Sentenza del 12/08/2021 n. 22758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Riscossione Sicilia impugnava la decisione della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo inesistente la notificazione della cartella di pagamento notificata via PEC in formato PDF (anziché con file firmato digitalmente .p7m). La CTR aveva ritenuto che la PEC con copia informatica in formato PDF non fosse idonea a provare la conformità all'originale e la certezza delle date di invio/ricezione, dichiarando quindi la notificazione inesistente. In cassazione la ricorrente contestava la valutazione applicata dalla CTR e la mancata considerazione della documentazione prodotta; la resistente (contribuente) eccepiva invece l'insussistenza della notifica e il mancato tentativo di conciliazione stragiudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (errore sulla contumacia) perché non è stato dedotto/prevenuto alcun concreto pregiudizio alla difesa. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la CTR nel ritenere necessaria la presenza dell'estensione .p7m per considerare valida la notifica via PEC di una copia informatica (copia per immagine) della cartella. La Corte ha richiamato principi interpretativi secondo cui la notifica via PEC può avvenire allegando un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto digitale o una copia per immagine di un atto cartaceo, e che l'irritualità della notificazione non comporta necessariamente nullità se è stata comunque raggiunta la conoscenza dell'atto (sanatoria ex art. 156 c.p.c.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della CTR Sicilia per il riesame delle questioni non esaminate e per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2
"la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata"; "Non si applica l'art. 149-bis c.p.c."
Consente la notifica tramite PEC secondo le modalità del D.P.R. n. 68/2005 e esclude l'applicazione dell'art.149-bis c.p.c.; non impone l'obbligo della firma digitale con estensione .p7m sulla copia informatica allegata alla PEC.
D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f
"messaggio di posta elettronica certificata: un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati"
La PEC è già qualificata come documento informatico comprensivo degli allegati; pertanto l'allegato in formato PDF può costituire documento idoneo alla notifica se si tratta di copia informatica o duplicato informatico.
D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD), artt. 23 e 23-bis e art. 71
Il CAD disciplina i valori probatori di copie/duplicati informatici: copie per immagine e duplicati informatici possono avere efficacia probatoria pari all'originale se conformi alle regole tecniche o se la conformità non è espressamente disconosciuta; tuttavia non è sempre necessaria la sottoscrizione con firma digitale (.p7m) per la validità della copia trasmessa via PEC.
Art. 156 c.p.c.
I vizi della notificazione possono essere sanati se l'atto ha comunque raggiunto la finalità di conoscenza (principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo): l'irritualità non comporta automaticamente nullità quando è dimostrata la conoscenza dell'atto.
Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 (richiamato)
Richiamato nel motivo di cassazione ma la Corte ha ritenuto il vizio relativo alla contumacia non idoneo a fondare il mezzo in mancanza di concreto pregiudizio alla difesa.
Art. 149-bis c.p.c. (escluso dall'art.26 DPR 602/73)
Norma sulle notificazioni a mezzo PEC nell'ambito del processo civile la cui applicazione è espressamente esclusa dalla disciplina della cartella esecutiva; ciò incide sul diverso regime di firme e formalità richieste.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella di pagamento via PEC può avvenire allegando una copia informatica in formato PDF (copia per immagine) o un duplicato informatico; non è sempre necessario il file firmato digitalmente (.p7m) salvo diversa previsione normativa.
- L'irritualità formale della notificazione telematica non determina automaticamente la nullità se è dimostrabile che l'atto ha comunque raggiunto la finalità della conoscenza: il vizio può essere sanato ex art. 156 c.p.c.
- Il soggetto notificante dovrebbe comunque conservare e produrre, in caso di contestazione, elementi probatori della corretta notificazione (log di invio PEC, indirizzo tratto da elenchi ufficiali, file allegato originale, eventuale .p7m) per dimostrare conformità e date di invio/ricezione.
- La mera dichiarazione di contumacia di una parte non è idonea a far annullare una decisione se non è dimostrato un concreto pregiudizio nella attività difensiva.
- Chi contesta la validità della notificazione deve specificare il pregiudizio subito e, se invoca la non conformità tra copia telematica e originale, provare la divergenza o l'assenza di conoscenza effettiva dell'atto.
- In caso di controversia sulla validità della notificazione via PEC il giudice deve valutare sia la regolarità formale (produzione di prova tecnico-informatica sulla firma e sul file trasmesso) sia l'effetto sostanziale (se l'atto è giunto comunque a conoscenza e ha prodotto la sua funzione).
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