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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10596/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito nel rito speciale di cui all'art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 chiedendo l'accertamento dell'inefficacia di un asserito licenziamento orale e la declaratoria di nullità del recesso perché ritorsivo. Secondo la sua prospettazione, la cessazione del rapporto sarebbe intervenuta per volontà datoriale in una data indicata come 30.4.2012; egli richiamava anche una lettera del 20.2.2012, inviata dal difensore, con cui venivano richieste le retribuzioni non pagate per il periodo dal 1.2.2010 al 20.2.2012 e si mettevano a disposizione le energie lavorative. La Corte d'appello aveva però ritenuto il ricorso introduttivo contraddittorio e indeterminato quanto a causa, data e circostanze del dedotto licenziamento, valorizzando il principio per cui non basta allegare la mera cessazione della prestazione lavorativa, essendo necessario provare che l'interruzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà del datore. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore denunciava violazione degli artt. 2118 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che gli elementi di fatto in atti fossero sufficienti a dimostrare il licenziamento orale e che la Corte territoriale non avesse valorizzato la missiva del 20.2.2012 alla luce della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1207 e 1218 c.c., sostenendo che, dopo la messa in mora del datore, avrebbe avuto diritto alla controprestazione retributiva. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sulla complessiva genericità e indeterminatezza delle allegazioni e della prova sul licenziamento e sulla data di interruzione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla valutazione di genericità e contraddittorietà del ricorso introduttivo e sulla insufficienza della sola prova della cessazione della prestazione lavorativa. Analogamente, il secondo motivo non si confrontava con l'assorbente rilievo della indeterminatezza delle allegazioni attoree. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 48, L. n. 92/2012

    richiamato come base del rito speciale per l'impugnazione del licenziamento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2118 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del recesso dal rapporto di lavoro

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente e utilizzato dalla Corte per ribadire che l'onere di allegazione e prova del fatto costitutivo grava sul lavoratore

  • art. 1207 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di mora del creditore/datore

  • art. 1218 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità del datore inadempiente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio volto ad accertare un licenziamento orale, il lavoratore deve allegare e provare il fatto costitutivo della domanda, e cioè che la cessazione del rapporto sia riconducibile alla volontà datoriale; la mera prova della cessazione dell'esecuzione della prestazione non basta.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda sulla genericità, contraddittorietà o indeterminatezza delle allegazioni e della prova.
  • La deduzione della messa in mora del datore e della mancata accettazione della prestazione lavorativa non supera, da sola, il rilievo assorbente della carenza di specificità e determinatezza della domanda e del corredo allegatorio.
  • La valutazione di genericità del ricorso introduttivo e dell'assetto probatorio è apprezzamento riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione, con puntuale critica alla ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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