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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32414/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico e l’inquadramento di una dipendente che, dopo essere stata in servizio presso un comune come appartenente alla polizia municipale, è transitata alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento della protezione civile, in esito alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall’art. 14, commi 1 e 3-bis, del d.l. n. 195/2009. La lavoratrice ha chiesto di essere inquadrata in una posizione economica più elevata rispetto a quella attribuitale dall’amministrazione, sostenendo che il passaggio dovesse avvenire mantenendo una corrispondenza piena con la posizione precedentemente posseduta, con conseguente diritto alle differenze retributive e contributive. L’amministrazione ha sostenuto, invece, che l’inquadramento fosse stato correttamente effettuato secondo le tabelle di equiparazione e che non fosse applicabile la disciplina generale della mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001. In cassazione la Presidenza ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 3 d.l. n. 90/2005, dell’art. 14 d.l. n. 195/2009 e dell’art. 81 Cost., contestando sia l’inquadramento fondato sulla disciplina della mobilità sia l’utilizzo delle tabelle di equiparazione più recenti anziché quelle del 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però precisato che la Corte d’appello aveva errato nel richiamare l’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, perché la fattispecie non costituiva una mobilità, bensì una procedura straordinaria di reclutamento disciplinata dall’art. 14 del d.l. n. 195/2009. Nonostante questa correzione della motivazione, la decisione impugnata è stata confermata perché il risultato finale era ritenuto corretto: la stessa disciplina speciale e gli atti attuativi dell’amministrazione imponevano un inquadramento coerente con la posizione di provenienza e con il sistema di equiparazione delle categorie e delle fasce economiche. La Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo alle tabelle del 2005 e ha valorizzato la ragionevolezza del ricorso alle tabelle più recenti, oltre al fatto che le corrispondenze non avevano valore innovativo e si fondavano sul confronto dei trattamenti tabellari vigenti. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, escludendosi l’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 1 e 3-bis, d.l. n. 195/2009 conv. in L. n. 26/2010

    "al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile"

    costituisce la disciplina speciale del reclutamento e del transito nel ruolo speciale della protezione civile; non si tratta di mobilità ordinaria, ma di procedura straordinaria finalizzata al mantenimento della corrispondenza con la posizione di provenienza

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001

    "immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo"

    è ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché la vicenda non integra una procedura di mobilità volontaria, ma un reclutamento speciale previsto da una disciplina autonoma

  • art. 3 del d.l. n. 90/2005

    richiamato dalla ricorrente nel confronto tra tabelle di equiparazione e ordinamenti di provenienza/destinazione

  • art. 81 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l’utilizzo delle tabelle del 2015 e l’inquadramento preteso dalla lavoratrice avrebbero violato il principio di invarianza della spesa; la Corte non accoglie la censura

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 195/2009 conv. in L. n. 26/2010

    "modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale"

    attribuisce alla Presidenza del Consiglio il potere di definire modalità e procedure speciali di reclutamento, valorizzando professionalità specifica e servizio prestato

  • art. 14, comma 3-quinquies, d.l. n. 195/2009 conv. in L. n. 26/2010

    conferma il collegamento tra il trasferimento e la riduzione corrispondente delle dotazioni organiche di fatto delle amministrazioni di provenienza

  • art. 29-bis, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come base della tabella di equiparazione adottata nel 2015 per le corrispondenze tra ordinamenti professionali, senza valore innovativo o modificativo degli ordinamenti vigenti

  • art. 3 d.p.c.m. 1 febbraio 2012

    "l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuove maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"

    la clausola di invarianza di spesa è letta come compatibile con il trasferimento del personale e con il mantenimento del trattamento fondamentale, non come ostacolo all’equiparazione richiesta

  • d.p.c.m. 26 giugno 2015

    è considerato un criterio ragionevole di equiparazione tra livelli e posizioni economiche, pur applicandosi formalmente alle procedure di mobilità avviate dopo la sua entrata in vigore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento materiale mediante prenotazione a debito

Massime di principio

  • La disciplina speciale di transito del personale verso il Dipartimento della protezione civile prevale sulla disciplina generale della mobilità ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, quando il legislatore configuri un reclutamento straordinario finalizzato a riorganizzare e assorbire personale già in servizio presso il Dipartimento.
  • Nelle procedure straordinarie di reclutamento del personale pubblico in posizione di comando o fuori ruolo, l’inquadramento deve essere effettuato in coerenza con la posizione economica di provenienza, secondo criteri di equiparazione tra ordinamenti e non secondo la logica della copertura di posti vacanti propria della mobilità ordinaria.
  • Le tabelle di equiparazione tra comparti e ordinamenti professionali non hanno valore innovativo o modificativo degli ordinamenti vigenti: servono a individuare la corrispondenza tra trattamenti tabellari e livelli di inquadramento, con criterio di prossimità economica.
  • La clausola di invarianza di spesa non impedisce, di per sé, il mantenimento del trattamento economico di provenienza quando il legislatore preveda espressamente il transito del personale e il finanziamento dell’operazione sia già contemplato dalla disciplina primaria.
  • In cassazione, la corretta qualificazione giuridica della fattispecie può imporre la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ma non la cassazione quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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