dal testo unico degli enti locali. Per monitorare la misura e individuare soluzioni di stabilizzazione è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico con rappresentanti della Regione siciliana, dell’ANCI e del Ministero dell’economia; la partecipazione è gratuita e non devono derivarne nuovi o maggiori oneri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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