Sentenza del 10/08/2021 n. 933 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Revocazione - Errore di fatto determinante - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. volto a ottenere la revoca della sentenza di secondo grado che aveva confermato parziale accoglimento dei ricorsi avverso riprese a tassazione per gli anni 2009-2012. Il ricorrente deduceva un errore di fatto su tre punti: 1) assenza in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata internazionale relativa all'avviso di accertamento 2009; 2) il processo verbale della Guardia di Finanza non conterrebbe la disamina degli estratti conto bancari della società F. M. G.; 3) la Commissione non avrebbe rilevato e quindi non si sarebbe pronunciata su un motivo di appello proposto dal contribuente. Tali motivi sono stati qualificati dal ricorrente come errori di fatto determinanti ai fini della revocazione.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure proposte attengono a valutazioni di merito e al giudizio sulla prova (error in judicando), non a una pura e semplice errata o omessa percezione materiale degli atti. Sul punto relativo alla raccomandata internazionale è emerso che copia della busta/A/R era stata prodotta in giudizio e che la contestazione della sua valenza probatoria costituisce valutazione di prova; inoltre il contribuente aveva ricevuto più notifiche e aveva comunque impugnato tempestivamente l'atto, pertanto la presunta inesistenza di una singola notifica non è stata ritenuta decisiva. I motivi 2) e 3) sono stati considerati questioni di apprezzamento probatorio o di diritto rimediabili in cassazione e non idonee alla revocazione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile, art. 395, n. 4
La norma disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte richiama la dottrina giurisprudenziale che limita la revocazione ai soli errori di percezione materiale degli atti processuali e non alle divergenze di valutazione della prova.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36
Stabilisce che la sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; da ciò deriva che non è necessario che la sentenza riporti lo svolgimento processuale, con conseguente rimando agli atti introduttivi e alle memorie depositate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 4 e ss.
Richiamati per evidenziare le fattispecie impugnatorie (revocazione e cassazione) e la distinzione tra i vizi che possono essere denunciati con ciascun rimedio.
Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2018, n. 1458
Ricostruisce i tre requisiti stringenti dell'errore di fatto ai fini della revocazione: a) errore derivante da pura errata od omessa percezione materiale degli atti; b) l'errore deve riguardare punto non controverso e non deciso; c) l'errore deve essere stato determinante per la decisione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) è ammessa solo per errori di percezione materiale e immediatamente rilevabili negli atti, non per diverse valutazioni della prova o errori in giudicando.
- Per essere revocabile l'errore deve riguardare un punto non controverso e non già oggetto di valutazione motivata della Corte; se l'organo si è espresso su una questione, la sua valutazione non può essere ribaltata in sede di revocazione salvo che emergano fatti materiali manifestamente errati.
- Deve essere dimostrato il nesso di causalità tra l'errore materiale e la decisione presa: l'errore deve essere stato effettivamente determinante dell'esito del giudizio.
- Questioni sulla valenza probatoria di documenti prodotti o sulla completezza dell'istruttoria (per esempio valutazione degli estratti conto) sono tipicamente questioni di merito rimediabili con ricorso per cassazione, non con revocazione per errore di fatto.
- Le contestazioni sulla regolarità o esistenza di notifiche possono portare alla revocazione solo se sussiste un evidente errore materiale (es. mancanza assoluta di prova di notifica) che abbia determinato la pronuncia; se esistono altre notifiche o il contribuente ha impugnato tempestivamente, la revocazione difficilmente riesce.
- In pratica, per tentare con successo una revocazione per errore di fatto occorre documentare chiaramente l'errore materiale (con documenti inequivocabili), dimostrare che il punto non era stato oggetto di decisione e provare che senza quell'errore l'esito della sentenza sarebbe cambiato.
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