Cassazione Civile, Ordinanza n. 32415/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto da una fondazione lirico-sinfonica come artista del coro baritono con una pluralità di contratti a termine tra il 2009 e il 2016, aveva chiesto la declaratoria di nullità del termine, la costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato e il risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010. Il tribunale aveva respinto le domande; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo tardive le impugnazioni dei contratti cessati prima del 7.12.2015 e comunque ritenendo legittimi i contratti successivi, perché assistiti da una ragione obiettiva legata alla specifica produzione di spettacoli. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme su decadenza e rimessione in termini, sostenendo che il termine fosse processuale o comunque che l'incertezza normativa e il timore di ritorsioni integrassero causa non imputabile; 2) violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c., per avere la corte escluso la rimessione in termini malgrado, prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 40, comma 1-bis, d.l. n. 69/2013, egli non avrebbe avuto interesse/possibilità di agire per la stabilizzazione; 3) violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro 1999/70/CE, della disciplina sui contratti a termine nel settore delle fondazioni liriche e dell'onere della prova, sostenendo che la causale fosse generica e che il superamento dei 36 mesi rendesse illegittimi i rinnovi; 4) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 2697 c.c., per avere la corte ritenuto provati gli specifici presupposti di liceità del termine; 5) ulteriori censure sulla temporaneità dell'esigenza e sull'asserita confusione tra sporadicità delle assunzioni e temporaneità della causale; 6) doglianze sulle spese di lite, per presunto contrasto tra motivazione e dispositivo e per mancata compensazione delle spese di primo grado. La Corte di cassazione ha respinto i motivi relativi alla rimessione in termini, affermando che la decadenza prevista per l'impugnazione dei contratti a termine ha natura sostanziale e non è suscettibile di rimessione in termini per errore di diritto o per mero timore di ritorsioni; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, ritenendo che la corte territoriale avesse correttamente accertato in fatto la sussistenza di una ragione obiettiva e provvisoria per i contratti a termine, coerente con la disciplina europea e con la sentenza Sciotto, e che le censure sull'onere della prova, sulla non contestazione e sulle spese non cogliessero la ratio decidendi o fossero difettose di specificità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla rimessione in termini perché il termine per impugnare il contratto a termine è una decadenza sostanziale non suscettibile di rimessione in termini per errore di diritto o per timore di possibili ritorsioni; ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla legittimità dei contratti a termine, alla non contestazione, all'onere della prova e alle spese, osservando che la corte d'appello aveva effettuato un accertamento di merito congruo e coerente circa la presenza di una causale specifica e di esigenze temporanee legate alla produzione di spettacoli. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Introduce un termine di decadenza sostanziale per l'impugnazione di specifiche vicende del rapporto, esteso oltre il licenziamento, volto a stabilizzare le situazioni giuridiche e contrastare il contenzioso dilatorio.
È richiamato come modello dell'impugnativa stragiudiziale cui l'art. 32 L. n. 183/2010 estende l'ambito applicativo.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto dirimente rispetto alla natura sostanziale della decadenza.
La rimessione in termini opera per decadenze processuali o situazioni esterne al giudizio, non per decadenze sostanziali né per errori di diritto.
L'interesse ad agire impone al soggetto di proporre tempestivamente l'impugnativa, eventualmente sollevando anche questione di legittimità costituzionale.
È la base dei motivi di ricorso dedotti; la Corte richiama anche i limiti di specificità e la corretta qualificazione dei vizi denunciabili.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve riportare i passaggi rilevanti degli atti e delle difese, pena l'inammissibilità.
Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati; non consente di rimettere in discussione, senza adeguata specificità, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La sua violazione è denunciabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto del carico probatorio in presenza di incertezza probatoria; non quando abbia semplicemente valutato le prove e ritenuto provati i fatti dedotti da una parte.
Richiamato nel quinto motivo con riferimento alla causale del termine, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva l'apprezzamento di fatto compiuto dalla corte territoriale.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
Per le fondazioni lirico-sinfoniche permane uno speciale regime derogatorio, richiamato dalla corte territoriale, che esclude alcuni limiti generali previsti per il contratto a termine.
art. 23, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 81/2015
Richiamato dal ricorrente per contestare la causale riferita a specifici spettacoli.
art. 40, comma 1-bis, d.l. n. 69/2013
La precedente disciplina interpretativa è stata evocata come fonte di incertezza normativa, ma la Corte ha escluso che tale situazione integri un impedimento assoluto idoneo alla rimessione in termini.
È richiamato in via analogica per definire la nozione di forza maggiore come evento esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a integrare un impedimento assoluto.
Direttiva 1999/70/CE
La clausola 5 dell'accordo quadro è interpretata nel senso che il rinnovo dei contratti a termine è lecito se sorretto da ragioni obiettive e da esigenze provvisorie concretamente verificate.
clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Richiede che il rinnovo dei contratti a termine sia giustificato da ragioni obiettive e da esigenze provvisorie; il limite dei 36 mesi non è l'unico parametro decisivo se ricorre una causale obiettiva.
Corte di giustizia UE, sentenza 25 ottobre 2018, causa C-331/17 (Sciotto)
La sentenza impone una verifica concreta sulla temporaneità delle esigenze e non esclude, per il settore lirico-sinfonico, l'uso del contratto a termine quando vi siano esigenze provvisorie specifiche.
Richiamato sul tema delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'appello non potesse incidere sulla conferma della statuizione di primo grado.
Massime di principio
- Il termine per impugnare la legittimità del contratto a tempo determinato, quando configurato come decadenza sostanziale, non è soggetto a rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; per superarlo occorre un impedimento assoluto, esterno e oggettivamente insuperabile, non un mero errore di diritto o un timore soggettivo di ritorsioni.
- La rimessione in termini non può essere utilizzata per sanare la mancata tempestiva impugnazione determinata da una lettura giuridica errata della disciplina applicabile; in presenza di dubbio normativo, la parte interessata deve agire tempestivamente e, se del caso, sollevare la questione di costituzionalità.
- In sede di legittimità, la censura sulla violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice di merito abbia realmente invertito il riparto probatorio in una situazione di incertezza; se invece il giudice abbia accertato in fatto la sussistenza o insussistenza dei presupposti della domanda, la doglianza è inammissibile o si converte in vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulla qualificazione giuridica della causale del contratto; la sua valutazione appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei rigorosi limiti di specificità del ricorso.
- Nel contratto a termine del settore lirico-sinfonico, la compatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro UE richiede una verifica concreta della temporaneità e specificità delle esigenze organizzative; la sussistenza di una ragione obiettiva può essere desunta dalla destinazione del lavoratore a spettacoli singolarmente individuati e non ad attività ordinarie e permanenti.
- Il superamento di un limite temporale generale non esaurisce da solo il giudizio di legittimità del termine quando l'ordinamento speciale applicabile consente deroghe e quando il giudice di merito abbia accertato l'effettiva corrispondenza tra causale contrattuale e prestazione svolta.
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