Cassazione Civile, Ordinanza n. 10592/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva convenuto la società datrice di lavoro chiedendo di far dichiarare la nullità del contratto di lavoro e quindi di impugnare la risoluzione del rapporto comunicata il 18 aprile 2017. La domanda si fondava sull'assunto che l'assunzione fosse avvenuta in violazione di norme imperative, in particolare del R.D. n. 148 del 1931, del relativo regolamento di attuazione, dell'art. 18 L. n. 133 del 1988 e dell'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001, richiamando anche una sentenza penale di condanna per abuso d'ufficio dell'amministratore delegato e del direttore delle risorse umane della società originaria. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto della domanda, ritenendo non configurabile nella fattispecie un "trasloco" ai sensi dell'art. 20 All. A del R.D. n. 148 del 1931, bensì un'assunzione ex novo. In Cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 20 All. A R.D. n. 148 del 1931, dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come inderogabile la disposizione sul trasloco e avrebbe dovuto invece riconoscere l'operazione come subentro nel rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur formalmente prospettando una violazione di legge, la censura mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e la conclusione secondo cui non vi fosse stata una vicenda riconducibile al "trasloco" previsto dall'art. 20 All. A R.D. n. 148 del 1931, ma un'assunzione ex novo. La Corte ha inoltre osservato che, secondo la propria giurisprudenza, il "trasloco" implica una cessione del contratto e il subentro in un rapporto inalterato; nel caso concreto mancavano però i presupposti applicativi individuati dai giudici di merito, tra cui la modifica del parametro di ingresso, l'assenza di criteri oggettivi, il difetto di consenso al trasferimento e la mancanza di vacanza del posto in organico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
richiamato dalla ricorrente come base della domanda di nullità del contratto di lavoro per violazione di norme imperative.
art. 20 All. A R.D. n. 148 del 1931
la Corte ribadisce che il "trasloco" configura una cessione del contratto con successione nel rapporto originario; nel caso concreto, però, ha ritenuto insussistenti i presupposti fattuali per applicarlo.
art. 1419 c.c.
invocato nel motivo di ricorso insieme alle norme speciali, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la doglianza è stata reputata sostanzialmente diretta contro l'accertamento di merito.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge va dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con la norma e con la giurisprudenza.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
il controllo sul fatto è limitato e non consente un nuovo apprezzamento del merito, specie in presenza di "doppia conforme".
art. 18 L. n. 133/1988
norma richiamata nel racconto della vicenda quale fonte di disciplina dell'assunzione contestata.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità dell'assunzione.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17
richiamata quale norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non individua in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma e con l'interpretazione giurisprudenziale o dottrinale, poiché la Corte di cassazione non può essere chiamata a un riesame generico della decisione.
- Il sindacato ex art. 360, n. 3 c.p.c. riguarda l'erronea sussunzione del fatto accertato nella norma, non la ricostruzione del fatto stesso; quando la doglianza mira in sostanza a contestare l'accertamento di merito, il ricorso è inammissibile.
- In presenza di 'doppia conforme', il riesame del fatto è ulteriormente precluso in cassazione, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale oggi riconducibile all'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Il 'trasloco' previsto dalla disciplina speciale del R.D. n. 148 del 1931 presuppone il subentro in un rapporto contrattuale inalterato e integra una successione a titolo particolare nel contratto; ove risultino modificati i presupposti essenziali dell'assunzione, non è configurabile un trasloco ma un'assunzione nuova.
- Quando mancano i presupposti applicativi della previsione speciale invocata, la questione dell'eventuale derogabilità della norma diviene non निर्णisiva, perché la fattispecie concreta resta fuori dal suo ambito di applicazione.
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