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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10597/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina dalla gestione di un punto vendita carburanti. Il gestore, dopo il rigetto in primo e secondo grado della propria domanda risarcitoria, ha chiesto in cassazione la condanna della società petrolifera al pagamento di varie somme asseritamente dovute per: mancata vendita di carburante, perdita dell'indotto, danni derivanti da reiterati furti, danno all'immagine e rimborso di spese di miglioria della struttura. La corte territoriale aveva inoltre confermato la condanna del gestore al pagamento di una somma in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale della società. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo formalmente incentrato sulla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e sulla violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché di norme speciali e accordi collettivi richiamati in materia (d.lgs. n. 32/1998, accordo sindacale 29.7.1997, l. n. 192/1998, l. n. 27/2012). Il ricorrente ha censurato, in sostanza, la valutazione delle prove e degli accertamenti di merito compiuti dai giudici di merito su: inadempimento all'obbligo di manutenzione, politica dei prezzi e asserita dipendenza economica, chiusura dell'impianto per lavori di ristrutturazione, danni da furti e migliorie, nonché la domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur evocando formalmente la violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura che tenda a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato nei due gradi di merito. Sono stati giudicati inappropriati anche il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. e la denuncia di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un apparato argomentativo ritenuto sufficiente. Quanto alla dedotta violazione di norme speciali, la Corte ha osservato che il ricorso non indicava specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza fossero in contrasto con le norme invocate e con la giurisprudenza di legittimità. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione ed erronea applicazione

    Il vizio va dedotto indicando specificamente le norme violate e le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con esse; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta in sostanza attinente al merito e quindi inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inappropriato, non essendo configurata una violazione deducibile in cassazione attraverso la semplice contestazione della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inappropriato; la doglianza mirava in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La denuncia di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata presentava un apparato argomentativo idoneo a superare il minimum costituzionale.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, è preclusa la censura che voglia rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto nei due gradi di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertati i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. n. 32/1998

    Richiamato dal ricorrente tra le norme speciali asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse una specifica e ammissibile censura di diritto.

  • accordo sindacale 29.7.1997

    Richiamato dal ricorrente tra le fonti regolatrici del rapporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • l. n. 192/1998

    Richiamata dal ricorrente tra le norme speciali, senza specifica correlazione con affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

  • l. n. 27/2012

    Richiamata dal ricorrente tra le norme speciali, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il convincimento del giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, salvo ipotesi tipiche non dedotte nel caso concreto.
  • In presenza di doppia conforme, è preclusa in cassazione la revisione dell'accertamento di fatto compiuto nei due gradi di merito.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata presenti una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale.
  • Il vizio di violazione di legge richiede la specifica indicazione della norma asseritamente violata e delle precise affermazioni in diritto della sentenza che si assumono contrastanti con essa; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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