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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29701/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato una dichiarazione integrativa relativa a un periodo d'imposta nel quale aveva fruito dell'agevolazione c.d. Tremonti Ambiente per impianti fotovoltaici. A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva emesso cartella di pagamento per maggiore IRES. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che il disconoscimento dell'agevolazione richiedesse un avviso di accertamento motivato e non una mera cartella da controllo formale; aveva inoltre dedotto di non essere decaduta dal beneficio e di aver prodotto documentazione idonea a provare i requisiti e i costi dell'investimento. In cassazione ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e della disciplina dell'agevolazione; violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme tributarie/civilistiche invocate, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provati i presupposti dell'agevolazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura di motivazione apparente mascherava in parte una doglianza di diritto e, comunque, la CTR aveva deciso sulla base della ragione più liquida della carenza documentale. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che il controllo automatizzato ex art. 36-bis è compatibile con il disconoscimento dell'agevolazione Tremonti Ambiente quando la questione emerge dalle dichiarazioni e dai relativi riscontri documentali, con invio di comunicazione di irregolarità e possibilità per il contribuente di esibire la documentazione. Ha rigettato anche il terzo motivo, precisando che nel giudizio contro cartella ex art. 36-bis il contribuente deve provare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa, e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, senza spese per mancata attività difensiva dell'Ufficio, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia nulla sotto tale profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per nullità processuale invocata dalla parte ricorrente.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato e la cartella di pagamento anche nella vicenda relativa al disconoscimento dell'agevolazione, quando la pretesa deriva dalle risultanze dichiarative e dai riscontri documentali.

  • art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000

    è la base normativa dell'agevolazione Tremonti Ambiente invocata dalla contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per la dedotta violazione di legge nei motivi del ricorso.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    richiamato per l'emendabilità della dichiarazione nei termini della dichiarazione integrativa.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come termine entro il quale può operare la riliquidazione interna quando non sia più utilizzabile la dichiarazione integrativa nei termini dell'art. 2, comma 8-bis.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla parte ricorrente nella doglianza sull'oggetto del ricorso e sul regime processuale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla parte ricorrente nella doglianza processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 109 T.U.I.R.

    richiamato come norma sostanziale sulla deducibilità dei costi/inerenza.

  • art. 2424 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in combinazione con l'art. 109 T.U.I.R. per la prospettata rilevanza contabile dei costi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 il contribuente non può limitarsi a contestare in astratto la forma del controllo, ma deve allegare e provare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa tributaria risultante dalla dichiarazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste se la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Il controllo automatizzato può essere utilizzato anche per il recupero di un'agevolazione fiscale quando la pretesa sia ricostruibile dalle dichiarazioni e dai relativi riscontri documentali, con invio della comunicazione di irregolarità e possibilità per il contribuente di produrre la documentazione giustificativa.
  • La deduzione di nullità per motivazione apparente è inammissibile quando la doglianza, in parte, attacca non la struttura argomentativa della sentenza ma il merito della decisione o la qualificazione giuridica della fattispecie.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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