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Sentenza

Sentenza del 09/08/2021 n. 7315 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Il principio di non contestazione si applica sul piano probatorio non sulla mancata allegazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava una pretesa tributaria sostenendo che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui singoli motivi di opposizione dovesse essere intesa come ammissione e determinare il restringimento del thema decidendum.

La decisione

Il giudice ha stabilito che il principio di non contestazione si applica sul piano probatorio e non su quello delle allegazioni: la mancata contestazione da parte dell'Ufficio non equivale ad ammissione e non determina automaticamente il restringimento delle questioni decisorie. Di conseguenza l'onere probatorio rimane tale e quale, la valutazione dei fatti compete al giudice alla luce delle prove, e la doglianza del ricorrente basata sul presunto effetto ammissivo del silenzio dell'Ufficio è stata respinta.

Norme richiamate

  • principio della non contestazione (giurisprudenza e principi del processo tributario)

    Il principio è inteso come criterio di valutazione probatoria: la mancata contestazione di una circostanza sposta o facilita la valutazione probatoria, ma non trasforma automaticamente le allegazioni in fatti ammessi o limita il thema decidendum. In ambito tributario il silenzio dell'Amministrazione non costituisce confessione o ammissione dei fatti dedotti dal contribuente.

Massime di principio

  • Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria sulle allegazioni del contribuente non si interpreta come ammissione automatica dei fatti dedotti.
  • Il principio di non contestazione opera sulla prova: è nella fase probatoria che la mancata contestazione può influire sulla valutazione delle prove, non nella fase delle mere allegazioni.
  • L'onere della prova resta in capo a chi allega fatti impeditivi o modificativi della pretesa tributaria; il giudice valuta il materiale probatorio e non si limita a dedurre ammissioni dal silenzio della controparte.
  • In giudizio tributario il thema decidendum non si restringe automaticamente per la sola omissione di contestazione da parte dell'Ufficio: occorre sempre verificare la rilevanza e l'efficacia probatoria delle circostanze dedotte.

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