Sentenza del 10/08/2021 n. 22538 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di varie cartelle di pagamento per mancata notifica e per intervenuta prescrizione/decadenza a causa di tardività delle notifiche. Le cartelle riguardavano imposte relative agli anni 2006, 2007 e 2008; la ricorrente contestava in particolare la notifica del 19.01.2012 (cartella anno 2007), del 20.12.2010 (cartella anno 2006) e del 22.10.2013 (cartella anno 2008), sostenendo che i termini previsti dalle norme (D.P.R. n. 602/1973 art. 25 e norme correlate) non erano stati rispettati e che talune notifiche sarebbero state perfezionate con strumenti (PEC) non applicabili alla data indicata.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato che la CTR aveva correttamente ritenuto inammissibili alcune censure perché le cartelle di pagamento sono atti autonomamente impugnabili e le contestazioni relative all'insussistenza della pretesa, alla tardività della notifica o alla prescrizione/decadenza dovevano essere proposte impugnando tempestivamente ciascuna cartella. Equitalia aveva prodotto documentazione (relate di notifica, ricevuta PEC) attestante l'avvenuta consegna. La Corte ha inoltre osservato che la dedotta 'prescrizione' va intesa quale decadenza dell'azione amministrativa e che la parte non ha negato di aver ricevuto gli atti (effetto previsto dall'art.156 c.p.c.). Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della resistente. La sentenza impugnata è stata dunque confermata nei punti rilevanti e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili censure rivolte in modo generico contro più cartelle: ogni cartella, essendo atto autonomamente impugnabile, deve essere impugnata per i suoi vizi propri e tempestivamente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Norma richiamata in ordine ai termini di notificazione e ai termini di prescrizione/decadenza per l'azione esecutiva. La Corte ha considerato che le contestazioni sui termini dovevano essere sollevate tempestivamente e che, nella fattispecie, la documentazione di notifica produceva gli effetti di legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 86-bis
Riferimento normativo impiegato per il calcolo dei termini di decadenza/prescrizione relativi agli accertamenti e alla liquidazione conseguente alle dichiarazioni; utilizzato per valutare la correttezza dei termini invocati dalla ricorrente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 19 e 20
Norme relative alle imposte dei sostituti d'imposta e ai relativi termini di decadenza; richiamate per verificare i termini applicabili alle ritenute e alla loro riscossione.
Principio per cui la ricezione dell'atto fa raggiungere lo scopo della notifica: la Corte ha ritenuto che la parte non avesse contestato di aver effettivamente ricevuto gli atti, con la conseguenza che la notifica aveva prodotto i suoi effetti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nella parte dispositiva per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Corte Cost. n. 280/2005 e D.L. 17 giugno 2005, n. 106 convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156
Riferimenti utilizzati per spiegare la disciplina transitoria/temporale dei termini di notificazione e decadenza, in particolare con riguardo alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1/1/2004.
Massime di principio
- Le cartelle di pagamento sono atti autonomamente impugnabili: le censure relative a ciascuna cartella (anche riguardo a tardività di notifica o prescrizione/decadenza) devono essere proposte tempestivamente con ricorso avverso quella specifica cartella; censure generiche su più atti possono essere dichiarate inammissibili (art.19 D.Lgs. 546/92).
- Distinguere sempre tra prescrizione e decadenza dell'azione amministrativa: nella materia tributaria molte «prescrizioni» richiamate sono in realtà decadenze disciplinari dell'azione di accertamento e riscossione, soggette a termini e condizioni specifiche.
- La prova della notifica (relata, ricevuta di consegna, ricevuta PEC) è decisiva: se l'ente di riscossione documenta la consegna in modo credibile, il giudice ne attribuirà efficacia ai sensi dell'art.156 c.p.c., salvo prova contraria di mancata ricezione.
- Verificare la data di entrata in vigore degli strumenti di notifica (es. PEC) e la loro rilevanza temporale; tuttavia, la contestazione formale dell'uso di un mezzo non esclude gli effetti se la parte non disconosce di aver ricevuto l'atto.
- Quando si ricevono cartelle contestate in relazione a periodi diversi, è opportuno impugnare tempestivamente ciascuna cartella per non perdere il diritto di far valere vizi specifici; il consolidamento delle censure in un unico ricorso contro altri atti può risultare inammissibile.
- Conservare e produrre sempre documenti di ricezione (relate, ricevute PEC, firme di incaricati) perché sono tipicamente decisivi sull'efficacia della notifica e sull'esito del giudizio.
- L'assenza di costituzione della controparte può influire sulla liquidazione delle spese processuali; tuttavia non impedisce il rigetto del ricorso se le ragioni proposte risultano infondate o inammissibili.
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