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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che l’errore sull’indicazione nominativa del controricorrente fosse un mero errore materiale dovuto a disattenzione, emendabile con il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza precedente nei termini indicati in motivazione, sostituendo il nominativo errato con quello corretto. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda non attiene al merito della controversia originaria, ma a un ricorso congiunto per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. proposto dopo una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella ordinanza la Corte aveva rigettato il ricorso del Ministero della Difesa e lo aveva condannato alle spese in favore del controricorrente; tuttavia, nella motivazione, il nominativo del controricorrente era stato indicato erroneamente con il nome di un altro soggetto, in più passaggi della motivazione stessa. Le parti hanno quindi chiesto la correzione dell’errore materiale limitatamente all’indicazione del nome della parte vittoriosa nel giudizio definito con l’ordinanza precedente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio esperibile per la correzione degli errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione; l’errore meramente materiale, dovuto a disattenzione e immediatamente percepibile, è emendabile senza incidere sul contenuto decisorio.

  • Cass. Sez. un. 9438 del 2002

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione dell’errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass. n. 10203 del 2009

    Richiamata per il principio secondo cui il procedimento di correzione dell’errore materiale non comporta regolazione delle spese.

  • Cass. n. 21213 del 2013

    Richiamata per escludere la pronuncia sulle spese nel procedimento di correzione dell’errore materiale.

Massime di principio

  • L’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, quando consista in una mera svista nella indicazione di un nominativo o di un dato testuale e sia emendabile senza alterare il decisum, può essere corretto con il procedimento di cui all’art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione dell’errore materiale non incide sulla sostanza della decisione già resa, ma si limita a renderla formalmente conforme alla volontà decisoria effettivamente espressa.
  • Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non si provvede, di regola, sulle spese processuali.
  • Un errore nominativo ripetuto nella motivazione di una decisione può essere corretto quando dal contesto del provvedimento sia chiaro il soggetto effettivamente riferito dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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