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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32250/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una dirigente medica di ottenere la restituzione delle somme trattenute negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sulla busta paga, a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione. La Corte d'appello aveva accolto l'appello della lavoratrice, condannando l'ASL al pagamento di euro 3.425,7 oltre accessori. L'ASL ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, dell'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000 e degli artt. 1362 e 2363 c.c. Sostiene che, in attuazione delle misure di risanamento del servizio sanitario regionale e delle linee di indirizzo del Commissario ad acta, la riduzione del trattamento accessorio fosse legittima; in particolare, contesta che la Corte territoriale non abbia considerato il meccanismo di cristallizzazione del fondo al 2010 e la successiva riduzione proporzionale in caso di cessazioni dal servizio, ritenendo invece possibile un taglio lineare del 30% sulla componente variabile della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione del fondo per il trattamento accessorio all'importo del 2010 e la sua riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale, con conseguente necessità di ricalcolare i fondi depurandoli delle quote riferite ai dirigenti cessati e poi determinare il dare-avere individuale. Ha escluso che la revisione delle graduazioni consentisse un taglio forfettario del 30% della quota variabile per tutti i dirigenti. Il giudice di rinvio dovrà quindi effettuare i necessari accertamenti contabili e applicare i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene indicato come base del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010

    l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

    il fondo per il trattamento accessorio va cristallizzato al 2010 e poi ridotto proporzionalmente alle cessazioni dal servizio; non è legittimo un taglio forfettario individuale

  • art. 9 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei fondi e del trattamento accessorio

  • art. 45, d.lgs. n. 165 del 2001

    il trattamento economico fondamentale e accessorio ... è definito dai contratti collettivi

    il trattamento accessorio trova fondamento necessario nella contrattazione collettiva, ma entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    rafforza il collegamento tra performance, efficienza e destinazione prevalente delle risorse accessorie alla produttività

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria

    la retribuzione di posizione è collegata all'incarico e alla graduazione delle funzioni; la parte variabile dipende dalla pesatura delle attività dirigenziali

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti conformi

  • art. 51 CCNL 26.11.1996

    richiamato per chiarire che la revisione delle graduazioni incide sulla ripartizione dei fondi tra gli aventi diritto, non sull'ammontare complessivo dei fondi

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, i trattamenti economici accessori devono essere determinati dalla contrattazione collettiva, ma restano soggetti ai vincoli inderogabili di finanza pubblica posti dalla legge.
  • L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone che il fondo per il trattamento accessorio sia cristallizzato all'importo del 2010 e successivamente ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.
  • La riduzione proporzionale del fondo non può essere attuata mediante un taglio lineare e indistinto delle quote individuali, poiché occorre prima ricalcolare il fondo depurandolo delle posizioni cessate e poi determinare il dare-avere tra le parti secondo i criteri contrattuali vigenti.
  • La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali riguarda la distribuzione del fondo tra gli aventi diritto, non l'ammontare complessivo del fondo stesso.
  • Quando il giudizio riguarda la pretesa individuale del dipendente a corretta corresponsione del trattamento accessorio, la controversia resta devoluta al giudice ordinario perché concerne diritti soggettivi, anche se il comportamento datoriale è censurato incidentalmente rispetto a provvedimenti di macro-organizzazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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