Sentenza del 09/08/2021 n. 115 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva comprato terreni agricoli e richiesto le agevolazioni fiscali (imposta di registro e imposta catastale agevolate) ai sensi dell'art. 2, comma 4‑bis del D.L. 194/2009 conv. L. 25/2010. Il notaio, che aveva autoliquidato e versato le imposte in sede di registrazione telematica (MUI), riceveva dall'Ufficio un avviso di liquidazione per maggiori imposte relativo a porzione dei terreni ritenuta non formalmente agricola secondo gli strumenti urbanistici. Il notaio pagava l'integrazione; la società chiedeva poi il rimborso e impugnava la pretesa erariale sostenendo (i) l'illegittimità dell'avviso notificato solo al notaio per effetto della procedura telematica e (ii) che la qualificazione di terreno agricolo deve riferirsi alla situazione di fatto (uso) e alla pertinenzialità ex art. 817 c.c., non alla classificazione urbanistica previsionale.
La decisione
L'appello della società è stato respinto e confermata la sentenza di primo grado. La Commissione ha ritenuto che: (a) il regime della registrazione telematica (D.lgs. 463/1997) non ha mutato la responsabilità solidale del notaio ex art. 57 DPR 131/86; l'Ufficio può notificare l'avviso di liquidazione al notaio quando l'integrazione dell'imposta derivi da controlli immediati sul MUI o sull'atto; (b) il pagamento effettuato dal notaio estingue l'obbligazione tributaria anche in capo ai coobbligati (effetto estensivo del pagamento ai sensi della solidarietà), con conseguente cristallizzazione della pretesa e perdita della possibilità per le parti di impugnare o richiedere rimborso; (c) sul merito, i terreni non risultano qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti (classificati in zona P e F1) e dunque non potevano beneficiare dell'agevolazione, neppure per mera destinazione d'uso o per presunta pertinenzialità. Le spese di giudizio sono compensate nel presente grado.
Norme richiamate
D.L. 194/2009, art. 2 comma 4‑bis
convertito con L. 25/2010
La norma concede agevolazioni per trasferimento di terreni agricoli; il giudice ha interpretato che l'agevolazione richiede la qualifica di terreno agricolo secondo gli strumenti urbanistici vigenti e la nozione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c.
Introduce la registrazione telematica (MUI) e il controllo a posteriori dell'amministrazione sull'autoliquidazione; il tribunale ha ritenuto che quando l'integrazione emerge direttamente dal MUI o dall'atto, l'Ufficio può notificare l'avviso di liquidazione al notaio responsabile.
Stabilisce la responsabilità del notaio quale responsabile d'imposta e la solidarietà con le parti. Il giudice ha confermato che tale responsabilità non viene soppressa dalla procedura telematica e giustifica la notifica dell'avviso al notaio e la sua efficacia anche nei confronti delle parti.
DPR 600/1973, art. 64, comma terzo
Richiamato per giustificare il ruolo del notaio come responsabile d'imposta e soggetto garante del pagamento.
Richiamato per il principio secondo cui, in obbligazione solidale, l'adempimento effettuato da uno libera gli altri; applicato per spiegare l'effetto estintivo del pagamento del notaio anche nei confronti della società.
Nozione di pertinenza: il tribunale ha chiarito che l'agevolazione si applica a fabbricati pertinenziali al fondo se ricorrono i requisiti di pertinenzialità e se il terreno risulta agricolo per classificazione urbanistica.
D.lgs. 546/1992, artt. 27, 32 (e art. 22 richiamato in discussione)
Riconosciute questioni processuali sull'inammissibilità del ricorso e sulle eccezioni d'ufficio; il giudice ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità basata sulla notifica solo al notaio e sulla mancata impugnazione.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 26/E del 2015
La Risoluzione è stata usata per affermare che la natura agricola rileva sulla base degli strumenti urbanistici vigenti: terreni non classificati come agricoli non possono fruire delle agevolazioni.
Giurisprudenza di Cassazione (varie: es. n. 15627/2019, 15450/2019, ord. 25119/2020, 17357/2020, 2864/2017, 1275/2016)
Citata come orientamento maggioritario che legittima la notifica dell'avviso al notaio e l'efficacia estintiva del pagamento da parte di quest'ultimo nei confronti dei coobbligati.
D.lgs. 546/1992, art. 15 comma 2
Richiamato per motivare la compensazione integrale delle spese nel grado d'appello per la complessità della materia.
Massime di principio
- La procedura di registrazione telematica (MUI) e l'autoliquidazione del notaio non eliminano la responsabilità solidale del notaio ex art. 57 DPR 131/86: il notaio resta responsabile d'imposta e coobbligato con le parti.
- Se l'amministrazione, con controllo sul MUI o sull'atto, rileva difformità immediatamente verificabili dal modello informatico o dall'atto, può notificare l'avviso di liquidazione al notaio: il suo pagamento integra/cristallizza la pretesa anche nei confronti delle parti, che perdono la possibilità di impugnare o richiedere rimborso in sede tributaria.
- Se, invece, per determinare la pretesa sono necessarie valutazioni o accertamenti extra MUI/atto (es. approfondimenti urbanistici o valutazioni fattuali complesse), l'Ufficio deve procedere secondo le regole ordinarie emettendo avviso di accertamento nei confronti delle parti.
- Il coobbligato che subisce il pagamento dal notaio può esercitare azione civile di regresso/rivalsa nei confronti del notaio per quanto indebitamente pagato, ma perde il rimedio diretto in sede tributaria se la pretesa si è già cristallizzata per effetto del pagamento del notaio.
- La qualificazione del terreno come agricolo ai fini delle agevolazioni è ancorata alla classificazione negli strumenti urbanistici vigenti: la mera destinazione d'uso o l'intenzione dell'acquirente non prevalgono sulla classificazione urbanistica; la pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c. si valuta restrittivamente (es. fabbricati sullo stesso fondo e funzionali al terreno).
- Nelle controversie analoghe, il contribuente deve verificare che eventuali avvisi di liquidazione inviati al notaio siano impugnati dal notaio o che si agisca tempestivamente contro il notaio (azione civile o solleciti) per non perdere i rimedi tributari; controllare le notifiche e attivare il ricorso nei termini è cruciale.
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