Cassazione Civile, Ordinanza n. 10600/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di mobilità e da un successivo verbale di conciliazione sindacale con cui la lavoratrice aveva accettato il recesso, rinunciando a ogni impugnazione e ricevendo un incentivo economico. La lavoratrice ha agito per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento, assumendo che fosse stato posto in essere in frode alla legge e con carattere discriminatorio, l'annullamento della conciliazione per dolo della datrice di lavoro e, in subordine, il riconoscimento della violazione del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni. In appello la Corte territoriale aveva escluso il dolo e ritenuto che la procedura sindacale fosse chiara e che non fossero dimostrate nuove assunzioni nel medesimo livello di inquadramento. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello attribuito alla lettera di recesso un contenuto difforme dal testo; 2) travisamento della prova e omesso esame di fatto decisivo per avere ritenuto che nella seconda procedura di mobilità operasse anche il criterio della volontarietà; 3) ulteriore omesso esame e travisamento per aver affermato che entrambe le procedure 2015 e 2016 si fossero concluse e che il criterio volontaristico fosse stato mantenuto; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie reiterate in appello; 5) ulteriore censura, sotto diverso profilo, sulla mancata ammissione delle prove richieste. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi decisiva, fondata sull'accertamento di merito circa l'assenza di intento ingannatorio della società e sulla complessità della procedura e della proposta conciliativa; ha dichiarato inammissibili anche gli ultimi due motivi, rilevando che l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le istanze istruttorie e che, comunque, il giudice di merito aveva motivato sulla non decisività delle prove richieste e sulla sufficienza del materiale documentale acquisito. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto che le censure non investissero la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'accertamento di merito secondo cui la datrice di lavoro non aveva posto in essere un raggiro né un dolo omissivo idoneo a viziare la conciliazione e il licenziamento, e che la valutazione della prova svolta dai giudici di merito non fosse sindacabile in sede di legittimità, specie in presenza di "doppia conforme". Ha inoltre escluso che la mancata ammissione di prove potesse integrare omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Il giudizio si è chiuso con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di error in procedendo, ma la Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decisiva e quindi fosse inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non decisivo rispetto alla motivazione assorbente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame e travisamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile anche perché preclusa dalla doppia conforme.
art. 112 c.p.c.
la Corte ha ribadito che l'omessa pronuncia rileva per le domande di merito e non per le istanze istruttorie, la cui mancata ammissione si denuncia al più come vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza da omessa pronuncia, ma escluso in riferimento alle istanze istruttorie.
art. 5 della l. n. 223 del 1991
richiamato quale criterio legale di individuazione dei lavoratori da porre in mobilità; la Corte di merito aveva accertato che nella procedura concreta operava anche il criterio della volontarietà.
art. 380 bis 1 c.p.c.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non aggrediscono la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, cioè l'accertamento di merito che sorregge la decisione.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un intento ingannatorio, sulla serietà della proposta conciliativa e sulla complessità della procedura non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata e coperta da doppia conforme.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le istanze istruttorie: la loro mancata ammissione non integra, di per sé, omissione di pronuncia sulla domanda, ma attiene semmai alla valutazione della prova o alla motivazione.
- In presenza di materiale documentale ritenuto sufficiente, il giudice di merito può implicitamente disattendere ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti, senza incorrere in vizio censurabile in cassazione, purché la motivazione sia coerente e logicamente apprezzabile.
- La deduzione di travisamento della prova o di omesso esame di fatti decisivi non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la decisione impugnata poggi su un accertamento fattuale già condiviso nei due gradi di merito.
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