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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10627/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato a un dipendente per giustificato motivo oggettivo, conseguente a una riorganizzazione aziendale dovuta a un forte calo di attività e fatturato, con soppressione del reparto magazzino e riduzione degli addetti in un reparto produttivo. Il giudice d'appello aveva ritenuto legittimo il recesso, affermando sia la sussistenza della ragione organizzativa sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 3 l. n. 604/1966 e 18 l. n. 300/1970, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe comparato adeguatamente il criterio temporale e il numero delle assunzioni successive al licenziamento, né spiegato l'effettività della riduzione di personale; (2) violazione degli artt. 3 l. n. 604/1966, 1175 e 1375 c.c. e 18 l. n. 196/1997, sostenendo che gli stage avrebbero dovuto essere considerati indice di un fabbisogno stabile di manodopera e quindi rilevanti ai fini del repêchage; (3) nullità e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato l'asserita adibizione nei punti vendita di lavoratrici assunte a termine, che avrebbero potuto essere sostituite dal ricorrente, nonché la fungibilità delle mansioni; (4) violazione degli artt. 3 l. n. 604/1966, 1175, 1375 e 2103 c.c., 1, comma 7, l. n. 183/2014 e 15 l. n. 300/1970, assumendo che la nuova disciplina dell'art. 2103 c.c. imporrebbe al datore un obbligo formativo e amplierebbe l'obbligo di repêchage sino a ricomprendere anche posizioni acquisibili con formazione, ivi comprese quelle ricoperte da stagisti e lavoratori a termine nei punti vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero in parte inammissibili e per la parte residua infondati. In particolare, ha affermato che le doglianze del ricorrente tendevano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta non apparente, né illogica o incomprensibile, avendo essa accertato sia la ragione economico-organizzativa del licenziamento sia l'effettivo rispetto dell'obbligo di repêchage, escludendo che i contratti a termine e gli stage valorizzati dal ricorrente dessero luogo a posizioni utilmente fungibili. La Corte ha inoltre chiarito che l'obbligo di repêchage riguarda solo posizioni concretamente e in astratto compatibili con la professionalità del lavoratore, senza che il datore sia tenuto a predisporre formazione per rendere possibile l'assegnazione a mansioni del tutto eterogenee; nel caso concreto, la sola posizione astrattamente considerabile era quella di addetto al web, ma essa richiedeva competenze impiegatizie differenti dal bagaglio professionale dell'operaio licenziato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato nel caso concreto perché la motivazione d'appello non era apparente né meramente assertiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso la nullità ritenendo la motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Interpretato nel senso che, nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il datore è tenuto al repêchage solo rispetto a posizioni concretamente fungibili con la professionalità del lavoratore.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla tutela contro il licenziamento, senza che la Corte ravvisasse violazioni rilevanti rispetto alla legittimità del recesso.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'allegata violazione dei canoni di buona fede nell'organizzazione aziendale e nell'utilizzo di stagisti e lavoratori a termine; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e nel repêchage; la Corte ha escluso comportamenti fraudolenti o contrari a buona fede.

  • art. 18 l. n. 196/1997

    Evocato dal ricorrente con riferimento agli stage; la Corte ha osservato che gli stage hanno finalità e contenuti diversi da un rapporto di lavoro e non provano di per sé l'inadempimento all'obbligo di repêchage.

  • art. 2103 c.c.

    La Corte ha escluso che la nuova formulazione della norma introduca un obbligo generale di formazione ai fini del repêchage; essa disciplina lo ius variandi ma non impone di rendere il lavoratore idoneo a mansioni del tutto estranee alla sua professionalità.

  • art. 1, comma 7, l. n. 183/2014

    Richiamato nel motivo di ricorso in collegamento alla riforma dell'art. 2103 c.c., ma non ritenuto idoneo a estendere l'obbligo di repêchage fino a imporre la formazione del lavoratore esuberato.

  • art. 15 l. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure di violazione di legge, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    Richiamato solo per delimitare l'ambito del vizio motivazionale deducibile in cassazione nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per inquadrare i motivi di ricorso; la Corte ha precisato che la violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione della norma astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, essa attiene al merito e non è ammissibile come vizio di violazione di legge.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage riguarda solo posizioni concretamente e astrattamente compatibili con la professionalità del lavoratore, non già posti estranei al suo bagaglio formativo e professionale.
  • L'obbligo di repêchage non si estende fino a imporre al datore di lavoro di organizzare percorsi formativi per rendere il lavoratore idoneo a mansioni del tutto diverse, essendo tale logica propria dello ius variandi e non della conservazione del posto in caso di soppressione della posizione.
  • Assunzioni a tempo determinato o utilizzo di stagisti, se isolate e riferite a esigenze temporanee o a finalità formative diverse dal rapporto di lavoro, non bastano di per sé a dimostrare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo o la violazione dell'obbligo di repêchage.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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