Cassazione Civile, Ordinanza n. 32239/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato per l'incarico di Segretario generale di una Camera di commercio, con previsione di una retribuzione di posizione annua lorda superiore al minimo contrattuale e con richiamo al CCNL dell'area dirigenza enti locali. Dopo la cessazione anticipata del rapporto per risoluzione consensuale, l'ente ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione tra il 2012 e il 2013, ritenendole erogate in eccedenza rispetto al fondo e alle regole del CCNL; il lavoratore ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la retribuzione di risultato non percepita per più annualità. Il Tribunale aveva respinto la domanda restitutoria e accolto la riconvenzionale, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione riconoscendo il diritto dell'ente alla ripetizione dell'indebito e rigettando la domanda del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: la sufficienza del contratto individuale e delle condizioni previste dall'art. 2 d.lgs. 165/2001 a giustificare il trattamento economico pattuito; la non applicabilità della disciplina degli enti locali/TUEL e della regola del fondo; l'erronea ripartizione dell'onere della prova; la violazione della disciplina sulla parità di trattamento del lavoratore a termine; l'erronea applicazione degli artt. 2033, 2041 e 2126 c.c. e dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, per il legittimo affidamento e la natura retributiva delle somme; l'omesso esame della struttura organizzativa complessa dell'ente, delle risorse del fondo e dei dati sulla performance e sugli obiettivi; e, in subordine, la pretesa di quantificare la ripetizione solo rispetto al minimo contrattuale o, al contrario, al massimo previsto dal CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la legittimità di un trattamento economico individuale non conforme alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, rilevando che per il Segretario generale della Camera di commercio trovano applicazione gli istituti economici previsti dal CCNL richiamato e che la corresponsione di emolumenti oltre il fondo e fuori dalle procedure collettive integra indebito ripetibile. Ha inoltre affermato che l'art. 2126 c.c. non opera per giustificare aumenti retributivi svincolati da una specifica prestazione aggiuntiva e che il legittimo affidamento non era configurabile, perché l'erogazione contrastava con la disciplina collettiva e il dirigente apicale non poteva ignorare le regole di funzionamento dell'ente. I motivi sull'omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
"P er amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi (…) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni(…)"
Le Camere di commercio rientrano tra le amministrazioni pubbliche e il loro personale è soggetto alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Il contratto individuale può intervenire solo alle condizioni previste, e deve coordinarsi con la disciplina collettiva; non può autonomamente fondare un trattamento economico in contrasto con il CCNL.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
"Il trattamento economico fondamentale ed accessorio(…) è definito dai contratti collettivi"
Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico è rimesso alla contrattazione collettiva, che pone limiti vincolanti al datore pubblico.
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
La retribuzione del personale dirigenziale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti.
art. 36 Cost.
Rileva per il trattamento minimo e fondamentale, ma non giustifica maggiorazioni o retribuzioni di risultato in contrasto con le procedure e i vincoli della contrattazione collettiva.
art. 97 Cost.
I vincoli della contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono funzionali ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
La nomina del Segretario generale della Camera di commercio è disciplinata da questa norma; il rapporto è a tempo determinato e autonomo rispetto al TUEL.
art. 27 CCNL 23 dicembre 1999
"Ai Segretari Generali, anche di provenienza ministeriale, le Camere di Commercio applicano gli istituti economici di cui agli artt. 26 e 27 (…)"
Agli Segretari generali delle Camere di commercio si applicano gli istituti economici del CCNL richiamato, compresi quelli relativi alla retribuzione di posizione.
art. 26 CCNL 23 dicembre 1999
Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato devono confluire nello specifico fondo previsto dalla contrattazione collettiva.
art. 27, comma 2, CCNL 23 dicembre 1999
La retribuzione di posizione deve essere definita nei limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 26.
art. 27, comma 5, CCNL 23 dicembre 1999
Consente deroghe ai limiti della retribuzione di posizione solo in presenza delle relative risorse nel fondo e per enti con struttura organizzativa complessa.
art. 28, comma 1, CCNL 23 dicembre 1999
Anche la retribuzione di risultato va imputata allo specifico fondo previsto dal CCNL.
art. 29, comma 2, CCNL 23 dicembre 1999
La retribuzione di risultato presuppone la previa definizione degli obiettivi annuali da parte dell'ente.
art. 37, comma 2, CCNL 1996
Individua le fonti di finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione.
art. 5, comma 3, CCNL 2010
Fissa limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione e richiama la necessità di rispettare le disponibilità del fondo.
L'indebito retributivo è ripetibile quando l'erogazione è avvenuta in contrasto con la disciplina collettiva e senza titolo valido.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso, che è stato risolto sulla base della disciplina dell'indebito e della contrattazione collettiva.
Opera solo se vi sia una specifica prestazione lavorativa effettivamente eseguita e sinallagmaticamente correlata; non copre meri aumenti retributivi di posizione in contrasto con la disciplina collettiva.
Le censure non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del convincimento del giudice di merito sulle prove.
Richiamato per l'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di fatto.
Il ricorso deve rispettare gli oneri di specificità, in difetto dei quali la censura è inammissibile.
Consente la correzione della motivazione senza cassazione quando la decisione è comunque conforme a diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per le censure di violazione di legge sui contratti collettivi, sul d.lgs. 165/2001 e sugli artt. 2033, 2041, 2126 c.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo e non la rivalutazione del merito o delle prove.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato sul legittimo affidamento e la tutela dei beni, ma ritenuto non ostativo alla ripetizione dell'indebito nel caso concreto.
clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE
La parità di trattamento del lavoratore a termine non è pertinente per giustificare un trattamento economico extra-contrattuale in violazione del CCNL.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico del dirigente deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva; il contratto individuale non può stabilizzare un emolumento se è difforme dai vincoli e dalle condizioni fissati dal CCNL.
- Le Camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche e, per il Segretario generale, il rapporto è un incarico dirigenziale a tempo determinato disciplinato dalla normativa speciale e dal CCNL di comparto, non dal regime del TUEL.
- Le somme corrisposte dalla pubblica amministrazione in violazione della disciplina collettiva e senza copertura nel fondo specifico sono ripetibili come indebito, senza che sia necessario provare un errore riconoscibile del datore pubblico.
- L'art. 2126 c.c. tutela solo la retribuzione di prestazioni lavorative effettivamente rese e sinallagmaticamente correlate; non può essere invocato per conservare aumenti retributivi o indennità di posizione non conformi alla disciplina collettiva.
- Il legittimo affidamento del percettore non impedisce la ripetizione quando l'erogazione sia chiaramente contrastante con regole normative e contrattuali che il destinatario, specie se apicale, era tenuto a conoscere.
- Le censure di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contestare il convincimento del giudice di merito.
- La retribuzione di risultato richiede la previa fissazione degli obiettivi da parte dell'ente e il rispetto delle procedure e delle risorse del fondo previsto dalla contrattazione collettiva; in difetto, non sorge il diritto alla sua corresponsione.
- La possibilità di superare i limiti massimi della retribuzione di posizione per enti complessi opera solo se vi sia effettiva disponibilità delle risorse nel fondo previsto dal CCNL, non potendo essere surrogata da imputazioni a bilancio.
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