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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due dipendenti di un ente camerale avevano agito per far accertare l’inesistenza dell’obbligo di restituire somme percepite a titolo di trattamento accessorio. L’ente, a seguito di rilievi ispettivi che avevano evidenziato irregolarità nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio e nell’erogazione di talune voci retributive, aveva comunicato ai dipendenti la decisione di recuperare quanto ritenuto indebitamente versato, anche mediante compensazione sulle future risorse integrative e, in caso di cessazione del rapporto, sulla buonuscita. Il tribunale aveva escluso la debenza delle restituzioni, ma in appello la domanda dei lavoratori era stata respinta in parte e l’azione di ripetizione dell’ente era stata dichiarata prescritta solo per le somme risalenti oltre il decennio anteriore alla notifica della delibera. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali e di interpretazione, sostenendo che l’appello dell’ente fosse inammissibile e che la corte territoriale avesse errato nel riparto dell’onere della prova; (2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 113 c.p.c., lamentando una decisione meramente adesiva alle difese di parte e il mancato esame di elementi contrari; (3) violazione di norme costituzionali, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 2033, 2041, 2077 e 2126 c.c. e dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999, sostenendo che gli emolumenti non sarebbero ripetibili, che la responsabilità per l’erronea erogazione non potrebbe ricadere sui dipendenti e che la disciplina delle somme corrisposte per attività effettivamente svolta impedirebbe il recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti alle spese. Ha ritenuto inammissibili le censure di omessa pronuncia perché la corte d’appello aveva comunque deciso nel merito in modo incompatibile con le eccezioni dedotte; ha inoltre affermato che, nell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal datore pubblico, grava su chi chiede la restituzione l’onere di provare il pagamento e la mancanza di causa, ma nel caso concreto tale prova era stata considerata raggiunta attraverso i rilievi ispettivi e l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che, nel pubblico impiego privatizzato, l’indebito oggettivo segue l’art. 2033 c.c., con irrilevanza della buona fede dell’accipiens quanto alla ripetibilità in sé, ferma la possibilità di modulare le modalità della restituzione in base a buona fede e correttezza. Ha reputato inammissibili anche le censure sulla motivazione per mancata trascrizione dei passaggi rilevanti e quelle fondate su contrattazione integrativa non riportata e su deduzioni generiche. Ha quindi confermato che l’ente poteva recuperare le somme indebitamente erogate, mentre le questioni di eventuale responsabilità amministrativa di dirigenti o funzionari restavano estranee al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è inammissibile quando il giudice di merito ha comunque deciso la controversia in modo incompatibile con la tesi della parte, pur senza una specifica argomentazione su ogni eccezione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla necessità di una decisione conforme ai canoni costituzionali del processo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione non è viziata se, pur sintetica o non espressamente confutativa di ogni allegazione, consente di comprendere la decisione adottata.

  • art. 341 c.p.c.

    richiamato dalle parti come norma sulla specificità dei motivi di appello; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dalle parti come norma sulla specificità dell’appello nel rito del lavoro; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo di ricorso è inammissibile se non trascrive i passaggi degli atti e della sentenza necessari a consentire il controllo della censura.

  • art. 2697 c.c.

    nell’azione di ripetizione dell’indebito grava su chi la propone l’onere di provare il pagamento e la mancanza di causa giustificativa.

  • art. 2033 c.c.

    nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il pagamento di somme sine titulo è ripetibile; la buona fede dell’accipiens non esclude la ripetizione, ma rileva solo per interessi, frutti e modalità del recupero.

  • art. 1175 c.c.

    la tutela dell’affidamento del debitore può incidere sulle modalità della restituzione, imponendo criteri di buona fede e correttezza e, se del caso, una rateizzazione o una temporanea inesigibilità.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per escludere che il trattamento accessorio possa essere mantenuto in violazione dei presupposti legali e contrattuali di spesa pubblica.

  • art. 15, commi 2, 3 e 5, CCNL 1 aprile 1999

    il trattamento accessorio è subordinato alle condizioni previste dal contratto collettivo, ivi compresa la capacità di spesa dell’ente e, per taluni incrementi, l’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalle parti; la Corte ha osservato che la disciplina invocata non impedisce il recupero delle somme indebitamente corrisposte quando manchino i presupposti della contrattazione integrativa.

  • art. 2126 c.c.

    ritenuto non pertinente alla fattispecie, perché il rapporto riguardava voci accessorie del fondo e non prestazioni rese in regime di fatto.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalle parti, ma non ritenuto decisivo per escludere la ripetizione dell’indebito da parte dell’ente.

  • art. 2077 c.c.

    richiamato dalle parti in tema di rapporto tra contratto collettivo e disciplina individuale, senza incidere sull’esito.

  • d.l. n. 16 del 2014, art. 4, comma 1, conv. in L. n. 68 del 2014

    non deroga all’art. 2033 c.c.; consente, nelle ipotesi previste, il recupero diretto delle somme indebitamente erogate al dipendente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal datore di lavoro pubblico, chi chiede la restituzione deve provare l’avvenuto pagamento e l’assenza di una causa giustificativa; tale prova può essere desunta anche da fatti negativi o da presunzioni.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, il pagamento di emolumenti accessori effettuato senza i presupposti previsti dalla legge o dal contratto collettivo è ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c.; la buona fede del dipendente non elimina il diritto alla restituzione, ma può incidere solo sulle modalità concrete del recupero.
  • La tutela dell’affidamento del percettore non comporta un diritto generale all’irripetibilità delle somme indebitamente ricevute; può invece giustificare, in base a buona fede e correttezza, una modulazione temporale o rateale della restituzione.
  • Le censure di omessa pronuncia e vizio motivazionale sono inammissibili se la decisione di merito, pur non affrontando espressamente ogni eccezione, contiene una statuizione incompatibile con la tesi del ricorrente e se il ricorso non riporta in modo specifico gli atti o i passaggi rilevanti.
  • Questioni relative alla eventuale responsabilità di dirigenti o funzionari nell’erogazione dell’indebito restano distinte dal rapporto restitutorio con il dipendente e non incidono, di per sé, sulla ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
  • La ripetibilità degli emolumenti accessori del pubblico impiego presuppone il rispetto delle condizioni poste dal CCNL e dalla disciplina della contrattazione integrativa, compresa la verifica della capienza del fondo e, ove richiesto, l’attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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