Cassazione Civile, Ordinanza n. 10606/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato da una procedura fallimentare a più dipendenti in data 12 dicembre 2017, a seguito della cessazione dell’attività imprenditoriale. I lavoratori avevano ottenuto nei gradi di merito la declaratoria di illegittimità del licenziamento per omessa comunicazione, prevista dall’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, dell’elenco dei lavoratori licenziati ai soggetti sindacali e agli uffici competenti. Il fallimento ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) deduce difetto di interesse ad agire dei lavoratori, sostenendo che la violazione riguarderebbe un adempimento meramente formale privo di concreta incidenza, analogo a quello dei criteri di scelta; 2) contesta l’applicazione della tutela sanzionatoria dell’art. 18, comma 7, st. lav., assumendo che la comunicazione fosse superflua e che nessun pregiudizio concreto fosse derivato ai lavoratori; 3) invoca l’inapplicabilità dell’art. 5 l. n. 223 del 1991 perché tutti i dipendenti erano stati licenziati contestualmente; 4) sostiene che, nella procedura concorsuale, il controllo del giudice delegato e la posizione del curatore quale pubblico ufficiale dovrebbero prevalere sui vincoli della disciplina lavoristica; 5) censura la quantificazione dell’indennità ex art. 18, comma 5, st. lav., lamentando mancata detrazione dell’aliunde perceptum e iniquità della liquidazione, anche per la diversa anzianità e per il part-time di alcuni rapporti.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondati tutti i motivi: il primo perché l’interesse ad agire dei singoli lavoratori sussiste per far valere la violazione della comunicazione finale del procedimento; il secondo perché la sanzione per la violazione delle comunicazioni ex art. 4, comma 9, è quella prevista dall’art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991, con rinvio al regime dell’art. 18 st. lav.; il terzo perché la comunicazione è dovuta anche nel licenziamento collettivo che coinvolga tutti i dipendenti e anche in caso di cessazione dell’attività; il quarto perché il controllo del giudice delegato non esclude il sindacato giudiziale sulla legittimità degli atti del curatore; il quinto perché la quantificazione dell’indennità tra minimo e massimo è valutazione di merito non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l’interesse ad agire non è escluso nel caso di violazione della comunicazione finale del licenziamento collettivo, perché l’adempimento tutela un interesse concreto dei lavoratori e del controllo sindacale.
art. 1441 c.c.
richiamato insieme all’art. 100 c.p.c. per sostenere il tema dell’interesse ad agire, ma il motivo è respinto.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla prova del pregiudizio, ma la Corte esclude che fosse necessario dimostrare un danno concreto per l’azione proposta.
art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991
la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati è obbligatoria; la sua omissione integra un vizio procedurale che comporta l’invalidità del licenziamento collettivo.
art. 4, comma 12, l. n. 223 del 1991
richiamato quale disposizione procedurale collegata alle comunicazioni finali e alla sanzione prevista dall’art. 5, comma 3.
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
prevede la sanzione per la violazione delle procedure richiamate dall’art. 4, comma 12, inclusa la comunicazione di cui al comma 9, con applicazione del regime dell’art. 18 st. lav.
art. 5 l. n. 223 del 1991
la disciplina dei criteri di scelta non viene in rilievo come vizio sostanziale nella fattispecie, trattandosi di violazione formale della procedura finale.
art. 18, quinto comma, st. lav.
utilizzato come base della tutela indennitaria riconosciuta ai lavoratori.
art. 18, settimo comma, st. lav.
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ribadisce che la sanzione conseguente alla violazione procedurale è quella prevista dal sistema collegato all’art. 18.
art. 24, comma 2, l. n. 223 del 1991
anche nel caso di cessazione dell’attività restano dovute le comunicazioni e gli adempimenti procedurali richiamati dalla norma.
art. 104 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza del controllo del giudice delegato, ma la Corte nega che ciò escluda il controllo giudiziale sulla legittimità degli atti.
art. 2041 c.c.
richiamato per contestare l’asserito indebito arricchimento dei lavoratori; la censura viene respinta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del sindacato sui motivi di violazione di legge prospettati dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per escludere che la quantificazione dell’indennità, come valutazione di fatto, sia censurabile nei termini dedotti.
art. 380 bis 1 c.p.c.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la comunicazione finale prevista dalla legge è un adempimento obbligatorio e cogente; la sua omissione integra un vizio procedurale rilevante anche se l’impresa cessa l’attività e anche se tutti i dipendenti sono stati licenziati contestualmente.
- L’interesse ad agire del singolo lavoratore sussiste per far valere l’inosservanza della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991, poiché tale adempimento tutela il controllo sindacale e la posizione individuale del lavoratore, senza necessità di dimostrare un pregiudizio concreto ulteriore.
- La violazione delle procedure richiamate dalla disciplina dei licenziamenti collettivi comporta l’applicazione della sanzione legale prevista dal sistema dell’art. 18 st. lav., senza che il datore possa opporre la superfluità dell’adempimento nel caso concreto.
- Nel licenziamento collettivo che coinvolga l’intero organico, permane l’obbligo di indicare e comunicare l’elenco dei lavoratori licenziati, perché la funzione dell’adempimento è consentire il controllo sulla corrispondenza tra comunicazione iniziale e attuazione finale della procedura.
- La quantificazione dell’indennità entro i limiti legali è rimessa al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei limiti propri del vizio di motivazione consentito dalla disciplina vigente; non è sufficiente una mera contestazione di iniquità della misura liquidata.
- Il controllo del giudice delegato nella procedura concorsuale non esclude il successivo sindacato giudiziale sulla conformità degli atti del curatore alla disciplina imperativa applicabile, specie in materia di licenziamenti collettivi.
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