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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32413/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un comune, assunto a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria D e assegnato a un settore tecnico, ha agito per contestare: la suddivisione dell'originario settore in due aree distinte, la revoca dell'incarico a seguito della riorganizzazione, il demansionamento conseguente, il diritto al ripristino della posizione originaria, l'assegnazione a mansioni corrispondenti alla qualifica e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, ritenendo illegittima la revoca anticipata e dichiarando il difetto di giurisdizione sulla domanda di assegnazione della dirigenza del nuovo settore. La Corte d'appello aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche su tale domanda, ma aveva rimesso l'intera causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. Il lavoratore ha ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, omessa o apparente motivazione, violazione dell'art. 353 c.p.c. per avere la Corte d'appello rimesso al Tribunale tutte le domande anziché solo quella ritenuta erroneamente declinata per difetto di giurisdizione, e vizi processuali relativi all'acquisizione del fascicolo di primo grado e a produzioni documentali. Il Comune ha proposto ricorso incidentale lamentando a sua volta difetto di motivazione, omessa pronuncia e, soprattutto, difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda investisse un provvedimento di organizzazione dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande, rigettando il motivo incidentale sulla giurisdizione. Ha però accolto il motivo del ricorso principale e il corrispondente motivo del ricorso incidentale nella parte in cui censuravano la rimessione dell'intero giudizio al primo giudice: in presenza di pluralità di domande, la rimessione ex art. 353 c.p.c. può riguardare solo la domanda rispetto alla quale sia stata erroneamente declinata la giurisdizione, non anche le altre già decise nel merito. Gli altri motivi di entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà esaminare i motivi di appello relativi alle domande già decise dal Tribunale e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    "dal carattere tassativo delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice"

    la rimessione al primo giudice, quando il giudice d'appello rilevi erroneamente il difetto di giurisdizione, è consentita solo con riferimento alla domanda o alle domande interessate da quella specifica ipotesi e non può estendersi alle altre domande già decise nel merito

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato la giurisdizione spetta al giudice ordinario per tutte le controversie relative al rapporto di lavoro, comprese quelle sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali, salvo le eccezioni tassative delle procedure concorsuali e dei rapporti esclusi dalla contrattualizzazione

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    è richiamato come base del preteso diritto del dipendente a conservare o riottenere l'incarico originariamente assegnato

  • art. 360 c.p.c.

    viene evocato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    è richiamato per l'onere di specificità del ricorso, ritenuto non rispettato dal terzo motivo principale

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto il provvedimento sulla domanda o eccezione; non ricorre quando il giudice si pronunci, anche erroneamente, nel senso della rimessione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per contestare la sufficienza della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito della motivazione e del giusto processo; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è deducibile solo per questioni di fatto e non per quelle di diritto

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente principale in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale in combinazione con le norme sulla motivazione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per l'assegnazione dei ricorsi alla Sezione Lavoro da parte del Primo Presidente

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 371 c.p.c. per la forma e il termine del ricorso incidentale

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 370 c.p.c. per la conversione del ricorso successivo in incidentale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    richiamato solo per la disciplina transitoria dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie relative al rapporto di lavoro, compresa la revoca o il conferimento di incarichi, appartengono in via generale alla giurisdizione del giudice ordinario; gli atti organizzativi della pubblica amministrazione rilevano solo come atti presupposti disapplicabili se illegittimi.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza dei fatti allegati.
  • L'art. 353 c.p.c., per il suo carattere tassativo, consente la rimessione al primo giudice solo per la domanda colpita dalla declinatoria di giurisdizione o dal vizio che la giustifica; se il giudizio contiene più domande autonome già decise nel merito, il giudice d'appello deve pronunciarsi su quelle domande e non può rimettere l'intero processo.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre quando il giudice si pronunci, anche in modo giuridicamente errato, nel senso della rimessione o di altra statuizione.
  • Il vizio motivazionale è deducibile in cassazione solo rispetto a questioni di fatto e non può essere utilizzato per contestare valutazioni di diritto o errori processuali che consentono alla Corte di esaminare direttamente gli atti.
  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze che attaccano questioni processuali devono essere specifiche e indicare chiaramente l'incidenza del vizio sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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