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Sentenza

Sentenza del 12/08/2021 n. 22757 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato la pronuncia di primo grado solo in parte. Due i motivi principali: 1) vizio di ultrapetizione/violazione dell'art.112 c.p.c. (art.360 c.p.c., comma 1, n.4) perché, secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe deciso sulla mancata notifica di una cartella non oggetto dell'appello specifico della contribuente; 2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 602/1973, art.26, comma 1 (e art.2697 c.c.) perché la CTR aveva ritenuto nulla la notifica di alcune cartelle per l'illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento e per la mancanza di copie di documenti d'identificazione, mentre la giurisprudenza (anche della Cassazione a sezioni unite) ritiene che l'illeggibilità della firma non sia di per sé vizio decisivo se il plico è consegnato all'indirizzo del destinatario e non è dimostrato il contrario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato il primo motivo (ultrapetizione), rilevando che l'appello della contribuente aveva effettivamente riproposto le censure relative anche alla notifica. Ha accolto invece il secondo motivo: richiamando orientamenti consolidati, ha affermato che la illegibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento non invalida la notifica se il plico è consegnato all'indirizzo del destinatario e non è dimostrato che lo abbia ritirato persona non legittimata. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha confermato quali regolarmente notificate le cartelle relative agli importi notificati il 4/10/2006 e il 26/7/2007; ha però accolto l'originario ricorso della contribuente con riferimento alle restanti cartelle non provate dalla riscossione. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di devoluzione dell'appello e al divieto di ultrapetizione: la Corte ha ritenuto che l'appello, riproponendo integralmente le censure di primo grado, aveva devoluto al giudice del gravame la controversia anche sulle notifiche, quindi non si era in presenza di ultrapetizione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)

    Fondamento dei motivi di cassazione: n.4 per il vizio di ultrapetizione (respinto), n.3 per la violazione di norme sulla prova della notifica (accettato in parte).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1

    Norma sulle modalità di notificazione delle cartelle esattoriali; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la nullità per il solo fatto che la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile se non è provato che l'atto sia stato consegnato a persona non legittimata.

  • art. 2697 c.c.

    Dottrina della prova: l'onere di provare l'inesistenza o irregolarità della notifica grava sul destinatario quando sussiste la presunzione dell'arrivo del plico all'indirizzo.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto quando questo è pervenuto all'indirizzo del destinatario; presunzione superabile solo dimostrando l'impossibilità incolpevole di prenderne conoscenza.

  • art. 160 c.p.c.

    Riferimento alle ipotesi di nullità della notifica: la Corte ha osservato che l'illeggibilità della firma non rientra nelle ipotesi tassative di nullità previste dall'art.160.

  • L. n. 890/1982, art. 7, comma 2

    Norma che individua le persone legittimate a ricevere atti postali; se non risulta che la consegna sia avvenuta a persona diversa da quelle indicate, la consegna è valida.

  • D.L. n.137/2020, art.23, comma 8-bis (conv. L.176/2020)

    Richiamata solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio per la disciplina procedurale (assenza di discussione orale).

Massime di principio

  • La mera illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento non invalida automaticamente la notifica: se il plico è stato consegnato all'indirizzo del destinatario e non è provato che lo abbia ritirato persona non legittimata, la notifica è valida salvo querela di falso.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto (art.1335 c.c.) opera quando l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario; grava sul destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato incolpevolmente nell'impossibilità di prenderne conoscenza.
  • In tema di processo tributario, l'appello ha carattere devolutivo pieno: se dall'atto di appello emerge la volontà di rimettere l'intera controversia al giudice d'appello, quest'ultimo può riesaminare anche questioni già decise in primo grado anche se non riproposte espressamente con nuovi motivi.
  • Le nullità di notifica sono ipotesi tassative: il giudice non deve dichiarare la nullità per vizi formali irrilevanti ai fini della certezza della consegna.
  • Quando la parte resistente non prova la rituale notifica delle cartelle esattoriali, il mezzo di impugnazione del contribuente può avere esito favorevole; tuttavia la prova dell'arrivo al domicilio costituisce forte presunzione a carico del destinatario.

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