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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08750/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 emesso da un Comune nei confronti di una società in liquidazione, già proprietaria di varie particelle di terreno. La società ha impugnato l'avviso sostenendo, in sintesi, che una parte delle aree non fosse imponibile perché gravata da vincoli paesaggistici e ambientali tali da escluderne l'edificabilità; che altre aree, destinate dal PRG ad attrezzature di servizio o a parco pubblico, non potessero essere considerate fabbricabili perché soggette a vincoli incompatibili con l'intervento del privato; che per alcune particelle fosse venuto meno il presupposto soggettivo dell'imposta per intervenuto esproprio e perdita del possesso; e, in subordine, che i valori imponibili indicati nell'avviso fossero errati. In ricorso per cassazione la società ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante da sentenze relative ad annualità IMU precedenti. Il Comune, resistendo e proponendo ricorso incidentale, ha a sua volta lamentato il mancato riconoscimento di un preteso giudicato esterno favorevole e ha contestato la qualificazione di inedificabilità di alcune aree destinate a parco pubblico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società, perché riferita ad annualità diverse e comunque a elementi dell'imposta non stabili nel tempo, come l'edificabilità dei terreni. Ha invece accolto i motivi della società relativi ai vincoli paesaggistici e all'area del Parco della Sughereta, rilevando che il giudice di merito non aveva verificato se in concreto si trattasse di vincoli assoluti di inedificabilità idonei a escludere il presupposto IMU. Ha accolto anche il motivo relativo alle aree destinate ad attrezzature di servizio, poiché occorreva accertare se la destinazione urbanistica consentisse o meno anche iniziative private o promiscue pubblico-private, e il motivo sulla mancanza di motivazione in ordine alla perdita del possesso/esproprio di alcune particelle. È stato inoltre accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune, che contestava la non edificabilità delle aree destinate a parco pubblico, sempre per difetto di corretta verifica della natura del vincolo. Il sesto motivo della società è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria della parte ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può operare nel processo tributario solo nei limiti dei fatti stabili e permanenti, non per elementi variabili come l'edificabilità del terreno.

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    norma base richiamata per il presupposto IMU e per la nozione di aree fabbricabili.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992

    la nozione di area edificabile è ampia e fondata sulla potenzialità edificatoria, ma non ricorre in presenza di vincoli assoluti che escludano la possibilità di edificazione per il privato.

  • art. 142 lett. c) e g) d.lgs. n. 42/2004

    i vincoli paesaggistici possono escludere la natura edificabile solo se comportano inedificabilità assoluta; i vincoli specifici incidono sul valore ma non eliminano la vocazione edificatoria.

  • art. 145 d.lgs. n. 42/2004

    il piano paesaggistico prevale sul PRG; se prevede inedificabilità assoluta, l'area non è imponibile come fabbricabile.

  • art. 35 e art. 38 PTPR Regione Lazio

    richiamati come strumenti pianificatori paesaggistici da coordinare con il PRG ai fini della verifica dell'edificabilità.

  • art. 145 d.lgs. n. 42/2004

    le prescrizioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali.

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di rideterminazione dell'imponibile dedotta in via subordinata.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all'obbligo del giudice tributario di definire la controversia nei limiti della domanda.

  • art. 8 d.lgs. n. 23/2011

    richiamato dalla società per negare il presupposto soggettivo IMU sulle aree non più in proprietà.

  • art. 9 d.lgs. n. 23/2011

    richiamato dalla società per negare il presupposto soggettivo IMU sulle aree non più in proprietà.

  • art. 3 regolamento IMU dell'ente impositore

    invocato per sostenere l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta in caso di perdita del possesso.

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 3, comma 1, lett. c) e d)

    richiamato dalla società per qualificare il vincolo come preordinato all'esproprio e quindi incompatibile con l'edificabilità privata.

  • art. 360 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/omessa motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    menzionato nella tassonomia implicita delle censure probatorie, ma non in modo autonomo nel testo come norma decisiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno su annualità diverse può operare solo se riguarda fatti costitutivi dell'obbligazione d'imposta aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende a elementi variabili nel tempo, come la concreta edificabilità di un terreno.
  • Ai fini IMU/ICI, la nozione di area edificabile è ampia e non coincide con la sola edificabilità residenziale; tuttavia la fabbricabilità viene meno quando un vincolo assoluto, previsto da strumenti urbanistici o paesaggistici prevalenti, precluda anche al privato qualsiasi possibilità di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione.
  • I vincoli di destinazione urbanistica che non escludano in assoluto l'intervento del privato incidono sul valore venale del bene e sulla base imponibile, ma non eliminano necessariamente la vocazione edificatoria e quindi l'assoggettamento a imposta.
  • Quando un'area è destinata a servizi pubblici, verde pubblico o attrezzature di servizio, il giudice deve verificare in concreto se la realizzazione delle opere sia riservata esclusivamente alla pubblica amministrazione o se sia consentita anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata; solo nel primo caso l'edificabilità può essere esclusa.
  • Se il contribuente allega l'intervenuta perdita del possesso o l'esproprio di alcune particelle, il giudice tributario deve esaminare specificamente tali deduzioni: l'omessa risposta integra un vizio della motivazione o della pronuncia sul punto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; se ne resta intatta una, il motivo è inammissibile nei suoi limiti.
  • La destinazione a parco pubblico o a verde pubblico attrezzato non esclude di per sé la qualificazione di area fabbricabile: occorre distinguere tra vincolo di destinazione e vincolo assoluto di inedificabilità, con rilievo decisivo della possibilità o meno di intervento privato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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