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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10607/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di primo grado instaurato da una lavoratrice per ottenere differenze retributive, conclusosi con la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di euro 41.300,55 oltre accessori e spese. La società, rimasta contumace in primo grado, ha appellato sostenendo che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza fosse omessa, inesistente o nulla. In particolare ha dedotto che le copie informatiche notificate via PEC di atti originariamente redatti su supporto analogico recavano un’invalida attestazione di conformità agli originali, perché apposta dall’avvocato e non dal cancelliere, e ha sostenuto che, per tale ragione, la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione delle norme sul deposito telematico e sulle attestazioni di conformità; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 354 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa rimessione al primo giudice. La Cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero autosufficienti né idonei a dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, osservando anche che la notifica aveva comunque raggiunto lo scopo conoscitivo e che la ricorrente non aveva contestato l’accettazione/consegna via PEC né il rilievo della Corte territoriale sulla mancata contestazione della conformità delle copie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che la dedotta irregolarità della notificazione telematica e dell’attestazione di conformità non fosse stata correlata a un concreto pregiudizio del diritto di difesa e che, in ogni caso, la notificazione avesse raggiunto il suo scopo conoscitivo, sanando l’eventuale nullità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    L’irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta nullità se la consegna telematica ha comunque consentito la conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo legale.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012

    Richiamato dalla ricorrente in tema di deposito e copie informatiche, ma la Corte non accoglie la censura perché priva di allegazione del concreto pregiudizio.

  • art. 16-decies, d.l. n. 179/2012

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle attestazioni di conformità; la doglianza è ritenuta inammissibile per difetto di concretezza del pregiudizio difensivo.

  • art. 3-bis, comma 2, L. n. 53/1994

    Norma evocata dalla ricorrente sulle notificazioni telematiche, ma la Corte ribadisce che la violazione formale non rileva senza lesione del diritto di difesa.

  • art. 11, L. n. 53/1994

    Richiamato in relazione alle notifiche eseguite dal difensore; la censura è respinta sul piano dell’ammissibilità per mancata dimostrazione del pregiudizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte osserva che i motivi formalmente denunciati non sono ammissibili se non spiegano in che modo la violazione processuale abbia inciso concretamente sulla difesa.

  • art. 354 c.p.c.

    La censura di omessa rimessione al primo giudice è respinta perché presupponeva una nullità della notificazione non idonea, nel caso concreto, a incidere sul diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato come norma modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato supplementare.

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio processuale è inammissibile se resta confinata all’astratta violazione formale e non indica un concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa o dalla decisione di merito.
  • L’irregolarità della notificazione telematica non determina nullità quando l’atto abbia comunque raggiunto il destinatario e sia stata realizzata la funzione conoscitiva della notificazione.
  • Per contestare efficacemente una notificazione via PEC non basta allegare la mancata costituzione in giudizio: occorre dimostrare che la parte non ha avuto conoscenza dell’atto o che vi è stato un effettivo vulnus difensivo.
  • La contestazione sulla conformità delle copie informatiche agli originali deve essere specifica e deve confrontarsi con gli accertamenti del giudice di merito; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La rimessione della causa al primo giudice per nullità della notificazione presuppone che la nullità denunciata sia effettivamente idonea a incidere sul contraddittorio e sulla difesa della parte.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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